Regolamento (UE) 2025/56
Regolamento (UE) 2025/56 della Commissione, del 7 gennaio 2025, che stabilisce la riapertura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese mediante abrogazione del regolamento (UE) 2024/2870
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riapre, per la campagna di pesca 2024, le attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci francesi, dopo che era intervenuto un precedente divieto. La riapertura è giustificata dalla disponibilità residua di contingente comunicata dalla Francia alla Commissione. Il regolamento abroga il regolamento (UE) 2024/2870 ed è applicabile retroattivamente dal 7 novembre 2024.
Riapertura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese, con abrogazione del precedente divieto del 2024.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che operano nella campagna di pesca 2024 sullo stock di merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2, identificate nell’allegato come stock COD/1N2AB. La misura riguarda la riapertura delle attività precedentemente chiuse e produce effetti a decorrere dal 7 novembre 2024, con applicazione territoriale limitata alle suddette acque e al contingente assegnato alla Francia. Restano fuori dall’ambito gli altri Stati membri e gli altri stock/zone non indicati nell’allegato.
Riapertura della pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2
Il regolamento (UE) 2025/56 della Commissione interviene nel sistema di gestione dei contingenti ittici e modifica la situazione applicabile alla pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La misura è adottata nel contesto del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca e del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2024. La Commissione prende atto della comunicazione della Francia e della disponibilità residua di contingente, ritenendo quindi opportuno riaprire l’attività già sospesa con il regolamento (UE) 2024/2870.
Presupposti della misura
Secondo i considerando, il 10 ottobre 2024 la Francia aveva notificato alla Commissione la propria decisione di vietare la pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 a decorrere dal 26 luglio 2024, in applicazione dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Successivamente, il regolamento (UE) 2024/2870 della Commissione aveva formalizzato il divieto per i pescherecci battenti bandiera francese. Tuttavia, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità francesi il 7 novembre 2024, permaneva un quantitativo disponibile del contingente relativo a tale stock; per questo motivo la Commissione ha ritenuto opportuno consentire la riapertura delle attività fino a nuova comunicazione.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disposizione riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia. L’oggetto materiale è la pesca del merluzzo bianco (Gadus morhua), identificato nell’allegato con il codice stock COD/1N2AB. L’ambito geografico è limitato alle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La misura opera per la campagna di pesca 2024 e non introduce un regime generale, ma una modifica puntuale della chiusura precedentemente disposta.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 stabilisce che le attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 sono riaperte per la campagna di pesca 2024 per i pescherecci francesi indicati nell’allegato. Lo stesso articolo abroga il regolamento (UE) 2024/2870. L’allegato dà attuazione pratica alla misura e riporta la data di chiusura originaria, fissata al 26 luglio 2024, e la data di riapertura, fissata al 7 novembre 2024.
Decorrenza ed effetti temporali
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è retrodatata al 7 novembre 2024, così da consentire la cattura del quantitativo residuo prima della fine dell’anno. Nei considerando la Commissione precisa che tale applicazione retroattiva non compromette la certezza del diritto né il legittimo affidamento, poiché un contingente era ancora disponibile per lo stock interessato.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori francesi interessati, il regolamento determina il venir meno del precedente divieto e la possibilità di riprendere la pesca del merluzzo bianco nel perimetro geografico e temporale indicato. Dal punto di vista operativo, il professionista deve considerare che la riapertura è circoscritta allo stock e alla zona indicati, ed è subordinata alla disciplina dei contingenti applicabili nell’ambito della politica comune della pesca.
Disposizioni principali
Riapertura delle attività di pesca
Per la campagna di pesca 2024 sono riaperte le attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia, come indicato nell’allegato.
Abrogazione del precedente divieto
Il regolamento (UE) 2024/2870, che aveva disposto la chiusura della pesca del medesimo stock per i pescherecci francesi, è abrogato.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 7 novembre 2024, data dalla quale opera la riapertura.
Base giuridica e contesto del contingente
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il provvedimento si inserisce nel quadro dei contingenti fissati dal regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio per il 2024.
Allegato operativo
L’allegato identifica la misura come "25/TQ257 – Riapertura", indica lo Stato membro interessato (Francia), lo stock COD/1N2AB, la specie (merluzzo bianco), la zona (acque norvegesi delle zone 1 e 2), la data di chiusura (26 luglio 2024) e la data di riapertura (7 novembre 2024).
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