Regolamento (UE) 2025/54
Regolamento (UE) 2025/54 della Commissione, del 7 gennaio 2025, che stabilisce la riapertura delle attività di pesca dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese mediante abrogazione del regolamento (UE) 2024/2815
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riapre, per il 2024, la pesca dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per la flotta francese, dopo che la Francia ha nuovamente disponibilità di contingente a seguito di scambi di possibilità di pesca. Contestualmente abroga il regolamento (UE) 2024/2815, che aveva disposto la chiusura delle attività di pesca per esaurimento del contingente. L'applicazione è retroattiva all'8 novembre 2024, data indicata come momento di riapertura effettiva.
Riapertura delle attività di pesca dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese, con abrogazione del precedente divieto della Commissione.
Ambito di applicazione
Si applica alla campagna di pesca 2024 e riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che pescano scorfano (Sebastes mentella) nello stock REB/1N2AB nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. L'efficacia è retroattiva dall'8 novembre 2024; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La riapertura opera fino a nuova comunicazione, nei limiti del quantitativo disponibile per il contingente.
Riapertura della pesca dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2
Il regolamento (UE) 2025/54 della Commissione interviene nel quadro della gestione annuale delle possibilità di pesca e modifica, in senso favorevole ai pescatori francesi, il precedente regime di chiusura disposto per lo scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La Commissione dà atto che la Francia ha nuovamente disponibilità di contingente per lo stock interessato, a seguito di scambi di possibilità di pesca conclusi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e per questo dispone la riapertura delle attività di pesca fino a nuova comunicazione.
Contesto e presupposti
Nel preambolo si richiama che il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio fissa i contingenti per il 2024. La Francia aveva già notificato, il 10 ottobre 2024, la decisione di vietare le attività di pesca dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 a decorrere dal 26 luglio 2024, e la Commissione aveva poi adottato il regolamento (UE) 2024/2815 per formalizzare la chiusura. In seguito, con informazioni trasmesse l'8 novembre 2024, le autorità francesi hanno comunicato la nuova disponibilità di quantitativo per tale stock; ciò consente la riapertura della pesca prima della fine dell'anno per utilizzare il contingente residuo.
Ambito oggettivo e soggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente lo scorfano, identificato nell'allegato come Sebastes mentella, per lo stock REB/1N2AB, nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. I destinatari effettivi sono i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia; non emerge dal testo un'estensione ad altre flotte o ad altri stock ittici. La riapertura opera "fino a nuova comunicazione", quindi non è fissato nel regolamento un termine finale autonomo diverso dalla disponibilità del contingente.
Effetti normativi principali
L'articolo 1 dispone la riapertura, per la campagna di pesca 2024, delle attività di pesca dello scorfano per i soggetti francesi sopra indicati. Lo stesso articolo abroga il regolamento (UE) 2024/2815, eliminando così la base giuridica del precedente divieto. L'allegato specifica i dati tecnici della misura: Stato membro interessato, stock, specie, area, data di chiusura originaria (26 luglio 2024) e data di riapertura (8 novembre 2024).
Entrata in vigore e decorrenza
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dall'8 novembre 2024. Il considerando finale chiarisce che tale applicazione retroattiva non incide sulla certezza del diritto né sulla tutela del legittimo affidamento, in ragione della nuovamente disponibile capienza del contingente.
Portata pratica per gli operatori
Per gli operatori della pesca interessati, la conseguenza pratica è la possibilità di riprendere la pesca dello scorfano nello specifico stock e nell'area indicata, nel rispetto del contingente francese disponibile e delle regole generali della politica comune della pesca. Il regolamento non introduce nuovi obblighi procedurali o sanzioni autonome, ma si limita a riattivare la possibilità di pesca e a sostituire il precedente divieto con effetto retroattivo dalla data indicata.
Disposizioni principali
Riapertura della pesca
Per la campagna di pesca 2024 sono riaperte le attività di pesca dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia, con riferimento allo stock indicato nell'allegato (stock REB/1N2AB, specie scorfano Sebastes mentella).
Abrogazione del precedente divieto
È abrogato il regolamento (UE) 2024/2815 della Commissione, che aveva chiuso le attività di pesca dello stesso stock per i pescherecci francesi.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dall'8 novembre 2024. La scelta retroattiva è giustificata dalla nuova disponibilità di contingente e non è ritenuta pregiudizievole per certezza del diritto e legittimo affidamento.
Presupposto della riapertura
La riapertura discende dalla comunicazione delle autorità francesi circa la nuova disponibilità di quantitativo di contingente, conseguente a scambi di possibilità di pesca effettuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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