Regolamento (UE) 2025/64
Regolamento (UE) 2025/64 della Commissione, dell’8 gennaio 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’aringa nelle zone 6b e 6aN e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b per i pescherecci battenti bandiera irlandese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la chiusura della pesca dell'aringa per i pescherecci irlandesi in specifiche zone di pesca, poiché il contingente assegnato all'Irlanda per il 2024 risulta esaurito. Dal 13 dicembre 2024 sono vietate le attività di cattura di tale stock, mentre restano consentite solo alcune operazioni relative a catture già effettuate prima di quella data. Le catture accessorie non intenzionali devono essere gestite e imputate ai contingenti secondo le regole della politica comune della pesca.
Chiusura delle attività di pesca dell'aringa per i pescherecci battenti bandiera irlandese nelle zone 6b e 6aN e nelle acque del Regno Unito e internazionali della zona 5b per esaurimento del contingente 2024.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda che pescano lo stock di aringa (Clupea harengus) nelle zone 6b e 6aN e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b. La misura opera in relazione al contingente di pesca assegnato all'Irlanda per il 2024, dichiarato esaurito a decorrere dal 13 dicembre 2024. Resta salvo, per le catture effettuate prima di tale data, il trattamento delle operazioni di trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco; le catture non intenzionali sono disciplinate dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Chiusura della pesca dell'aringa per i pescherecci irlandesi
Il regolamento della Commissione (UE) 2025/64 adotta una misura di chiusura della pesca motivata dall'esaurimento del contingente 2024 assegnato all'Irlanda per lo stock di aringa nelle zone 6b e 6aN e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b. Il provvedimento si inserisce nel sistema di controllo della politica comune della pesca e richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, nonché il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca.
Ambito soggettivo e territoriale
La disciplina riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda. L'oggetto materiale è lo stock di aringa (Clupea harengus) nelle zone 6b e 6aN e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b. La chiusura opera a decorrere dal 13 dicembre 2024, data indicata nell'allegato come data di chiusura del contingente.
Esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato all'Irlanda per il 2024 per lo stock interessato si ritiene esaurito dalla data indicata nell'allegato. Il dato rilevante ai fini operativi è quindi la presa d'atto, da parte della Commissione, del superamento del limite quantitativo disponibile per l'anno di riferimento.
Divieti di pesca e attività collegate
L'articolo 2, paragrafo 1, vieta dal 13 dicembre 2024 le attività di pesca dello stock da parte dei pescherecci interessati. Il divieto comprende espressamente:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi;
- la posa degli attrezzi;
- il salpamento degli attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.
Operazioni ammesse per catture anteriori alla chiusura
L'articolo 2, paragrafo 2, precisa che restano autorizzati, per le catture effettuate prima della data di chiusura, il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca.
Catture non intenzionali e imputazione ai contingenti
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, le catture non intenzionali di tale stock devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che disciplina gli obblighi della politica comune della pesca in materia di catture accessorie.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato all'Irlanda per il 2024 per lo stock di aringa nelle zone 6b e 6aN e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b, indicato nell'allegato con riferimento HER/5B6ANB, si considera esaurito a decorrere dal 13 dicembre 2024.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dalla data di chiusura è vietato ai pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda svolgere attività di pesca dello stock interessato, compresa la ricerca del pesce e la cala, posa e salpamento degli attrezzi da pesca ai fini della cattura.
Operazioni consentite per catture pregresse
Restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca già prelevati prima del 13 dicembre 2024.
Catture non intenzionali
Le catture accessorie non intenzionali dello stock da parte dei medesimi pescherecci devono essere salpate, tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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