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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11446/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato le richieste di riesame presentate in favore di MOLINARO Giuseppa, terza estranea al reato, nell'ambito di un procedimento per reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La ricorrente, tramite difensore, ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e difetto assoluto di motivazione per presunto travisamento della prova in ordine alla titolarità delle somme sottoposte a sequestro; (2) analoghe censure sulla mancata valutazione della sussistenza del periculum che giustificherebbe la misura reale del sequestro.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore, procuratore speciale della ricorrente, ha formalmente rinunciato al ricorso mediante procura allegata; ciò ha determinato l'inammissibilità ex artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escluso un profilo di colpa nella causa dell'inammissibilità, con riferimento ai principi richiamati dalla Corte costituzionale (n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico dell'ordinanza di merito resa dal Tribunale della Libertà (norma che disciplina le decisioni del giudice sull'incidente di riesame).

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale riferita alla fattispecie penalmente rilevante (illeciti in materia di stupefacenti) nel cui ambito si disponevano i sequestri contestati.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Norma procedurale attinente alle conseguenze della mancata impugnazione o alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso; richiamata in combinato con l'art. 591 per la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia formale.

  • art. 591 lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede i casi tassativi di inammissibilità dell'impugnazione; la rinuncia formale del difensore produce la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata per giustificare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (o l'addebito delle spese) quando non può escludersi una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso operata dal difensore, se validamente documentata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione; il giudice di legittimità si limita a constatare la rinuncia e non entra nel merito delle censure.
  • In presenza di una rinuncia/procura speciale allegata, il ricorso non può proseguire salvo che venga tempestivamente contestata la validità della procura stessa; pertanto è fondamentale verificare e conservare copia degli atti di rappresentanza.
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende quando non si possa escludere una responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità, conformemente ai principi richiamati dalla Corte costituzionale.
  • Se si intende impugnare misure reali (sequestro probatorio o preventivo) occorre evitare defezioni difensive: mantenere la continuità dell'incarico o, in caso di sostituzione, assicurarsi che il nuovo difensore non rinunci senza il consenso espresso del ricorrente.
  • Le censure sulla titolarità di somme e sul periculum devono essere documentate già in sede di riesame e, in caso di impugnazione, il ricorso deve essere effettivamente coltivato; la mera proposizione senza prosecuzione può esporre alla dichiarazione di inammissibilità.

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