Cassazione Civile, Sentenza n. 6306/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
TLC Holding ha proposto ricorso per revocazione (art. 391‑bis c.p.c.) avverso la sentenza della Corte di Cassazione n.17043/2019, che aveva dichiarato inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza (art. 366 n.6 c.p.c.), il quarto, quinto e sesto motivo del suo precedente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 7/3/2016. Con la revocazione la ricorrente deduceva un errore di fatto del giudice di legittimità nella valutazione del contenuto del ricorso per cassazione (la presunta incompletezza della riproduzione del capo della sentenza di primo grado e delle difese/mezzi d'appello incidentale di Telecom) e chiedeva la rinnovazione dell'esame dei motivi censurati (in particolare il quarto e il sesto motivo, relativi a responsabilità per abuso di dipendenza economica e al mancato rispetto dei doveri di trasparenza/informazione). Telecom ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di revocazione (respingendo il secondo), ritenendo che la Corte di Cassazione avesse commesso un errore di percezione sulla completezza del ricorso per cassazione originario (pertinente ai motivi quarto e sesto), e ha revocato la sentenza n.17043/2019 limitatamente a quei profili; ha quindi riesaminato in sede rescissoria i quarto e sesto motivi del ricorso per cassazione e li ha ritenuti infondati. Conseguentemente ha rigettato il ricorso per cassazione originario proposto da Tlc Holding contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 7/3/2016. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti; è stato altresì disposto l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dal d.P.R. n.115/2002 (art.13, co.1‑quater).
Norme richiamate
art. 366 n.6 c.p.c.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che, in generale, la mancata completa riproduzione in cassazione delle difese avversarie in appello giustifichi l'inammissibilità della censura; ma ha anche riconosciuto che l'accertamento della reale entità del contenuto del ricorso è questione di fatto la cui errata percezione può giustificare la revocazione
art. 391‑bis c.p.c.
Istituto della revocazione per errore di fatto: utilizzato dalla ricorrente per chiedere la revoca della sentenza di cassazione ritenuta fondata su un errore di percezione dei documenti e del contenuto del ricorso
art. 395 n.4 c.p.c.
Motivo di revocazione previsto per error in iudicando/errore di fatto rilevante: la Corte ha ritenuto sussistente l'errore di fatto di percezione ai fini della revocazione
art. 398 co.2 c.p.c.
Norma richiamata in riferimento ai poteri della Corte in sede di revocazione e alle conseguenze della revoca
art. 380‑bis c.p.c.
Riferimento procedurale alla proposta di definizione del relatore e alla rimessione per trattazione collegiale
art. 342 c.p.c.
Richiamato in relazione ai vizî motivazionali della sentenza impugnata in cassazione; la censura originaria sosteneva violazione di regole motivazionali
art. 343 c.p.c.
Collegato all'art. 342 c.p.c.; usato nella censura sulla motivazione della sentenza d'appello
art. 360 n.4 c.p.c.
Ground di cassazione relativo a violazione di norme processuali o di regole motivazionali: invocato nei motivi quarto e sesto del ricorso per cassazione originario
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela da abuso di potere/abuso di dipendenza economica; la Corte ha valutato la censura collegata a questo articolo
art. 1337 c.c.
Principio della culpa in contrahendo (dovere di buona fede nelle trattative precontrattuali): il primo giudice aveva qualificato la responsabilità di Telecom come precontrattuale, e la Corte ha ritenuto che tale qualificazione, contestata per appello incidentale, abbia riaperto la materia in sede d'appello evitando la formazione del giudicato
art. 9 legge n.192/1998
Norma sull'abuso di dipendenza economica: la ricorrente invocava la responsabilità ai sensi di quest'articolo, ma la Corte ha ritenuto che il primo giudice avesse considerato tale profilo assorbito dalla responsabilità precontrattuale e che l'appello incidentale ne abbia comunque impedito il giudicato
d.P.R. n.115/2002, art.13 co.1‑quater
Riferimento al contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento dell'importo aggiuntivo previsto dalla norma
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391‑bis c.p.c. è ammissibile quando la sentenza impugnata è affetta da un errore di fatto obiettivo (errore di percezione dei documenti/atti), non quando si tratta di una mera controversia sull'interpretazione di norme processuali.
- Il principio di autosufficienza (art. 366 n.6 c.p.c.) impone che il ricorso per cassazione riproduca compiutamente i passi e le difese decisivi: omissioni rilevanti possono determinare l'inammissibilità del motivo.
- Per comprovare il passaggio in giudicato di un accertamento di fatto o di diritto, è necessario dimostrare che la controparte non abbia impugnato quel punto in appello; se la controparte ha proposto appello incidentale teso a contestare quell'accertamento, il punto non diviene giudicato interno.
- Quando il giudice di primo grado qualifica una responsabilità in termini tali da assorbire altre qualificazioni, va verificato se l'appello incidentale abbia riaperto la questione: l'appello incidentale che contestasse l'accertamento del primo grado impedisce la formazione del giudicato.
- Nella redazione dei ricorsi (sia d'appello che per cassazione) è essenziale riprodurre integralmente le difese e gli appelli incidentali avversari quando il criterio di decisione può dipendere dalla loro portata; sintetizzazioni o estratti possono essere valutati come carenza di autosufficienza e compromettere il gravame.
- In caso di esito processuale complessivamente equilibrato la Corte può compensare integralmente le spese tra le parti.
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