Sentenza del 30/01/2015 n. 519 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - Errore revocatorio - Socio - Reddito - Revocazione di sentenza - Valutazione nel merito - Fatti obiettivamente rilevati - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revocazione è stata respinta perché non è stato ravvisato un errore revocatorio. Il giudice aveva esaminato e valutato nel merito fatti obiettivamente rilevati, ritenendo corretta la ripresa fiscale del maggior reddito e legittima la sua estensione al socio. Tale valutazione non costituisce un errore di fatto revocatorio, ma una decisione sul merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la sentenza fosse viziata da errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c., in relazione all'accertamento fiscale con cui era stato recuperato a tassazione un maggior reddito imputato al socio. Contestava, in particolare, la possibilità di estendere al socio le risultanze dell'accertamento e la valutazione compiuta dal giudice.
Norme richiamate
Art. 395 c.p.c.
La revocazione presuppone un errore di fatto rilevante e obiettivamente verificabile, non una diversa valutazione delle prove o dei fatti compiuta dal giudice. Se la decisione deriva da un esame consapevole del merito, l'eventuale dissenso non integra errore revocatorio.
Massime di principio
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o della correttezza dell'accertamento fiscale.
- Non sussiste errore revocatorio quando il giudice ha esaminato i fatti e ha adottato una motivata interpretazione, anche se la parte la ritiene errata.
- Nel contenzioso relativo al reddito del socio, le risultanze dell'accertamento possono essere estese al socio quando il giudice ne riconosca la rilevanza sulla base di fatti obiettivamente accertati.
- Per sostenere efficacemente una revocazione occorre dimostrare un errore percettivo su un fatto oggettivo, decisivo e non una semplice contestazione della valutazione giuridica o probatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →