Cassazione Penale, Ordinanza n. 38372/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per legge, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuti equi in relazione alla declaratoria di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato già condannato per resistenza a pubblico ufficiale, deduceva un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in udienza avrebbero dovuto essere valorizzate ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che la censura non risultava specificamente dedotta in appello e che, in ogni caso, la sentenza impugnata aveva comunque motivato in modo complessivo sia sulla gravità del fatto sia sulla capacità a delinquere, valorizzando la reiterazione di condotte violente e minacciose e i precedenti penali anche per reati gravi.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale; la sentenza non ne discute il contenuto, ma lo indica come titolo di reato della condanna confermata
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente dal motivo relativo alle attenuanti generiche; la Corte ritiene corretta la motivazione di merito sul loro mancato riconoscimento
art. 616 c.p.p.
impone, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile in cassazione quando non risulta specificamente devoluta in appello, salvo che la motivazione del giudice di merito presenti reali vizi di legittimità.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente una motivazione complessiva che valorizzi la gravità del fatto, le modalità della condotta e la personalità dell'imputato desunta anche dai precedenti penali.
- La presenza di dichiarazioni confessorie dell'imputato non impone di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche, se il giudice di merito spiega congruamente perché tali elementi non prevalgono sugli altri dati negativi valutati.
- La reiterazione di atti violenti e minacciosi nel corso della condotta può legittimare un giudizio di particolare gravità del fatto idoneo a escludere il beneficio delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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