Ordinanza n. 7025/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della nota ADMUC 697040, del 21 novembre 2024, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Apparecchi da Intrattenimento dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli, ha concluso il procedimento finalizzato all’applicazione delle penali previste per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all’Allegato 2 all’Atto di convenzione di concessione, relative al periodo di rilevazione 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2016, e per l’effetto ha irrogato nei riguardi della Snaitech S.p.a. le penali di cui all’Allegato 2 all’Atto di convenzione, per un importo complessivo pari a euro 198.714,92 (centonovantottomilasettecentoquattordici/92), imponendo il pagamento della somma indicata nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento; - della nota prot. n. 305188/R.U. del 28/05/2024, a firma del Dirigente dell’Ufficio Apparecchi, con la quale sono state contestate alla Snaitech S.p.a., in applicazione dell’art. 30 della Convenzione di concessione sottoscritta nel 2013, tutte le inosservanze in cui il concessionario sarebbe incorso nel periodo di rilevazione 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2016 e, contestualmente, si è dato avvio al procedimento di irrogazione delle relative penali; - della Determinazione direttoriale prot. n. 81360/RU del 16 marzo 2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha -a distanza di ben 8 anni dall’avvio della Convenzione – ritenuto di adottare criteri predefiniti di calcolo ai fini della determinazione degli importi concreti da attribuire alle differenti penali convenzionalmente previste; e di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente, coordinato e/o connesso; per l’accertamento - della inapplicabilità delle penali convenzionali di cui all’Allegato 2 della vigente convenzione di concessione relative al periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016- 31 dicembre 2016, in ragione della mancata tempestiva formale contestazione dei “risultati delle inosservanze dei livelli di servizio” al concessionario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irrogazione di penali convenzionali per il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi agli anni 2015 e 2016, unitamente agli atti presupposti
Esito
La controversia
La concessionaria ha impugnato la nota del 21 novembre 2024 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha concluso il procedimento e irrogato penali per complessivi euro 198.714,92, nonché l’atto di contestazione e avvio del procedimento del 28 maggio 2024 e la determinazione direttoriale del 16 marzo 2021, con cui erano stati predefiniti i criteri di calcolo delle penali. È stato inoltre chiesto l’accertamento dell’inapplicabilità delle penali relative ai periodi 1° gennaio-31 dicembre 2015 e 1° gennaio-31 dicembre 2016, deducendo la mancata tempestiva contestazione formale dei risultati delle inosservanze dei livelli di servizio. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha comunicato di avere avviato un procedimento di riesame del calcolo delle penali, in considerazione di recenti pronunce del Consiglio di Stato relative ad analogo contenzioso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure e non ha adottato alcuna misura cautelare o definitoria. Ha ritenuto ammissibile il differimento dell’udienza, pur non sussistendo un diritto delle parti al rinvio, poiché l’Amministrazione aveva concretamente avviato un procedimento di riesame degli importi controversi e il rinvio risultava funzionale alla possibile definizione amministrativa della controversia. Tale soluzione è stata ritenuta coerente con l’effettività della tutela giurisdizionale e con l’economia dei mezzi processuali, evitando una pronuncia potenzialmente inutiliter data o interferente con l’esercizio legittimo dell’autotutela. La causa è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 6 ottobre 2026.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo non sussiste un diritto delle parti al rinvio dell’udienza; tuttavia, il differimento può essere disposto quando sia funzionale alla definizione della controversia in via amministrativa e l’amministrazione abbia già concretamente attivato un procedimento di riesame.
- Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione quando ciò consenta di evitare una pronuncia inutiliter data o potenzialmente interferente con l’esercizio legittimo del potere di autotutela, in applicazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di economia dei mezzi processuali.
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