Circolare Inail n. 13 del 5 febbraio 2025
Società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 84/1994. Applicazione retribuzione convenzionale giornaliera prevista dal decreto ministeriale 12 gennaio 1996 per il facchinaggio nelle aree portuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali sono soggette al regime assicurativo ordinario ai sensi dell'art. 41 del DPR 30/06/1965, n. 1124, con base di calcolo del premio e delle prestazioni costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera prevista dal DM 12/01/1996 (aggiornata a 119,42 euro per il 2024). Il chiarimento segue l'abrogazione del premio speciale unitario e risolve la questione dell'omogeneità di trattamento rispetto alle altre società trasformate.
Applicazione della retribuzione convenzionale giornaliera (DM 12/01/1996) alle società cooperative di facchinaggio derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali (legge 28/01/1994, n. 84)
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
Richiamo alle disposizioni principali: DPR 30/06/1965, n. 1124 (art. 39, 40, 41, 42), legge 28/01/1994, n. 84 (art. 21), decreti legislativi 2000 e 2001, DM 12/01/1996, DM 15/07/1987 e successivi decreti e circolari (incl. DM 6/9/2022; circolari INAIL 1996, 2022, 2024).
Evoluzione del regime assicurativo
Fino al 1999/2000 alcune cooperative erano assoggettate al premio speciale unitario (DM 15/07/1987 e DM 3/12/1999). Il DM interministeriale 6/9/2022 ha abolito il premio speciale e, dal 1/1/2023, ha ricondotto l'attività al regime ordinario.
Questione sollevata
Dopo il passaggio al regime ordinario è stato osservato che alcune cooperative sarebbero state trattate in modo diverso: premio calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte anziché sulla retribuzione convenzionale prevista per le altre società trasformate.
Parere e conclusione giuridica
Acquisito il parere dell'Ufficio legislativo, la circolare dispone che le cooperative derivanti dalla trasformazione ex art. 21 legge 84/1994 devono essere equiparate alle altre forme societarie ai fini del premio assicurativo.
Applicazione della retribuzione convenzionale
Per tali cooperative deve trovare applicazione la retribuzione convenzionale giornaliera prevista dal DM 12/01/1996, rapportata a 12 giorni al mese o a 144 giorni l'anno, da prendere come base per il calcolo del premio ordinario e per la liquidazione delle indennità.
Importo aggiornato e effetti sulle prestazioni
La retribuzione convenzionale giornaliera aggiornata per il 2024 è pari a 119,42 euro; tale importo vale anche come base per l'indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la rendita di inabilità permanente e per i superstiti.
Istruzioni operative
Le strutture centrali e territoriali devono applicare la retribuzione convenzionale del DM 12/01/1996 alle cooperative di facchinaggio derivanti dalla trasformazione, uniformando il trattamento assicurativo alle altre società originarie della trasformazione.
Testo integrale
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