Circolare Inail n. 4 del 29 gennaio 2025
Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi. Modifiche apportate dall’articolo 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314. Trasferimento della competenza a decidere i ricorsi presentati dal 12 gennaio 2025 dal Consiglio di amministrazione dell’Inail alle Direzioni regionali, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina dei ricorsi contro l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi entrata in vigore il 12 gennaio 2025: le decisioni sui ricorsi presentati da tale data sono trasferite dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL alle Direzioni regionali, alla Sede regionale di Aosta e alle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano; restano confermati termini, effetti sospensivi e modalità telematiche di presentazione; è descritto il nuovo flusso istruttorio, i casi di inammissibilità e le procedure di supporto informatico per l'adeguamento operativo.
Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi - modifiche introdotte dall'art. 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 e trasferimento della competenza decisionale alle Direzioni regionali e sedi provinciali per i ricorsi presentati dal 12/01/2025
Punti principali
Trasferimento competenze
Dal 12/01/2025 i ricorsi indicati dall'art.1 del regolamento (classificazione delle lavorazioni; oscillazione del tasso medio per prevenzione; decorrenza dell'inquadramento; inquadramento effettuato direttamente dall'INAIL per soggetti non classificabili ai sensi dell'art.49 legge 88/1989) sono decisi in via definitiva dalle Direzioni regionali, dalla Sede regionale di Aosta e dalle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano. I ricorsi pendenti alla data restano di competenza del Consiglio di amministrazione.
Competenze territoriali rimaste invariate
Le sedi territoriali mantengono la competenza a decidere i ricorsi relativi all'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
Efficacia sospensiva e interessi
Non cambia l'efficacia sospensiva prevista dall'art.45 del T.U. 1965: la proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento ai fini dei versamenti, con conguaglio eventuale e applicazione degli interessi di differimento e dilazione secondo la disciplina vigente e le circolari Inail n.9/2002 e n.61/2002.
Modalità e termini di presentazione
I ricorsi devono essere proposti esclusivamente in modalità telematiche entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento; solo in caso di prolungata indisponibilità dei servizi è ammessa la presentazione via PEC. La tardività compromette l'efficacia sospensiva.
Termini per la decisione e silenzio-rigetto
Le decisioni devono essere notificate entro 120 giorni per i ricorsi sulle oscillazioni per andamento infortunistico e entro 180 giorni per i ricorsi di competenza regionale/provinciale; decorso il termine senza comunicazione il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto).
Fasi istruttorie e incontro obbligatorio
Il nuovo flusso prevede: verifica di ammissibilità; istruttoria documentale; acquisizione del parere tecnico regionale (per classificazione e riduzione tassi); incontro obbligatorio con il ricorrente verbalizzato; acquisizione del parere tecnico centrale su richiesta e trasmissione dalla Direzione centrale rapporto assicurativo; decisione finale a firma del responsabile della struttura competente.
Definizione del ricorso: inammissibilità e merito
Sono inammissibili i ricorsi non rientranti nelle fattispecie indicate dall'art.1 (es: contestazioni su imponibile retributivo, obbligo assicurativo, qualificazione del rapporto di lavoro). Nel merito la decisione può essere di rigetto, accoglimento o parziale accoglimento, con obbligo di motivazione e indicazione dei riferimenti tariffari e delle decorrenze; è prevista la possibilità di estinzione per rinuncia o cessata materia del contendere.
Adeguamenti procedurali e sistema informatico
Si svilupperà un nuovo applicativo (parte del progetto SGA) per gestire i ricorsi secondo il nuovo assetto; non saranno più investiti ulteriori risorse nell'applicativo 'Contenzioso amministrativo' del 2007. Gli utenti continueranno a usare il servizio online per la presentazione dei ricorsi.
Riferimenti normativi e coordinamento
La circolare richiama DPR 1124/1965, D.lgs. 38/2000, DPR 314/2001, legge 13/12/2024 n.203 e il DM 27/02/2019 (MAT 2019); segnala l'adeguamento del comma 3 dell'art.2 del D.lgs. 38/2000 e la necessità di uniformità e coordinamento tra strutture regionali e centrali.
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