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Circolare

Circolare Inail n. 7 del 4 febbraio 2025

Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della decisione BCE del 30 gennaio 2025 che ha fissato al 2,90% il tasso ORP, la circolare dispone, con decorrenza 5 febbraio 2025, l'aggiornamento dei tassi applicati alle rateazioni dei debiti per premi e accessori (ORP + 6 punti = 8,90%) e delle misure delle sanzioni civili (diverse misure in funzione dei casi: 8,40%, 2,90%, 10,40% ecc.). Restano invariati i piani di ammortamento già in corso; sono confermate le riduzioni applicabili in procedure concorsuali (tasso ridotto a 2,90% o 4,90% a seconda dei casi).

Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili

Punti principali

Entrata in vigore e riferimento BCE

La decisione BCE del 30/01/2025 fissa l'ORP al 2,90%; le modifiche descritte si applicano dal 5 febbraio 2025.

Rateazioni dei debiti per premi e accessori

Per le istanze di rateazione presentate dal 5/2/2025 il tasso applicato è pari all'ORP maggiorato di 6 punti: 8,90%. Le rateazioni in corso non subiscono variazioni e mantengono i piani già determinati.

Sanzioni civili per mancato/ritardato pagamento

In caso di mancato o ritardato versamento la sanzione annua è pari all'ORP maggiorato di 5,5 punti: 8,40% a decorrere dal 5/2/2025. Se il versamento è spontaneo entro 120 giorni e in unica soluzione la sanzione è pari all'ORP: 2,90%.

Sanzioni civili in caso di evasione e dichiarazione spontanea

Se la denuncia è spontanea entro 12 mesi: pagamento in unica soluzione entro 30 giorni comporta sanzione ORP +5,5 p.p. (8,40%); pagamento entro 90 giorni comporta sanzione ORP +7,5 p.p. (10,40%). La sanzione non può superare il 40% dell'importo dei premi non versati.

Procedure concorsuali: sanzioni in misura ridotta

Se i contributi e le spese sono integralmente pagati, le sanzioni possono essere ridotte a tassi non inferiori agli interessi legali. Delibera C.d.A. Inail: per omissione tasso ridotto = ORP (2,90%); per evasione tasso ridotto = ORP + 2 p.p. (4,90%). Poiché l'ORP è superiore agli interessi legali (2,00%), si applicano i tassi 2,90% e 4,90% rispettivamente.

Normativa di riferimento e allegati

Richiamati decreti e leggi (tra cui d.l. n.318/1996, leggi n.448/1998, n.388/2000, d.l. n.19/2024) e la delibera Inail del 17/1/2002; la circolare contiene 2 allegati (decisione BCE e tabella riepilogativa).

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