Circolare Inail n. 19 del 27 febbraio 2025
Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le persone impegnate nei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 aprile 2024, n. 68.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni sull'applicazione della copertura assicurativa INAIL per i partecipanti ai PUC: quadro normativo di riferimento, determinazione del premio speciale unitario per il 2024, soggetti assicurati, prestazioni e obblighi in caso di infortunio o malattia professionale, responsabilità dei titolari dei PUC (Comuni e altre amministrazioni pubbliche) e modalità operative di attivazione, comunicazione e rendicontazione tramite la piattaforma GePI.
Copertura assicurativa per i partecipanti ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) - decreti nn. 48/2023, 156/2023 e 68/2024
Punti principali
Quadro normativo
Riferimenti principali: DPR 30/6/1965 n.1124 (Testo unico infortuni), D.lgs. 9/4/2008 n.81 (sicurezza sul lavoro), DM 15/12/2023 n.156 (PUC), DM 24/4/2024 n.68 (premio INAIL) e provvedimenti collegati.
Premio speciale unitario giornaliero
Per il 2024 il premio è fissato in 1,04 euro per giornata di attività, più l'addizionale ANMIL 1%. Il premio è calcolato sul limite minimo della retribuzione convenzionale giornaliera (46,87 euro per il 2024) e si aggiorna automaticamente in relazione alle variazioni della retribuzione convenzionale.
Soggetti assicurati
Sono assicurati: beneficiari dell'Assegno di inclusione obbligati ai percorsi con PUC; beneficiari AdI che aderiscono volontariamente (disabilità, eta' >=60, percorsi protezione violenza); beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC; soggetti volontari individuati dal Ministro. Impegno orario minimo 8 ore settimanali, fino a 16 con consenso.
Prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale
I partecipanti hanno diritto alle stesse prestazioni previste per i lavoratori assicurati INAIL (indennità per inabilità temporanea, danno permanente in capitale o rendita, prestazioni per superstiti, cure, protesica e riabilitazione). Sono coperti anche gli infortuni in occasione di lavoro e gli infortuni in itinere; calcolo delle prestazioni sulla retribuzione convenzionale giornaliera rivalutata.
Obblighi dell'assicurato
L'assicurato deve segnalare ogni infortunio, anche lieve, e denunciare le malattie di sospetta origine professionale comunicando al Comune o all'Amministrazione titolare del PUC l'identificativo e la data del certificato medico trasmesso telematicamente all'INAIL.
Soggetti assicuranti e responsabilità
I titolari dei PUC (Comuni, unioni di Comuni e altre amministrazioni pubbliche convenzionate, incluse talune societa' in house) sono considerati datori di lavoro ai fini INAIL e devono adempiere agli obblighi previsti dal Testo Unico infortuni; ogni onere gestionale del rapporto assicurativo grava sui titolari del progetto.
Attivazione della copertura e rendicontazione (GePI)
I titolari dei PUC devono attivare la copertura INAIL e comunicare variazioni tramite la piattaforma GePI in interoperabilità con il SIISL. Entro il 30 del mese successivo al trimestre vanno trasmesse le giornate effettive di attività; l'INAIL determina l'onere trimestrale, effettua conguagli e richiede il rimborso al Ministero dopo verifica dei dati.
Registro presenze e denunce di infortunio
Per ogni PUC il Comune deve istituire un registro (cartaceo o elettronico) con presenze giornaliere e orari start/finish; il registro è base per l'assicurazione. Le denunce di infortunio e malattia professionale vanno presentate nei termini previsti dal DPR n.1124/1965, allegando il riferimento al certificato medico e l'estratto del registro; la comunicazione all'INAIL assolve anche l'obbligo di informare l'autorità di pubblica sicurezza in caso di morte o prognosi >30 giorni. Inoltre, per fini statistici va inviata comunicazione entro 48 ore se la prognosi è di almeno un giorno.
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