Circolare Inail n. 20 del 27 febbraio 2025
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2025, i premi assicurativi per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale sono calcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto interministeriale 16 gennaio 2025 (Allegato 1). Si ricordano ambito di applicazione, esclusioni territoriali, criteri di determinazione della retribuzione imponibile e regole particolari per tipologie di rapporto e frazionamento delle retribuzioni.
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2025
Punti principali
Base normativa
Riferimenti principali: D.L. 31/7/1987 n.317 (convertito con legge n.398/1987), D.Lgs. 23/2/2000 n.38, decreto interministeriale 16/01/2025 (retribuzioni convenzionali 2025) e relative circolari Inail.
Campo di applicazione soggettivo
La disciplina, pur rivolta ai lavoratori italiani, si applica anche a cittadini UE e a cittadini extracomunitari assicurati in Italia e inviati all'estero; comprende anche le qualifiche dell'area dirigenziale in deroga alle regole ordinarie.
Ambito territoriale ed esclusioni
Si applica ai Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi Paesi UE, Stati EEA e Svizzera e gli Stati con convenzioni (es. Argentina, Australia-Victoria, Brasile, Canada-Québec, San Marino, Vaticano, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela, ecc.).
Determinazione delle retribuzioni 2025
Per il 2025 le retribuzioni convenzionali da assumere a base di calcolo dei premi sono quelle riportate nelle tabelle dell'Allegato 1 del decreto interministeriale 16/01/2025.
Calcolo premi e tariffe
I premi vanno calcolati applicando le tariffe di premio vigenti (decreto 27/02/2019) alle retribuzioni convenzionali 2025; le prestazioni Inail devono essere ragguagliate a tali retribuzioni secondo i criteri vigenti.
Raffronto con la retribuzione nazionale
Per lavoratori in fasce retributive la retribuzione convenzionale imponibile si individua confrontando la retribuzione nazionale mensile (trattamento economico annuo diviso 12, esclusa indennità estero) con le tabelle di settore indicate dal decreto.
Rapporti esclusi e regole per collaborazioni
La materia riguarda rapporti di lavoro subordinato; sono escluse le collaborazioni coordinate e continuative, per le quali il premio è calcolato sui compensi effettivi rispettando il minimale e massimale previsti dall'art.5 del D.Lgs. 38/2000.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili possono essere frazionate in 26 giornate solo in caso di assunzioni, cessazioni o trasferimenti intervenuti nel corso del mese; altrimenti non sono frazionabili.
Decorrenza ed allegati
Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025; le tabelle dettagliate delle retribuzioni convenzionali sono contenute nell'Allegato 1 del decreto interministeriale.
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