Cassazione Penale, Sentenza n. 10423/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per contraddittorietà e insufficienza della motivazione dell'ordinanza del 11/4/2024, che aveva rigettato la richiesta di misure alternative (artt. 47 e 50 Ord. Pen.) nonostante l'enunciazione di numerosi elementi positivi sul comportamento del detenuto. Il ricorso deduce violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e degli artt. 47 e 50 Ord. Pen., lamentando che il rigetto è inconciliabile con le premesse favorevoli e privo di spiegazioni specifiche circa la necessità di ulteriore osservazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per contraddittorietà/eccessiva genericità della motivazione. Pur riconoscendo che il tribunale di sorveglianza può legittimamente richiedere gradualità e ulteriori verifiche, la Corte ha disposto che il giudizio concreto deve considerare l'insieme degli elementi positivi (quasi sei anni già scontati, residuo pena circa undici mesi, lavoro esterno, encomio, permesso premio, progettualità e domicilio disponibile). In particolare, è stato osservato che la semilibertà può essere concessa anche senza previa fruizione di tutte le sperimentazioni esterne e che il mero richiamo alla gravità dei reati o alla necessità di osservazione generica non giustifica il rigetto. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per nuovo esame alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Vincolo di motivazione non contraddittoria: la decisione deve spiegare in modo coerente il passaggio dalle circostanze di fatto alle conclusioni giuridiche; la giustificazione generica è insufficiente.
art. 47 Ord. Pen. (Ordinamento penitenziario)
Indica i principi e le finalità del trattamento rieducativo e le misure alternative; va valutato nel contesto del percorso trattamentale complessivo del detenuto e delle sue progressioni.
art. 50 Ord. Pen. (L. n. 354/1975), comma 4
l’ammissione al regime della semilibertà è disposto in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società
La Corte evidenzia che l'ammissione alla semilibertà attiene alla valutazione dei progressi trattamentali e alla possibilità di reinserimento; tale accesso non richiede necessariamente che siano state percorse tutte le misure esterne minori in via preliminare (nessuna gradualità obbligatoria), ma richiede motivazione specifica che giustifichi un diniego.
Massime di principio
- La motivazione del diniego di misure alternative deve essere specifica e coerente: non è sufficiente un richiamo generico alla necessità di osservazione o alla gravità dei reati.
- La semilibertà può essere concessa anche senza previo accesso a tutte le sperimentazioni esterne meno impegnative; il giudice deve valutare globalmente i progressi trattamentali e la progettualità extramuraria.
- La necessità di gradualità è valutabile ma non è un requisito rigido e automatico: se i risultati del trattamento e la situazione concreta (residuo pena, condotta positiva, domicilio e lavoro) rendono plausibile il reinserimento, il diniego deve essere adeguatamente motivato.
- Il ruolo svolto nel reato (es. 'pusher') non determina di per sé un'incapacità irreversibile a seguire percorsi rieducativi; occorre una prova di attuale e concreta pericolosità o contiguità con ambienti criminali per negare i benefici.
- In presenza di breve residuo di pena e consolidati segnali positivi, il mantenimento in carcere richiede una motivazione particolarmente solida e circostanziata.
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