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Sentenza

Sentenza del 12/04/2018 n. 1620 - Comm. Trib. Prov. Milano

Imposta pubblicità - Superfice imponibile - Messaggi con contenuto identico del medesimo soggetto in connessione tra loro - Unitarietà - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta l'unitarietà del presupposto impositivo. Pertanto, ai fini del calcolo della superficie imponibile, i diversi messaggi pubblicitari collegati tra loro devono essere considerati come un unico messaggio, evitando una duplicazione o una sommatoria non giustificata delle superfici. Il testo non specifica l'esito formale del ricorso né l'identità delle parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il calcolo della superficie imponibile ai fini dell'imposta sulla pubblicità, in presenza di più messaggi pubblicitari aventi contenuto identico, riferibili allo stesso soggetto passivo e collocati in connessione tra loro. Il principio affermato è che tali messaggi, pur essendo materialmente plurimi, costituiscono un unico presupposto impositivo quando ricorrono identità del contenuto, identità del soggetto e collegamento tra le installazioni.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità

    La superficie imponibile deve essere determinata considerando l'effettiva unitarietà del messaggio pubblicitario. Più elementi pubblicitari con contenuto identico, riferibili allo stesso soggetto e posti in connessione tra loro possono integrare un unico messaggio ai fini fiscali.

Massime di principio

  • La pluralità materiale di cartelli, pannelli o altri supporti non comporta automaticamente una pluralità di presupposti impositivi.
  • Quando i messaggi hanno contenuto identico, appartengono allo stesso soggetto passivo e sono collegati visivamente o funzionalmente, occorre valutarli unitariamente.
  • Nel calcolo della superficie imponibile deve essere evitata una duplicazione derivante dalla mera separazione fisica dei supporti pubblicitari.
  • L'unitarietà non si presume in ogni caso: deve essere verificata concretamente sulla base dell'identità del contenuto e della connessione tra i messaggi.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare la disposizione dei messaggi, il loro contenuto e il collegamento funzionale, per dimostrare che costituiscono un'unica comunicazione pubblicitaria.

Testo integrale

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