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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19393/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi con sentenza dell'08/02/2018; il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1 lett. b cod. proc. pen.), sostenendo che la sentenza ostativa n. 2674/16 era divenuta irrevocabile il 14/02/2018, cioe' dopo la pronuncia del 08/02/2018 ma prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (24/06/2018), per cui la revoca sarebbe stata ingiustificata e basata su errata applicazione dell'art. 168 cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto legittima la revoca dei benefici disposta dal giudice dell'esecuzione: la sospensione condizionale era stata concessa il 08/02/2018 quando la precedente sentenza ostativa non era ancora passata in giudicato e quindi non poteva essere conosciuta dal giudice; la successiva irrevocabilità della condanna ostativa (14/02/2018) ha legittimato la revoca in executivis ai sensi dell'art. 674 comma 1-bis cod. proc. pen. richiamante l'art. 168 comma terzo cod. pen. e la disciplina di cui all'art. 164 cod. pen. La revoca assume natura dichiarativa ed efficace ope legis e rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma indicata come fondo di impugnazione in cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; il motivo basato su tale norma è stato ritenuto infondato.

  • art. 168 cod. pen. (commi richiamati: secondo, terzo, quarto)

    Distinzione operata dalla Corte: il comma secondo postula l'esistenza di una sentenza ostativa divenuta irrevocabile anteriormente alla concessione del beneficio (impedendo la concessione stessa); il comma terzo è richiamato, tramite art. 674 c.p.p., quale base per la revoca quando il beneficio risulti concesso in presenza di cause ostative indicate dall'art. 164, anche se all'epoca della cognizione tali cause non erano note.

  • art. 164 cod. pen. (commi richiamati: primo, secondo, quarto)

    Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena e le ipotesi di revoca. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 164 (in particolare il primo comma n.1 come causa ostativa) per giustificare la revoca disposta dal giudice dell'esecuzione quando è emersa una condanna antecedente e ostativa.

  • art. 674 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiama il meccanismo di revoca in executivis e rinvia all'art. 168 comma terzo cod. pen.; secondo la Corte, questa norma legittima la revoca dichiarativa ed efficace ope legis disposta dal giudice dell'esecuzione quando il beneficio è stato concesso in presenza di cause ostative antecedenti ma non ancora note per mancata irrevocabilità.

Massime di principio

  • Quando la sospensione condizionale della pena è stata concessa in assenza di una precedente condanna divenuta ancora non irrevocabile, la successiva irrevocabilità di quella precedente può legittimare la revoca del beneficio da parte del giudice dell'esecuzione.
  • Occorre distinguere tra la situazione in cui, al momento della concessione, esiste già una condanna irrevocabile (che avrebbe dovuto impedire la concessione, art. 168 comma secondo) e la situazione in cui la condanna ostativa diventa irrevocabile solo successivamente: in quest'ultimo caso trova applicazione la revoca in executivis prevista da art. 674 c.p.p. insieme alla disciplina di cui all'art. 164 e art. 168 comma terzo.
  • La revoca in executivis ha natura dichiarativa ed efficace ope legis: non è necessario che il giudice della cognizione avesse conoscenza della sentenza ostativa al momento della pronuncia che concedeva il beneficio.
  • In casi analoghi è fondamentale verificare le date precise di pronuncia e di passaggio in giudicato delle sentenze coinvolte e consultare il certificato del casellario giudiziale: la conoscibilità della condanna al momento della concessione è elemento centrale per valutare la legittimità della revoca.
  • Per contrastare una revoca di questo tipo, il ricorrente dovrebbe dimostrare errori di fatto nelle date di irrevocabilità, un difetto procedurale nella revoca o l'assenza reale della condanna ostativa; la mera circostanza che la sentenza ostativa sia divenuta irrevocabile in momento intermedio (dopo la pronuncia ma prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio) non impedisce la revoca.

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