Ordinanza n. 504/2026 - Brescia, Sezione 2
per la declaratoria di illegittimità del diniego per silenzio prestato dal Comune di Casalmoro e dalla sua concessionaria sull'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente con pec 26/11/2025 nonché per accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad accedere agli atti di cui alla formulata richiesta (e precisamente il verbale del 2/12/2019; l'ingiunzione di pagamento che si afferma notificata il 3/1/2020; il sollecito- avviso di intimazione del 15/10/2020; il preavviso di fermo amministrativo che si afferma notificato il 17/3/2022; l'avviso di intimazione che si afferma notificato il 20/10/2025) assegnando alle controparti un termine per l'adempimento con correlativa nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di mancato adempimento entro il termine assegnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti relativi agli atti presupposti a un pignoramento presso terzi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda contro il silenzio formatosi sull’istanza di accesso trasmessa via PEC il 26 novembre 2025 al Comune e alla concessionaria della riscossione. La richiesta riguardava copia integrale degli atti presupposti al pignoramento presso terzi, comprensivi degli atti di notifica, tra cui il verbale del 2 dicembre 2019, l’ingiunzione di pagamento asseritamente notificata il 3 gennaio 2020, il sollecito-avviso di intimazione del 15 ottobre 2020, il preavviso di fermo amministrativo asseritamente notificato il 17 marzo 2022 e l’avviso di intimazione asseritamente notificato il 20 ottobre 2025. Il ricorrente ha dedotto la propria legittimazione e l’interesse all’accesso, funzionale all’esercizio del diritto di difesa e alla richiesta di restituzione della somma di 450 euro, sottratta dal conto corrente nell’ambito del pignoramento. Nel corso del giudizio, la concessionaria ha comunicato di avere trasmesso la documentazione richiesta, ma il ricorrente ha contestato l’esaustività dell’ostensione, sostenendo che mancassero il verbale di contestazione e l’ingiunzione di pagamento, menzionati in atti successivi.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso. Ha rilevato che in giudizio era stato depositato soltanto il testo della PEC del 5 febbraio 2026 con cui la concessionaria affermava di allegare la documentazione richiesta, senza il relativo allegato. Pertanto, non era possibile verificare quali documenti fossero stati effettivamente trasmessi né valutare la fondatezza della contestazione del ricorrente circa la mancata ostensione del verbale di contestazione e dell’intimazione di pagamento. Il Collegio ha disposto istruttoria, ordinando al Comune e alla concessionaria di depositare entro trenta giorni una relazione sui fatti, sottoscritta dal responsabile del procedimento, con l’indicazione e l’allegazione della documentazione trasmessa il 5 febbraio 2026, nonché, in ogni caso, copia del verbale di contestazione e dell’intimazione di pagamento relativi alla vicenda, corredati dall’attestazione di avvenuta notifica. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 4 giugno 2026; la regolazione delle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’azione avverso il silenzio formatosi sull’istanza di accesso; il giudizio non è stato tuttavia definito, essendo stata disposta un’istruttoria per verificare l’oggetto e la completezza della documentazione ostesa.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, quando l’amministrazione o il concessionario affermano di avere trasmesso la documentazione richiesta, ma l’effettivo contenuto degli allegati non è documentato in causa, il giudice può disporre istruttoria per accertare quali atti siano stati concretamente ostesi prima di decidere sulla permanenza e sulla fondatezza della domanda.
- Ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo di ostensione, non è sufficiente la mera comunicazione con cui l’amministrazione dichiara di allegare la documentazione: occorre che sia conoscibile e documentato il contenuto effettivamente trasmesso.
- Quando la domanda di accesso riguarda atti presupposti a un’attività di riscossione coattiva, il giudice può ordinare il deposito degli atti richiesti e delle relative attestazioni di notifica, ove ciò sia necessario per verificare la completezza dell’ostensione e la concreta utilità dell’accesso.
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