Circolare numero 24 del 11-02-2021
L’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i destinatari, le condizioni di accesso, le modalità di calcolo e i limiti dell'esonero contributivo previsto dall'art.12 commi 14 e 15 del DL 137/2020. L'esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che hanno fruito di integrazioni salariali nel mese di giugno 2020 e che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021; l'importo è determinato sulla contribuzione datoriale non versata relativa alle ore di integrazione fruite in giugno 2020 (escluse le voci INAIL), riparametrato su base mensile per un massimo di quattro settimane. L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e la fruizione è condizionata al rispetto di obblighi di regolarità contributiva e al divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021.
Esonero contributivo art.12 commi 14-15 DL 137/2020 per datori di lavoro privati (escluso settore agricolo)
Punti principali
Destinatari
Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, escluso il settore agricolo e la pubblica amministrazione; beneficiari individuati sulla base della matricola INPS che ha fruito degli ammortizzatori in giugno 2020.
Presupposto di accesso
Il datore di lavoro deve aver fruito di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nel mese di giugno 2020; in caso di cessione ramo d'azienda il diritto resta al cedente, mentre in caso di fusione passa alla società risultante.
Alternatività con nuovi trattamenti e con esonero previo
L'esonero è alternativo ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (art.12 comma 1 DL137/2020) per la stessa unità produttiva fino al 31/01/2021; chi ha già richiesto l'esonero ex art.3 DL104/2020 può rinunciare al residuo, anche per frazioni di lavoratori, per accedere alla nuova misura o ai nuovi ammortizzatori.
Determinazione e misura dell'esonero
L'ammontare è pari alla contribuzione datoriale non versata relativa alle ore di integrazione salariale effettivamente fruite a giugno 2020 (inclusi ratei di mensilità aggiuntive), esclusi premi e contributi INAIL; tale importo costituisce il massimo riconoscibile, riparametrato su base mensile e utilizzabile per un periodo massimo di quattro settimane, senza superare la contribuzione dovuta nei mesi di fruizione.
Contribuzioni non escluse dall'esonero
Non sono oggetto dell'esonero: premi e contributi INAIL, il contributo al Fondo TFR previsto dalla legge n.296/2006, i contributi ai fondi di cui al D.lgs. n.148/2015 e altri contributi non previdenziali o a finalità solidaristica, nonché il contributo per i Fondi interprofessionali.
Condizioni di spettanza e obblighi
Fruizione subordinata al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria (DURC, rispetto contratti e accordi), al divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo fino al 31/01/2021 (con le eccezioni previste dalla norma); la violazione comporta la revoca retroattiva dell'esonero.
Compatibilità con normativa aiuti di Stato
La misura è considerata aiuto selettivo e richiede preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi del Temporary Framework; soggetta ai limiti e condizioni del quadro temporaneo (es. massimale per impresa, data di scadenza) e registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Coordinamento e cumulabilità con altre misure
Cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive nei limiti della contribuzione dovuta, salvo divieti espressi; non cumulabile, per esempio, con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile quando previsto divieto di cumulo; non cumulabile nella stessa unità produttiva con i nuovi trattamenti COVID-19.
Aspetti operativi e tempistica
L'applicazione è subordinata all'autorizzazione UE; l'INPS pubblicherà un messaggio con le modalità operative e compilazione delle dichiarazioni contributive dopo l'autorizzazione; l'esonero può essere fruito fino al 31/01/2021 per massimo quattro settimane.
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