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Circolare

Circolare INAIL n. 35 del 11 marzo 1997

Attività di commercio di prodotti petroliferi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come classificare ai fini tariffari l’attività di deposito e vendita di prodotti petroliferi, anche quando la consegna avviene con trasporto. L’INAIL distingue tre diverse fattispecie operative: deposito con commercializzazione, solo trasporto dal produttore al cliente senza deposito intermedio, e attività congiunta di deposito e trasporto. Per ciascun caso indica la voce tariffaria corretta e invita le unità operative ad applicare in modo uniforme tali criteri per evitare difformità e contenzioso.

Classificazione tariffaria del commercio di prodotti petroliferi

Attività di commercio di prodotti petroliferi

La circolare fornisce istruzioni per la corretta classificazione tariffaria dell’attività di deposito e vendita di prodotti petroliferi, anche quando la commercializzazione avviene con trasporto e consegna al cliente. L’intervento si rende necessario per risolvere quesiti ricorrenti e uniformare i criteri applicativi sul territorio.

Esigenza di uniformità interpretativa

L’INAIL rileva che, in relazione alla stessa tipologia di attività, sono emerse difficoltà interpretative da parte di datori di lavoro e Unità operative. Per questo viene richiesto di applicare criteri omogenei, così da evitare difformità di trattamento e l’insorgere di contenzioso.

Inquadramento delle modalità operative

Ai fini tariffari, la circolare distingue tre modalità di svolgimento dell’attività:

  • commercializzazione di prodotti petroliferi già consegnati da terzi presso il deposito aziendale;
  • carico diretto del combustibile presso le raffinerie su automezzi propri e trasporto immediato al cliente, senza deposito intermedio;
  • prelievo dalle raffinerie, deposito presso l’azienda e successiva commercializzazione anche con trasporto e consegna.

Prima ipotesi: deposito come attività principale

Nel caso in cui i prodotti siano già stati consegnati da terzi presso il deposito della ditta e poi venduti, la lavorazione principale è il deposito. La commercializzazione è ricompresa in tale attività, sia che il cliente prelevi direttamente il prodotto, sia che la consegna avvenga a cura del titolare del deposito.

La classificazione tariffaria corretta è la voce 9310. L’eventuale trasporto al domicilio del cliente è considerato attività complementare e sussidiaria rispetto al deposito.

Seconda ipotesi: sola attività di trasporto

Quando l’azienda provvede direttamente a caricare il combustibile presso le raffinerie sui propri mezzi e lo trasporta subito al cliente, non vi è fase di deposito presso i locali aziendali. In questa situazione l’unica attività ravvisabile è il trasporto.

La classificazione dipende dal mezzo utilizzato:

  • voce 9121 per autotreni e autoarticolati;
  • voce 9122 per autoveicoli.

In tali voci rientrano anche le operazioni accessorie di carico e scarico.

Terza ipotesi: deposito e trasporto come attività autonome e coesistenti

Nella fattispecie più frequente, l’impresa preleva il combustibile dalle raffinerie, lo deposita nei propri locali e successivamente lo commercializza anche mediante trasporto e consegna. In questo caso la pluralità delle operazioni determina la presenza di due attività principali coesistenti: deposito e trasporto.

La circolare precisa che nessuna delle due può essere considerata complementare dell’altra. La classificazione deve quindi essere effettuata mediante la ponderazione delle voci 9310, 9121 e/o 9122, secondo le modalità operative concretamente svolte.

Indicazioni finali

Le Unità operative sono invitate ad attenersi rigorosamente ai principi indicati nella circolare, al fine di superare le difficoltà interpretative riscontrate e ridurre il rischio di contenzioso.

Punti principali

Esigenza di istruzioni uniformi

La circolare nasce da quesiti sulla corretta classificazione tariffaria dell’attività di deposito e vendita, anche con trasporto, di prodotti petroliferi. L’obiettivo è uniformare su tutto il territorio i comportamenti delle strutture INAIL e chiarire il criterio da seguire in presenza delle diverse modalità operative.

Prima fattispecie: deposito con successiva commercializzazione

Quando i prodotti petroliferi sono preventivamente consegnati da terzi presso il deposito dell’azienda e poi commercializzati, la lavorazione principale è il deposito. La vendita rientra in tale attività e l’eventuale trasporto al cliente è considerato complementare e sussidiario. La classificazione tariffaria va ricondotta alla voce 9310.

Seconda fattispecie: vendita con carico diretto e trasporto

Se l’azienda carica direttamente il combustibile sui propri automezzi presso le raffinerie e lo trasporta immediatamente al cliente, manca la fase del deposito presso i locali aziendali. In questo caso l’unica attività rilevante è il trasporto, da classificare alla voce 9121 per autotreni e autoarticolati oppure alla voce 9122 per autoveicoli. Sono comprese anche le operazioni accessorie di carico e scarico.

Terza fattispecie: deposito e trasporto come attività coesistenti

Nel caso più frequente, l’azienda preleva il combustibile dalle raffinerie, lo sistema nei propri depositi e poi lo commercializza anche mediante trasporto e consegna al cliente. Qui coesistono due attività principali, deposito e trasporto, nessuna delle quali è complementare all’altra. La corretta classificazione richiede la ponderazione delle rispettive voci 9310, 9121 e/o 9122.

Indicazioni alle unità operative

La circolare sollecita le unità operative ad attenersi scrupolosamente ai principi applicativi indicati, per superare le difficoltà interpretative emerse e prevenire l’instaurazione di contenzioso.

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