Cassazione Civile, Ordinanza n. 32002/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva stipulato con un Comune una convenzione per la posa di infrastrutture di telecomunicazioni nel territorio comunale, con previsione del pagamento di un canone annuo oltre alla TOSAP. La società aveva pagato fino al 2003 e poi aveva sospeso i versamenti, sostenendo che l'art. 93 del d.lgs. 259/2003 avesse abrogato l'obbligo di corrispondere canoni per la posa di infrastrutture di comunicazioni elettroniche. Il Comune aveva poi richiesto il pagamento dei canoni arretrati per il periodo 2003-2009; la società aveva impugnato la richiesta e, dopo il favorevole esito in primo grado, il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello del Comune, ritenendo che il divieto di imporre canoni pattizi fosse divenuto operativo solo con la normativa successiva del 2018 e che, nel caso concreto, il canone avesse origine convenzionale. In Cassazione la società ha dedotto due motivi: primo, un preteso diniego di giurisdizione per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento incidentale dell'inefficacia sopravvenuta del contratto per contrasto con il d.lgs. 259/2003; secondo, una pretesa omissione di giurisdizione per mancata disapplicazione d'ufficio del regolamento comunale ritenuto illegittimo, censurando altresì l'affermazione del Consiglio di Stato secondo cui la questione non era stata riproposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché le censure, pur formulate come violazioni dei limiti della giurisdizione, in realtà denunciavano errori processuali del giudice amministrativo, ossia omessa pronuncia e mancata disapplicazione di atti ritenuti illegittimi. Tali errores in procedendo non integrano un superamento dei limiti esterni della giurisdizione e non sono quindi sindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 93 d.lgs. 259/2003
è richiamato come norma che vieta alla pubblica amministrazione di imporre oneri diversi da quelli consentiti ai soggetti che eseguono opere per comunicazioni elettroniche; la controversia verteva sulla sua incidenza sui canoni concessori pattuiti.
art. 12, comma 3, d.lgs. 33/2016
la motivazione del giudice amministrativo viene riportata come fondata sulla sua natura di norma di interpretazione autentica, dunque retroattiva, ma la Cassazione non decide sul punto di merito.
art. 8-bis, comma 1, lettera c), d.l. 135/2018
è menzionato come intervento legislativo che ha aggiunto l'esclusione di ogni altro onere comunque denominato; nel provvedimento si riporta l'assunto del giudice amministrativo circa il carattere innovativo e non retroattivo della modifica.
art. 91 d.lgs. 104/2010
è invocato dalla ricorrente a sostegno del dedotto vizio di giurisdizione, ma la Corte osserva che la censura attiene in realtà a un errore processuale.
art. 110 d.lgs. 104/2010
è richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulle impugnazioni, ma senza che la Cassazione ne ricavi un effettivo tema di giurisdizione.
art. 360 c.p.c.
norma invocata dalla ricorrente per incardinare il ricorso, ma il contenuto delle censure è ritenuto estraneo ai vizi di giurisdizione.
art. 362 c.p.c.
è richiamato come base del ricorso per cassazione avverso decisione del giudice amministrativo, ma la Corte ribadisce che non sono deducibili come difetti di giurisdizione gli errori processuali interni.
art. 385, comma 1, c.p.c.
è la base della condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di giurisdizione deducibile in Cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo riguarda solo il superamento dei limiti esterni della giurisdizione; non vi rientrano gli errores in procedendo, anche se consistenti in omessa pronuncia o mancata valutazione di eccezioni o domande.
- La mancata pronuncia su una domanda o eccezione, così come l'eventuale mancata disapplicazione di un atto amministrativo ritenuto illegittimo, integra un possibile errore processuale o di giudizio interno, ma non un diniego di giurisdizione.
- Per dedurre utilmente un vizio di giurisdizione non basta prospettare che il giudice abbia deciso erroneamente nel merito o nel processo: occorre allegare una vera invasione o recessione rispetto alla sfera di attribuzione del plesso giurisdizionale.
- In sede di ricorso per cassazione contro decisioni del giudice amministrativo, le doglianze che mirano a correggere la gestione processuale della lite non sono trasformabili in censure sui limiti esterni della giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31882/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31883/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31884/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31885/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31886/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31887/2022 del 28/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →