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Ordinanza

Ordinanza n. 274/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Prefetto di Parma del 4 febbraio 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento del decreto prefettizio. Il ricorso è stato notificato direttamente all'U.T.G. - Prefettura di Parma, presso l'indirizzo PEC istituzionale della Prefettura, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente. Poiché l'amministrazione statale destinataria dell'impugnazione non si è costituita in giudizio, il Collegio ha rilevato la nullità della notificazione per violazione degli artt. 41, commi 2 e 3, e 44, comma 4, c.p.a., nonché dell'art. 11, commi 1 e 3, del r.d. n. 1611/1933.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né l'istanza cautelare. Ha qualificato la notificazione come nulla, e non inesistente, in quanto eseguita presso la Prefettura anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, competente per il giudizio instaurato dinanzi al TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma. Applicando l'art. 44, comma 4, c.p.a., ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato e un ulteriore termine perentorio di cinque giorni per depositare la prova della rinnovazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato

    La notificazione deve essere indirizzata all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    richiamato dall’art. 41, comma 3, C.p.a.

    La notificazione degli atti introduttivi nei confronti delle amministrazioni statali deve rispettare le modalità previste dall'art. 11 del r.d. n. 1611/1933.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza

    Quando la notificazione è nulla e il destinatario resta non costituito, il giudice deve consentirne la rinnovazione entro un termine perentorio; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.

  • art. 11, commi 1 e 3, r.d. n. 1611/1933

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente; Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio

    Gli atti introduttivi dei giudizi contro amministrazioni statali devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita; la violazione comporta nullità rilevabile d'ufficio.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    parziale declaratoria di incostituzionalità

    La disciplina dell'art. 44, comma 4, c.p.a. è richiamata nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi instaurati contro un'amministrazione statale, la notificazione del ricorso introduttivo deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente per distretto, individuata in base alla sede dell'autorità giudiziaria adita, e non presso l'ufficio periferico che ha emanato l'atto.
  • La notificazione del ricorso eseguita presso l'amministrazione statale anziché presso l'Avvocatura dello Stato è nulla, non inesistente, e la nullità è rilevabile d'ufficio.
  • Se la notificazione è nulla e l'amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.
  • La rinnovazione della notificazione deve essere seguita dal deposito, entro il termine assegnato dal giudice, della prova dell'avvenuto perfezionamento.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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