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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26857/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa da una banca, poi riferita alla cessionaria del credito, contro un atto di donazione immobiliare compiuto da un soggetto debitore in favore della figlia. In primo grado era stata rigettata la domanda di simulazione e accolta la domanda subordinata di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.; in appello la decisione era stata confermata. Il ricorrente per cassazione ha proposto sette motivi. I primi due sono stati ritenuti fondati: con il primo si denunciava l'erronea applicazione dell'art. 182 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto sanato un difetto di rappresentanza sostanziale/proc essuale, nonostante il vizio fosse stato eccepito tempestivamente dalla controparte e non rilevato d'ufficio; con il secondo si deduceva la nullità/invalidità della procura alle liti per mancanza di prova del potere del soggetto che l'aveva rilasciata, non essendo stata dimostrata in modo adeguato la legittimazione del firmatario. Gli ulteriori motivi, relativi anche a cessione del credito, prova presuntiva e giudicato, sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri cinque motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi investiti dai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione deriva dall'erroneità della decisione di merito sulla sanatoria del difetto di rappresentanza e sulla prova dei poteri del soggetto che aveva rilasciato la procura alle liti.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    Il termine per sanare il difetto di rappresentanza o di assistenza processuale è collegato al rilievo officioso del vizio; se il vizio è eccepito tempestivamente dalla controparte, la parte interessata deve produrre immediatamente la documentazione idonea a sanarlo, salvo richiesta o concessione di un termine da parte del giudice.

  • art. 2901 c.c.

    È richiamato quale fondamento della domanda subordinata di revocatoria ordinaria dell'atto di donazione, azionabile anche dal cessionario del credito.

  • art. 58 T.U.B.

    È richiamato in relazione alla cessione in blocco dei crediti bancari; la Corte di merito aveva ritenuto che i crediti azionati rientrassero nella cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

  • art. 1352 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della procura alle liti e la forma del conferimento del potere.

  • art. 1392 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la mancanza di prova del potere di rappresentanza del soggetto che aveva sottoscritto la procura.

  • art. 1393 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della contestazione sulla prova dei poteri rappresentativi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia sul tema della prova dei poteri rappresentativi, sia sul riparto dell'onere della prova in relazione alla legittimazione e ai presupposti dell'azione.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla validità e prova della procura/documentazione prodotta.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova documentale della procura alle liti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata nella valutazione del materiale istruttorio e documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, in tema di capacità/processuale e rappresentanza in giudizio.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, in tema di rappresentanza processuale.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, in tema di procura alle liti.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, poi assorbito, sul piano delle difese e delle preclusioni.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, poi assorbito, sul piano delle preclusioni processuali.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo, poi assorbito, in relazione al ragionamento presuntivo sulla scientia damni.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo, poi assorbito, in tema di giudicato formale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel settimo motivo, poi assorbito, in tema di efficacia del giudicato sostanziale.

Massime di principio

  • Quando il difetto di rappresentanza o il vizio della procura alle liti è eccepito tempestivamente dalla controparte, la parte interessata deve fornire subito la prova sanante con la prima difesa utile; il meccanismo del termine ex art. 182 c.p.c. opera, in via tipica, in caso di rilievo officioso del vizio, non come automatica conseguenza dell'eccezione di parte.
  • La validità della procura alle liti e, più in generale, del potere rappresentativo deve essere provata con documentazione idonea e riferibile con certezza al soggetto che rilascia la procura e a chi ne certifica i poteri; non sono sufficienti attestazioni generiche o documenti interni privi di adeguata identificazione dell'autore e dei poteri esercitati.
  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, il cessionario del credito può agire in luogo del creditore originario, ma la legittimazione sostanziale processuale presuppone la prova della effettiva inclusione del credito nella cessione.
  • La parte che deduce l'insufficienza patrimoniale del debitore può fondarsi sul raffronto tra il valore del patrimonio residuo e l'entità del credito azionato; resta comunque a carico del debitore l'allegazione e prova dell'adeguatezza del residuo patrimonio a soddisfare i creditori, quando tale circostanza sia posta a base della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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