Sentenza del 16/05/2019 n. 3048 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
VARIA - Avviso di liquidazione - conciliazione - novazione - effetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della conciliazione giudiziale intervenuta ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1997. In particolare, si doveva stabilire se la conciliazione producesse un effetto novativo, sostituendo integralmente la pretesa fiscale originaria con quella concordata nel processo verbale, e quali fossero le conseguenze sul giudizio e sulla riscossione.
La decisione
La conciliazione ha prodotto effetto novativo: la pretesa fiscale originaria, unilaterale e oggetto di contestazione, si è estinta ed è stata sostituita dalla nuova obbligazione certa e concordata tra le parti. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo per la riscossione delle somme risultanti dall’accordo. Di conseguenza, il giudizio si è estinto, per cessazione della materia del contendere, non dovendosi più decidere sulla pretesa originaria.
Norme richiamate
Art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 546/1997
La conciliazione giudiziale determina la definizione concordata della controversia e, secondo l’interpretazione richiamata, produce un effetto novativo: l’obbligazione originaria viene sostituita da quella risultante dall’accordo. Il processo verbale è titolo per la riscossione delle somme concordate.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante conciliazione giudiziale, la pretesa originaria può considerarsi sostituita dall’obbligazione concordata nel verbale di conciliazione.
- Dopo la conciliazione, l’Amministrazione può procedere alla riscossione sulla base del processo verbale e delle somme ivi indicate, non più sulla base della pretesa fiscale originaria.
- La conciliazione comporta normalmente la cessazione della materia del contendere, perché non rimane più una controversia attuale sulla quale il giudice debba pronunciarsi.
- L’effetto novativo riguarda la pretesa oggetto dell’accordo: occorre quindi verificare con precisione il contenuto del verbale, le somme concordate, le modalità di pagamento e gli eventuali inadempimenti.
- Il principio è coerente con Cass. civ., sentenza n. 4807/2017, richiamata come precedente giurisprudenziale.
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