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Ordinanza

Ordinanza n. 132/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordine di trasferimento definito a “domanda” prot. n. -OMISSIS- datato 20 ottobre 2023 ed emesso dallo Stato Maggiore Esercito - Dipartimento Impiego Personale Esercito (DIPE), afferente al trasferimento di sede di servizio dalla sede di -OMISSIS- alla sede di -OMISSIS- con effetto dal giorno 25 ottobre 2023; - di tutti i provvedimenti correlati anche antecedenti e conseguenti; .................per l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla percezione e liquidazione dei benefici economici previsti dalla legge n. 86/01 ed indennizzi correlati al trasferimento d’autorità.

Giustizia amministrativa202300351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di trasferimento qualificato a domanda, con decorrenza 25 ottobre 2023, adottato dallo Stato Maggiore dell'Esercito in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordine di trasferimento dalla sede di servizio originaria a una diversa sede, contestandone la qualificazione come trasferimento a domanda e chiedendo altresì l'accertamento del diritto alla percezione dei benefici economici previsti dalla legge n. 86/2001 e degli indennizzi correlati al trasferimento d'autorità. Le censure sono state dedotte sia per vizi propri dell'atto, indicati nel difetto di motivazione, nell'eccesso di potere, nell'erroneità dei presupposti, nello sviamento e nella violazione di legge, sia in via derivata rispetto all'illegittimità del precedente trasferimento d'autorità e della sanzione disciplinare che ne costituirebbe il presupposto. Il precedente trasferimento era stato impugnato dal medesimo militare davanti al TAR Lombardia, Brescia, nel giudizio RG n. 474/2023, tuttora pendente. In quel giudizio era stata accolta la domanda cautelare ai soli fini del riesame, con ordine all'Amministrazione di valutare espressamente l'adesione del militare all'opzione per una sede alternativa e di concludere il procedimento con un provvedimento motivato.

La decisione

Il TAR ha sospeso il presente giudizio ai sensi dell'art. 79 c.p.a., ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità tra la causa pendente davanti al TAR Lombardia, Brescia, e quella attuale. La legittimità dell'ordine di trasferimento qui impugnato è infatti dedotta principalmente in via derivata dalla legittimità del precedente provvedimento di trasferimento d'autorità e della vicenda sanzionatoria presupposta. Poiché il giudizio presupposto è ancora pendente e la sua definizione è necessaria per valutare le censure di illegittimità derivata, il Collegio ha disposto la sospensione processuale. Le parti devono presentare, a pena di estinzione, istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del TAR Lombardia, Brescia, nel giudizio RG n. 474/2023. L'ordinanza non decide nel merito la legittimità del trasferimento né la spettanza dei benefici economici.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.

    La disposizione consente di applicare al processo amministrativo le regole sulla sospensione previste dal codice di procedura civile.

  • art. 295 c.p.c.

    Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice debba risolvere una controversia, dalla cui definizione dipenda la decisione della causa.

    La norma è stata applicata quale fondamento della sospensione necessaria per pregiudizialità, quando la decisione di un'altra controversia costituisce antecedente logico indispensabile per definire la causa pendente.

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    È richiamato in relazione alla possibile estinzione del giudizio in caso di mancata riattivazione nei termini.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Impone alle parti, dopo la cessazione della causa di sospensione, di presentare istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine indicato dal Collegio, a pena di estinzione.

  • legge n. 86/2001

    È richiamata quale fonte dei benefici economici la cui spettanza il ricorrente chiede di accertare in relazione alla qualificazione del trasferimento come trasferimento d'autorità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il giudizio deve essere sospeso quando la decisione della causa dipende dalla definizione di un'altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, la cui soluzione costituisce antecedente necessario per decidere la domanda proposta.
  • La pregiudizialità rilevante ai fini della sospensione sussiste quando le censure di illegittimità derivata dell'atto impugnato dipendono dall'accertamento della legittimità di un provvedimento presupposto oggetto di autonomo giudizio ancora pendente.
  • La sospensione del processo non definisce nel merito la legittimità dell'atto impugnato né le domande consequenziali; tali questioni restano da esaminare dopo la definizione della controversia pregiudiziale.
  • Dopo la pubblicazione della decisione nel giudizio pregiudiziale, le parti devono riattivare il processo sospeso mediante istanza di fissazione dell'udienza entro il termine stabilito dall'art. 80 c.p.a. e dal giudice, con la conseguenza dell'estinzione in caso di inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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