L.R. Emilia-Romagna 8/2009
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina regionale sul demanio marittimo: classifica le aree turistico-ricreative ai fini dei canoni, individua alcuni litorali a alta valenza turistica, consente ai concessionari di chiedere entro il 31 dicembre 2009 la proroga fino a 20 anni e prevede l’adeguamento dell’imposta regionale sui beni del demanio marittimo al 35%, con riparto tra Regione e comuni costieri.
Classificazione delle aree demaniali marittime e proroga concessioni balneari in Emilia-Romagna
Classificazione delle aree demaniali marittime e disciplina dei canoni
La legge regionale Emilia-Romagna interviene sulla disciplina del demanio marittimo per adeguarla alla normativa statale sui canoni delle concessioni turistico-ricreative. Le aree demaniali marittime ricadenti nei comuni costieri sono classificate, ai fini della riscossione dei canoni, secondo i criteri dell’allegato A della legge, distinto tra aree a normale e ad alta valenza turistica.
Le aree ad alta valenza turistica sono individuate sul litorale dei comuni di Ravenna, Cervia, Cesenatico, Rimini e Riccione.
Proroga delle concessioni demaniali marittime
I titolari di concessioni demaniali marittime disciplinate dal decreto-legge n. 400 del 1993 possono chiedere la proroga della durata della concessione fino a un massimo di 20 anni dalla data di rilascio.
La richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2009 e deve essere conforme sia alla normativa statale richiamata sia alle disposizioni regionali introdotte dalla legge. La proroga opera quindi solo per le domande presentate nel termine previsto.
Direttive regionali per l’attuazione
La Giunta regionale è incaricata di adottare direttive vincolanti per l’attuazione delle nuove regole sulla classificazione delle aree e sulla proroga delle concessioni. Nell’esercizio di tale potere, la Giunta deve tenere conto della specificità della realtà regionale e dell’attuazione dei piani dell’arenile in relazione ai requisiti previsti dalla legge statale.
Le direttive devono essere approvate con deliberazione della Giunta e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Adeguamento dell’imposta sui beni del demanio marittimo
La legge consente alla Regione, nel rispetto dei termini fissati dall’articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge n. 112 del 2008, di adeguare l’imposta per i beni del demanio marittimo prevista dalla legge regionale sui tributi propri nella misura del 35 per cento.
La riscossione è affidata ai comuni costieri e il gettito è ripartito come segue:
- 30% destinato ai capitoli di bilancio della Regione;
- 5% destinato ai capitoli di bilancio dei comuni costieri, per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge sul demanio marittimo.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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