L.R. Emilia-Romagna 11/2009
NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 11/2009 promuove e valorizza l’amministrazione di sostegno, in raccordo con enti, autorità e privato sociale. Prevede divulgazione, formazione e supporto agli amministratori, possibili elenchi provinciali e strutture di consulenza, oltre al monitoraggio regionale con relazione alla Commissione assembleare entro 18 mesi dall’entrata in vigore. Nessun limite temporale generale, salvo il termine per la relazione iniziale.
Promozione e valorizzazione dell'amministrazione di sostegno in Emilia-Romagna
Promozione e valorizzazione dell’amministrazione di sostegno in Emilia-Romagna
La legge regionale disciplina, per il territorio dell’Emilia-Romagna, interventi di promozione e valorizzazione dell’amministrazione di sostegno prevista dalla legge n. 6/2004. L’obiettivo è favorirne l’efficace attuazione sul territorio regionale e incentivare il ricorso a questo strumento di tutela per le persone prive in tutto o in parte di autonomia.
Finalità e quadro di riferimento
La Regione interviene nel rispetto della disciplina statale sull’amministrazione di sostegno e in coerenza con la normativa regionale sui servizi sociali. La legge si colloca quindi nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con una finalità di supporto organizzativo e di diffusione dell’istituto.
Divulgazione, formazione e supporto tecnico
La Regione promuove e sostiene:
- la conoscenza e la divulgazione dell’amministrazione di sostegno;
- la formazione e l’aggiornamento degli amministratori di sostegno;
- il supporto tecnico-informativo a favore degli amministratori.
Tali attività sono realizzate in raccordo, nei limiti consentiti, con altri enti, autorità e soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive di autonomia.
Servizi e iniziative di supporto
L’attuazione degli obiettivi avviene mediante adeguati servizi e iniziative inseriti nella programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, con l’intento di garantire un quadro omogeneo di azioni sul territorio regionale.
Tra le iniziative possibili rientrano anche:
- l’istituzione, a livello provinciale, di elenchi di soggetti disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno;
- la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria, alle quali gli amministratori possano rivolgersi per le esigenze connesse al loro incarico.
Indicazioni regionali sugli elenchi degli aspiranti amministratori
La Giunta regionale può emanare specifiche indicazioni sulle caratteristiche degli elenchi provinciali, previo parere della commissione assembleare competente. Le indicazioni servono anche a definire il profilo del potenziale amministratore di sostegno, con riguardo ad attitudini, competenze e disponibilità dichiarate.
Coordinamento istituzionale e monitoraggio
La Regione promuove il coordinamento tra livelli istituzionali e privato sociale per l’attuazione della legge e svolge attività di monitoraggio degli interventi a livello regionale e locale.
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve presentare alla commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. La relazione deve ricostruire, con la collaborazione di altri enti e autorità, elementi informativi generali riguardanti:
- tipologia e caratteristiche dei beneficiari e degli amministratori;
- incidenza degli strumenti previsti sull’andamento delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.
In occasione della relazione, la commissione convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale e individua modalità di informazione ai cittadini sui dati acquisiti.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con i fondi già stanziati nel bilancio regionale, con eventuali modifiche delle unità previsionali di base e dei capitoli, oppure mediante l’istituzione di apposite nuove unità e capitoli, da dotare della necessaria disponibilità secondo la disciplina contabile regionale.
Decorrenza e attualità
La legge non prevede una scadenza generale di efficacia. L’unico termine esplicitamente indicato riguarda la relazione iniziale della Giunta, da trasmettere entro 18 mesi dall’entrata in vigore.
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