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Legge

L.R. Emilia-Romagna 7/2009

ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1987, N. 28

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 7/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il BURERT come strumento di pubblicità legale delle fonti e degli atti regionali, la sua consultazione gratuita, le modalità di pubblicazione, il valore legale dei testi e la banca dati dei testi coordinati. Abroga la legge regionale n. 28/1987, salvando però i procedimenti in corso, e entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna

Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna

La legge istituisce e disciplina il BURERT come strumento ufficiale della Regione Emilia-Romagna per la conoscenza e la pubblicità legale di leggi, regolamenti e altri atti pubblicati. Definisce modalità di consultazione, struttura delle pubblicazioni, valore giuridico dei testi e sistema dei testi coordinati.

Funzione e caratteristiche del BURERT

Il Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano ferme le altre forme di pubblicità e conoscenza previste dall’ordinamento. Il BURERT è redatto in forma digitale e diffuso in via telematica con modalità idonee a garantirne autenticità, integrità e conservazione.

Consultazione e accesso al pubblico

La consultazione sul sito web della Regione è libera e gratuita. È inoltre garantita la consultazione gratuita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico, le biblioteche della Regione e degli enti locali e presso eventuali altri punti di accesso individuati con l’atto presidenziale previsto dalla legge. Il rilascio di stampe su richiesta è soggetto a un contributo pari a quello previsto per l’estrazione di copie di atti amministrativi.

Se l’accesso telematico non è praticabile, l’interessato può chiedere alla redazione l’invio postale di una stampa della pubblicazione, dietro pagamento in contrassegno di una quota di invio fissata con l’atto organizzativo, oltre al contributo per la stampa. Presso i Comuni della Regione deve essere disponibile gratuitamente in visione almeno una stampa dell’ultimo numero del BURERT; anche in questo caso, per il rilascio della copia si applica il contributo previsto.

Supplemento speciale

Per finalità di informazione e documentazione, nel supplemento speciale del BURERT sono pubblicate le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato dallo Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell’Assemblea legislativa. La rilevanza dell’atto è decisa dall’Ufficio di Presidenza.

Contenuti delle tre parti del Bollettino

Il BURERT è articolato in tre parti.

Nella prima parte sono pubblicati:

  • lo Statuto regionale e le sue modifiche, anche ai fini notiziali previsti dall’articolo 123 della Costituzione;
  • le leggi e i regolamenti regionali e i regolamenti interni dell’Assemblea;
  • le decisioni della Corte costituzionale nelle controversie in cui la Regione è parte, i ricorsi della Giunta, i ricorsi del Governo o di altre Regioni in materia di legittimità costituzionale e conflitti di attribuzione, nonché le ordinanze di rimessione che riguardino leggi regionali;
  • le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei risultati;
  • gli atti regionali che fissano l’interpretazione di norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;
  • gli atti regionali la cui adozione determina, per espressa previsione normativa, l’abrogazione o l’entrata in vigore di disposizioni di legge o di regolamento.

Nella seconda parte sono pubblicati:

  • gli atti regionali che disciplinano in generale organizzazione e funzionamento della Regione;
  • gli atti regionali di indirizzo, di carattere generale, rivolti a amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti;
  • gli atti approvati dall’Assemblea legislativa non ricompresi altrove;
  • gli atti regionali o di altri enti o amministrazioni la cui pubblicazione sia prevista da legge o regolamento, oppure richiesta da esigenze di pubblica conoscenza.

Nella terza parte sono pubblicati gli avvisi e i bandi relativi a concorsi e gare.

Nella pubblicazione devono essere rispettate le norme sulla protezione dei dati personali, salvaguardando la riservatezza dei destinatari nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Ordinamento, redazione e pubblicazione

La pubblicazione del BURERT è curata dalle strutture organizzative della Presidenza della Giunta regionale competenti per direzione, redazione e amministrazione del Bollettino. La pubblicazione avviene di norma con cadenza settimanale, ma può essere effettuata ogni volta che ne sorga la necessità.

La pubblicazione può avvenire per testo integrale, per estratto o per omissis. I testi pubblicati devono essere conformi a quelli trasmessi. In caso di difformità tra testo trasmesso e testo pubblicato, o tra testo originale e testo trasmesso, la correzione è effettuata mediante apposito comunicato che indica la parte errata e il testo corretto, con eventuale ripubblicazione integrale dell’atto.

Il costo della pubblicazione degli atti regionali è a carico della Regione. Se la pubblicazione di atti di altri enti o amministrazioni è obbligatoria per legge o regolamento, essa avviene senza oneri per il soggetto interessato; se non è obbligatoria, il costo è a carico del richiedente. Le ulteriori disposizioni organizzative del BURERT sono stabilite con atto del Presidente della Giunta regionale.

Valore legale dei testi pubblicati e conservazione degli originali

I testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel BURERT si presumono conformi all’originale e costituiscono testo legale degli atti fino a prova contraria mediante esibizione della copia conforme all’originale. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali, muniti del timbro e del visto del Presidente della Regione, sono conservati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti presso la Presidenza della Giunta.

Testi coordinati e banca dati normativa

Quando una legge o un regolamento subisce modifiche, è redatto un testo coordinato al solo fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente. Il testo coordinato è pubblicato con mero carattere informativo nella banca dati normativa collocata sul sito web dell’Assemblea legislativa.

La banca dati è accessibile liberamente e gratuitamente e contiene il testo vigente, sia storico sia coordinato, delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna. Per i testi coordinati devono essere accessibili i testi storici e il percorso delle modifiche normative intervenute nel tempo. È inoltre garantito il collegamento telematico tra i testi modificativi pubblicati sul BURERT e i testi coordinati pubblicati nella banca dati, secondo le modalità fissate dall’atto organizzativo previsto dalla legge.

Abrogazione e regime transitorio

La legge regionale 9 settembre 1987, n. 28, è abrogata. Tuttavia, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la legge abrogata.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2010 ed è destinata ad operare nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Testo integrale

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