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Circolare

Circolare numero 91 del 9-4-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare modifica le precedenti indicazioni sul termine di liquidazione degli oneri accessori sul T.F.R., stabilendo che, su richiesta, essi vanno corrisposti fino al saldo, salvo il caso di ritardo immotivato nella domanda del lavoratore. Inoltre chiarisce il trattamento privilegiato, in amministrazione straordinaria, delle indennità di anzianità/T.F.R. di determinati dipendenti, richiamando l'art. 19 della legge n. 30/1997 e l'art. 111, n. 1, della legge fallimentare.

Oneri accessori sul T.F.R. e privilegio dei crediti per T.F.R. in amministrazione straordinaria

Oneri accessori sul T.F.R. e privilegio dei crediti in amministrazione straordinaria

La circolare interviene su due profili distinti ma connessi alla tutela dei crediti di lavoro: da un lato, il termine di corresponsione degli oneri accessori sul T.F.R. da parte del Fondo di Garanzia; dall'altro, il trattamento privilegiato delle indennità di anzianità nelle procedure di amministrazione straordinaria.

Oneri accessori sul T.F.R.: superamento delle istruzioni del 1993

Viene richiamata la circolare n. 122 del 31 maggio 1993, che aveva fissato il termine finale per il pagamento degli oneri accessori sul T.F.R. in funzione del tipo di procedura: per fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, alla data in cui lo stato passivo fosse divenuto definitivo; per il concordato preventivo, alla data di deposito della sentenza di omologazione; per l'esecuzione individuale, alla data del verbale di pignoramento negativo oppure, se il pignoramento fosse stato in tutto o in parte positivo, alla data del provvedimento di assegnazione del ricavato.

La circolare precisa che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, gli oneri accessori sul T.F.R. devono essere erogati fino al momento del saldo. Il fondamento di tale principio è che il Fondo di Garanzia subentra nella posizione debitoria del datore di lavoro e non nella procedura concorsuale, con la conseguenza che deve corrispondere gli accessori nella stessa misura in cui li avrebbe dovuti il datore di lavoro.

Nuova disciplina operativa e limite in caso di mora del creditore

Per ridurre il rischio di ulteriori spese legali per l'Istituto, viene quindi disposto, in modifica della circolare n. 122/1993, che gli oneri accessori sul T.F.R. siano liquidati fino al saldo, su richiesta dell'interessato.

Resta però fermo un limite: qualora il ritardo nell'erogazione dipenda da una domanda presentata immotivatamente in ritardo, si configura una mora del creditore. In tale ipotesi, poiché l'Istituto non è nella stessa posizione conoscitiva del datore di lavoro rispetto all'esistenza del credito, la liquidazione degli oneri accessori deve essere contenuta entro i termini previsti dalla circolare n. 122/1993.

Amministrazione straordinaria: privilegio delle indennità di anzianità/T.F.R.

La circolare richiama poi l'art. 19 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. La disposizione stabilisce che le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti di imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, quando il rapporto di lavoro sia cessato nei due anni precedenti il provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, oppure ai dipendenti di imprese che, pur non avendo ottenuto tale continuazione, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate per l'intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

La qualificazione rileva ai fini dell'art. 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cioè dell'ordine di distribuzione delle somme nella procedura concorsuale, con il conseguente riconoscimento del relativo privilegio ai crediti per T.F.R. indicati dalla norma.

Punti principali

Oneri accessori sul T.F.R.: superamento delle precedenti scadenze

La circolare richiama le istruzioni della n. 122 del 31 maggio 1993, che individuavano diversi momenti finali per il pagamento degli oneri accessori sul T.F.R. a seconda della procedura (stato passivo definitivo nel fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria; deposito della sentenza di omologazione nel concordato preventivo; verbale di pignoramento negativo o provvedimento di assegnazione nell'esecuzione individuale). Alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, viene però affermato che tali oneri spettano fino al momento del saldo, poiché il Fondo di Garanzia subentra nella posizione debitoria del datore di lavoro e non nella procedura concorsuale.

Nuova regola operativa per la liquidazione degli oneri accessori

Per evitare ulteriori spese legali per l'Istituto, viene disposto che, a richiesta, gli oneri accessori sul T.F.R. siano liquidati fino al saldo, modificando quanto previsto dalla circolare n. 122/1993. La circolare introduce però un'eccezione: se il ritardo nell'erogazione deriva da una presentazione immotivatamente tardiva della domanda, configurandosi mora del creditore, la liquidazione resta limitata ai termini indicati dalla precedente circolare, poiché l'Istituto non conosce il credito del lavoratore come il datore di lavoro.

Amministrazione straordinaria e privilegio dei crediti per T.F.R.

La circolare dà conto dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. La norma stabilisce che le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti di imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato nei due anni precedenti il provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, oppure ai dipendenti di imprese che, pur senza continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate per l'intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'impresa, ai fini dell'art. 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

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