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Circolare

Circolare numero 86 del 7-4-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 662/1996 per la quantificazione del reddito di lavoro dipendente derivante dall’uso promiscuo di autovetture e altri veicoli aziendali, fissando un criterio forfettario basato sul 30% del costo ACI riferito a 15.000 km annui. Vengono chiariti i criteri applicativi, il riproporzionamento per i giorni di effettiva assegnazione, la rilevanza degli eventuali corrispettivi trattenuti al dipendente e l’utilizzo delle tariffe ACI nazionali aggiornate. La circolare estende tali criteri anche alla base imponibile previdenziale, richiede la rideterminazione degli imponibili dal 1/1/1997 e indica le modalità di regolarizzazione nei modelli DM/2 e DM/S.

Determinazione forfettaria del fringe benefit auto aziendale e riflessi previdenziali

Modifiche in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente e riflessi previdenziali

La circolare esamina l’innovazione introdotta dalla legge n. 662/1996 in tema di fringe benefit derivante dall’uso di veicoli aziendali e chiarisce, sulla base della circolare ministeriale 7/2/1997 n. 29/E, come il nuovo criterio debba essere applicato sia fiscalmente sia in ambito contributivo. Vengono inoltre disciplinati i principali aspetti operativi per la regolarizzazione degli imponibili già determinati dal 1/1/1997.

Ambito di applicazione del criterio forfettario

Per autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente, il reddito di lavoro dipendente è assunto in misura pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente nel medesimo periodo d’imposta.

La circolare ministeriale richiama e chiarisce che per autovetture e autoveicoli devono intendersi quelli indicati nell’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del d.lgs. 30/4/1992, n. 285.

Natura del compenso e criteri di quantificazione

Il compenso in natura è determinato in base a una presunzione assoluta. Ne consegue che:

  • non rileva la percorrenza effettiva del veicolo;
  • non rileva la cilindrata del mezzo assegnato;
  • il valore convenzionale va ragguagliato al periodo dell’anno in cui il dipendente ha avuto la disponibilità del veicolo.

La quantificazione avviene conteggiando i giorni di assegnazione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del mezzo.

La circolare ministeriale riporta un esempio di calcolo per un periodo di assegnazione dal 3 febbraio al 30 aprile 1997, nel quale il compenso annuo viene determinato sulla base del costo ACI relativo a 15.000 km e poi riproporzionato ai giorni di effettiva concessione.

Rilevanza delle somme corrisposte dal dipendente

Dal compenso forfettario devono essere sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente, o comunque da lui corrisposte al datore di lavoro, per l’utilizzo personale del veicolo. Tali somme devono essere considerate al lordo dell’IVA.

Aggiornamento delle tariffe e ripartizione temporale del beneficio

Ai fini del prelievo alla fonte, il reddito convenzionale deve essere suddiviso per quote mensili o per i periodi di paga, se diversi dal mese. Il datore di lavoro deve inoltre tenere conto degli aggiornamenti delle tariffe ACI nazionali intervenuti nel corso dell’anno.

Distinzione tra uso promiscuo, uso esclusivamente personale e trasferte

La disciplina forfettaria si applica ai veicoli aziendali utilizzati sia per esigenze di lavoro sia per uso privato.

Resta invece applicabile il criterio del costo specifico sostenuto dal datore di lavoro quando il veicolo sia concesso esclusivamente per l’uso personale o familiare del dipendente.

Non costituisce compenso in natura l’utilizzo del veicolo di proprietà aziendale esclusivamente per l’effettuazione di trasferte.

Riflessi sulla contribuzione previdenziale e assistenziale

La circolare afferma che l’autovettura concessa dall’azienda al dipendente per uso privato, esclusivo o promiscuo, rientra nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell’art. 12 della legge 30/4/1969, n. 153 e successive modificazioni.

Poiché la normativa previdenziale non detta criteri specifici per la valorizzazione del benefit, i criteri fiscali introdotti dalla legge n. 662/1996 devono essere applicati anche ai fini contributivi, così da realizzare l’armonizzazione dell’imponibile previdenziale con quello fiscale perseguita dalla norma di delega.

Ne deriva che, nei casi di uso promiscuo, deve essere attribuito come base imponibile il valore determinato secondo i criteri contenuti nella circolare ministeriale.

Criteri alternativi ammessi e limiti

Qualora il datore di lavoro intenda adottare un diverso metro di valutazione, questo non può prescindere dal principio di ripartizione in ragione dell’utilizzo. Devono quindi essere adottate tecniche aziendali di valutazione fondate su criteri rigorosamente oggettivi, che considerino i percorsi chilometrici relativi all’uno e all’altro impiego. È escluso il ricorso alle sole dichiarazioni di parte.

Regolarizzazione degli imponibili e adempimenti DM/2 e DM/S

I datori di lavoro che si uniformano al criterio introdotto dalla legge n. 662/1996 dal 1/1/1997 devono procedere alla rideterminazione degli imponibili entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla emanazione della circolare.

Ai fini della compilazione dei modelli DM/2 e DM/S devono:

  • calcolare le differenze, in aumento o in diminuzione, tra le retribuzioni imponibili rideterminate dal 1/1/1997 sulla base dei nuovi criteri di valutazione dell’auto aziendale e quelle già assoggettate a contribuzione dalla stessa decorrenza;
  • portare tali differenze in aumento o in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione;
  • ricalcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti.

In sintesi, la circolare coordina la disciplina fiscale e quella previdenziale del benefit auto, imponendo un criterio forfettario uniforme per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali e fissando regole pratiche per il recupero o l’adeguamento degli imponibili già dichiarati.

Punti principali

Nuovo criterio fiscale per l’auto aziendale in uso promiscuo

La legge n. 662/1996 stabilisce che, per autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente, il reddito di lavoro dipendente è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente nel medesimo periodo d’imposta.

Estensione alla base imponibile previdenziale

L’auto concessa al dipendente per uso privato, esclusivo o promiscuo rientra nella base imponibile contributiva di cui all’art. 12 della legge n. 153/1969. Poiché la normativa previdenziale non prevede criteri specifici di valorizzazione del benefit, i criteri fiscali introdotti dalla legge n. 662/1996 si applicano anche ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali, in un’ottica di armonizzazione tra imponibile fiscale e previdenziale.

Criteri di calcolo e caratteristiche del benefit

La misura del compenso in natura è determinata con presunzione assoluta e non dipende dalla percorrenza effettiva né dalla cilindrata del veicolo. Per autovetture e autoveicoli si intendono quelli richiamati dall’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del d.lgs. n. 285/1992. La percorrenza convenzionale annua va ragguagliata al periodo in cui il veicolo è assegnato al dipendente, conteggiando i giorni di assegnazione indipendentemente dall’uso effettivo.

Aggiornamento ACI, riparto mensile e sottrazione degli importi corrisposti dal dipendente

Il valore convenzionale deve essere suddiviso per quote mensili o per i diversi periodi di paga, tenendo conto degli aggiornamenti annuali delle tariffe ACI nazionali. Dal compenso così determinato vanno sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente o comunque da lui corrisposte per l’uso personale del veicolo, da computare al lordo dell’IVA.

Distinzione tra uso promiscuo, uso esclusivamente personale e trasferte

La disciplina forfettaria si applica solo ai veicoli utilizzati sia per esigenze di lavoro sia per uso privato. Se il veicolo è concesso esclusivamente per uso personale o familiare, resta applicabile il criterio del costo specifico sostenuto dal datore di lavoro. Non costituisce compenso in natura l’utilizzo del veicolo aziendale esclusivamente per trasferte.

Riflessi operativi e regolarizzazione contributiva

I datori di lavoro che applicano il nuovo criterio dal 1/1/1997 devono rideterminare gli imponibili entro il giorno 20 del terzo mese successivo alla circolare. Nella compilazione dei modelli DM/2 e DM/S devono calcolare le differenze, in aumento o in diminuzione, tra le retribuzioni imponibili rideterminate e quelle già assoggettate a contribuzione dal 1/1/1997, portando tali differenze nella retribuzione imponibile del mese di regolarizzazione e ricalcolando i contributi sui totali ottenuti.

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