Circolare numero 87 del 7-4-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina lo sblocco e le modalità di fruizione della riduzione contributiva prevista per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14 giugno 1995, nei limiti del Fondo per l’occupazione. Vengono indicati i criteri di priorità per l’ammissione al beneficio, le aziende interessate in via prioritaria, l’ambito soggettivo di applicazione, le misure della riduzione, nonché le istruzioni operative per Sedi e datori di lavoro nella compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/SR e le relative rilevazioni contabili.
Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14.6.1995
Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14 giugno 1995
La circolare fornisce le istruzioni operative per la concessione della riduzione contributiva prevista per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14.6.1995, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l’occupazione. Il documento chiarisce i criteri di priorità, l’ambito soggettivo di applicazione, le modalità di calcolo del beneficio e gli adempimenti a carico delle Sedi e dei datori di lavoro.
Quadro normativo e presupposti del beneficio
La disciplina è ricondotta all’art. 6, comma 4, del D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge 28.11.1996, n. 608, che riprende la precedente previsione già contenuta nell’art. 8, comma 4, del D.L. 14.6.1995, n. 232, più volte reiterato. La riduzione spetta ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, con esclusione dei datori di lavoro indicati dall’art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. 20.5.1993, n. 148, convertito nella legge 19.7.1993, n. 236.
Il beneficio è riconosciuto solo entro i limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione e per un periodo non superiore a 24 mesi. La riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale è legata ai lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.
Criteri di priorità per lo sblocco iniziale
La circolare dà conto di un primo sblocco nella corresponsione dei benefici, disposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La priorità assoluta è attribuita alle aziende ricadenti nel criterio di cui all’art. 1, lettera a, del decreto ministeriale 8 febbraio 1996, cioè alle società controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale.
Per le altre imprese, il beneficio può essere erogato alle società che abbiano presentato istanza ai competenti Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione entro il 30.4.1996, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 1996 e richiamato nei provvedimenti ministeriali successivi.
Misura della riduzione e durata
La riduzione compete per tutta la durata del contratto, entro il limite massimo di 24 mesi, e si applica mese per mese sulla contribuzione a carico del datore di lavoro relativa ai lavoratori che, nel singolo mese, risultino ad orario ridotto oltre le soglie previste.
Le misure indicate sono le seguenti:
- 25% della contribuzione previdenziale e assistenziale per riduzioni di orario superiori al 20%;
- 35% se l’accordo prevede una riduzione dell’orario superiore al 30%;
- nelle aree individuate per l’Italia dagli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, le misure salgono rispettivamente al 30% e al 40%.
La circolare precisa inoltre che eventuali erogazioni ultramensili a carico del datore di lavoro seguono la sorte contributiva connessa all’orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione, secondo la previsione contrattuale.
Compatibilità con altri sgravi
Il beneficio è compatibile con la fiscalizzazione degli oneri sociali. È invece alternativo agli sgravi derivanti dalla normativa per i territori del Mezzogiorno e ad altre riduzioni contributive previste a qualunque altro titolo nell’ordinamento. In caso di fruizione del beneficio per i contratti di solidarietà, gli importi da restituire per agevolazioni alternative devono essere evidenziati nelle denunce contributive secondo le istruzioni fornite.
Adempimenti delle Sedi e codice di autorizzazione
La procedura per ottenere la riduzione contributiva deve essere attivata dal datore di lavoro avente titolo. La Sede competente verifica la documentazione disponibile, eventualmente integrata da quella fornita dall’impresa o dall’Ufficio regionale del lavoro, e accerta la sussistenza dei presupposti nel rispetto dei criteri di priorità.
In presenza dei requisiti, la Sede attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione di nuova istituzione "7K", con il significato di azienda ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all’art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996. Se il periodo di spettanza non è ancora esaurito, il codice resta valido fino alla scadenza del beneficio; se invece il periodo è già scaduto, il codice viene attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10/2 con cui si effettua il conguaglio dei mesi pregressi.
Compilazione del mod. DM10/2
Per il conguaglio delle riduzioni contributive, i datori di lavoro devono indicare nel quadro D del mod. DM10/2 l’importo delle riduzioni dei contributi previdenziali e di quelli per le indennità economiche di malattia, maternità e Gescal relativi al periodo di paga denunciato.
Devono essere utilizzati i seguenti codici:
- "L504" con la dicitura "RID. 25% art. 6, c. 4, L. 608/96" per le imprese con riduzione dell’orario superiore al 20%;
- "L505" con la dicitura "RID. 30% art. 6, c. 4, L. 608/96" per le stesse imprese operanti nelle aree Obiettivi 1 e 2;
- "L506" con la dicitura "RID. 35% art. 6, c. 4, L. 608/96" per le imprese con riduzione dell’orario superiore al 30%;
- "L507" con la dicitura "RID. 40% art. 6, c. 4, L. 608/96" per le stesse imprese operanti nelle aree Obiettivi 1 e 2.
Gli importi riferiti a periodi di paga già scaduti devono essere esposti in un separato rigo del quadro D con il codice "L508" e la dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L. 608/96".
Per le somme da restituire a titolo di sgravi per il Mezzogiorno o di altre agevolazioni contributive alternative, la circolare indica l’utilizzo dei codici:
- "M183" - "REST. SGR. UNICO DM 5.8.94";
- "M184" - "REST. SGR. TOTALE DM 5.8.94";
- "M185" - "REST. SGR. TOTALE L. 183/76";
- "M186" - "DIFF. AGEVOL. CONTRIB.".
La procedura di gestione delle denunce DM10/2 memorizza, dopo il consolidamento, le denunce che presentano i codici L504, L505, L506, L507 e L508, così da consentire i controlli e l’eventuale emissione di liste da parte delle Sedi.
Compilazione del mod. DM10/SR
Per i contributi relativi alle prestazioni del servizio sanitario, già ridotti per effetto della fiscalizzazione degli oneri sociali, la riduzione spettante per i contratti di solidarietà va portata in detrazione dai contributi sanitari dovuti nel mese di riferimento, sia per i periodi correnti sia per quelli scaduti.
Nel mod. DM10-SR l’importo deve essere indicato nel quadro D con il codice "71" e la dicitura "AGEVOL. SOLID. ART.6 L. 608/96".
Rilevazione contabile
Per la contabilizzazione degli oneri derivanti dalle riduzioni contributive è istituito il conto GAW 37/38, riportato nell’allegato n. 2 e denominato "Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà di cui all’art. 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 convertito nella legge n. 608/1996".
Criteri richiamati nel decreto ministeriale allegato
Nel decreto allegato, il Ministero individua i criteri di priorità da applicare in presenza dei limiti finanziari del Fondo per l’occupazione. In primo luogo rileva la data dell’accordo, ove esistente, intervenuto a livello ministeriale tra le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e le società controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale; tale data deve essere specificamente indicata nei decreti successivamente adottati.
In subordine, vale l’ordine cronologico di presentazione delle istanze presso il competente Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, come risultante dalla data di protocollo. In caso di più istanze riguardanti la stessa impresa, si considera la data di protocollo più favorevole.
Il decreto precisa inoltre che INPS e INPGI sono tenuti ad osservare tali criteri nell’applicazione dei singoli decreti di concessione.
Punti principali
Sblocco iniziale e criteri di priorità
Il primo sblocco dei benefici riguarda prioritariamente le aziende ricadenti nel criterio dell’art. 1, lettera a, del decreto ministeriale 8 febbraio 1996, cioè le società controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale. Per le altre aziende, il beneficio può essere erogato alle società che abbiano presentato istanza ai competenti U.RR.LL.M.O. entro il 30 aprile 1996.
Ambito soggettivo e presupposti del beneficio
La riduzione contributiva spetta alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dopo il 14 giugno 1995 con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale. La riduzione non si applica ai datori di lavoro esclusi dall’art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
Misura della riduzione e durata
Il beneficio compete per la durata del contratto, con limite massimo di 24 mesi, per ciascun lavoratore interessato da una riduzione dell’orario superiore al 20%. La misura è pari al 25% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta, elevata al 35% se la riduzione dell’orario supera il 30%. Per le aree Obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, le misure sono elevate rispettivamente al 30% e al 40%.
Compatibilità e alternatività con altri benefici
La riduzione contributiva è compatibile con la fiscalizzazione degli oneri sociali. È invece alternativa agli sgravi per i territori del Mezzogiorno e ad altre riduzioni contributive previste a qualsiasi altro titolo dall’ordinamento.
Adempimenti delle Sedi e codice autorizzazione
La procedura deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro. La Sede competente, verificati i presupposti documentali e il rispetto dei criteri di priorità, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", valido per l’ammissione al conguaglio delle riduzioni contributive ex art. 6, comma 4, L. n. 608/1996. Se il periodo di spettanza non è concluso, il codice vale fino alla scadenza del beneficio; se è già scaduto, il codice è attribuito solo per il periodo di paga cui si riferisce il DM10/2 relativo ai mesi pregressi.
Compilazione del mod. DM10/2
Nel DM10/2 i datori di lavoro indicano nel quadro D l’importo delle riduzioni con i codici di nuova istituzione: L504 (riduzione 25% per riduzione orario oltre il 20%), L505 (30% per aree Obiettivi 1 e 2), L506 (riduzione 35% per riduzione orario oltre il 30%) e L507 (40% per aree Obiettivi 1 e 2). Gli arretrati dei periodi già scaduti vanno esposti con il codice L508. Gli importi da restituire per sgravi Mezzogiorno o altre agevolazioni alternative vanno indicati nei quadri B-C con i codici M183, M184, M185 e M186.
Controlli sulle denunce e memorizzazione
La procedura di gestione delle denunce DM10/2 memorizza, dopo il consolidamento, le denunce che riportano i codici L504, L505, L506, L507 e L508, per consentire controlli, consultazione ed eventuale emissione di liste da parte delle Sedi.
Compilazione del mod. DM10/SR
Le riduzioni contributive spettanti sui contributi per le prestazioni del servizio sanitario, già ridotti dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, vanno portate in detrazione dai contributi sanitari dovuti nel mese di riferimento. Nel DM10-SR l’importo va esposto nel quadro D con il nuovo codice 71 e la dicitura "AGEVOL. SOLID. ART.6 L. 608/96".
Disciplina contabile
Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dalle riduzioni contributive è istituito il conto GAW 37/38, denominato "Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà di cui all’art. 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 convertito nella legge n. 608/1996".
Criteri ministeriali richiamati nel decreto allegato
Nel decreto allegato vengono ribaditi i criteri di priorità per la concessione del beneficio nei limiti finanziari del Fondo per l’occupazione: priorità alla data dell’accordo a livello ministeriale tra organizzazioni sindacali nazionali e società controllate/collegate ad un unico gruppo industriale; in subordine, ordine cronologico di presentazione delle istanze agli Uffici regionali del lavoro e M.O., facendo riferimento alla data di protocollo più favorevole in caso di più istanze della stessa impresa. INPS e INPGI devono osservare tali criteri in sede di applicazione dei decreti di concessione.
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