Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 88 del 7-4-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce direttive e chiarimenti interpretativi sui contratti di formazione e lavoro, aggiornando le procedure di approvazione dei progetti interregionali, la durata della loro validità e i soggetti abilitati alla stipula. Viene chiarito che tra i datori di lavoro legittimati rientrano anche le associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, nonché gli istituti di patronato, e che i contratti di tipologia B si applicano alle professionalità in genere, con esclusione di quelle elementari. La circolare disciplina inoltre le modalità di comunicazione di assunzione, la verifica di conformità dei progetti e i limiti alla sostituzione del lavoratore, mentre il successivo atto del 13 marzo 1997 precisa alcuni aspetti applicativi della circolare n. 20/97.

Contratti di formazione e lavoro: procedure di approvazione, soggetti legittimati, tipologia B, sostituzione del lavoratore e chiarimenti applicativi

Contratti di formazione e lavoro: procedure, soggetti abilitati e chiarimenti interpretativi

La circolare riformula le direttive operative sui contratti di formazione e lavoro dopo le modifiche legislative introdotte dall'art. 16 della legge n. 451/1994 e dalla successiva normativa di coordinamento. Il documento disciplina sia i profili procedurali relativi all'approvazione dei progetti, sia alcuni orientamenti interpretativi su soggetti legittimati, tipologie contrattuali, verifiche di conformità, comunicazioni di assunzione e sostituzione del lavoratore.

Ambito delle competenze ministeriali e della Commissione Centrale per l'impiego

Per i progetti di formazione e lavoro interregionali, la Direzione Generale per l'impiego riceve i progetti dai datori di lavoro, acquisisce il parere della Sottocommissione della Commissione Centrale per l'impiego e comunica l'avvenuta o mancata approvazione da parte del Ministro del Lavoro. La validità dell'approvazione decorre dalla data della lettera di comunicazione e si estende per dodici mesi, entro i quali devono essere effettuate le assunzioni previste; in relazione alle caratteristiche del progetto, l'approvazione può riguardare anche solo una parte del programma presentato.

La lettera di comunicazione, insieme alla copia del progetto approvato, viene trasmessa agli Uffici regionali del lavoro, che a loro volta la inoltrano alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego ai fini della verifica delle comunicazioni del datore di lavoro previste dall'art. 9-bis, commi 2 e 5, del D.L. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996.

Regolamentazioni collettive e progetti-quadro professionali

Per le regolamentazioni dei contratti di formazione e lavoro concordate tra le parti sociali nazionali, il Ministero riceve gli accordi e comunica il recepimento o il mancato recepimento dopo aver acquisito il parere della Sottocommissione della C.C.I. La validità del recepimento decorre dalla data della comunicazione ministeriale e coincide con la durata dell'accordo collettivo di riferimento. Anche in questo caso la lettera è trasmessa agli Uffici regionali del lavoro e alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego per i controlli di competenza.

Per i progetti-quadro predisposti dagli Ordini e Collegi professionali in ambito interregionale, il Ministero valuta le proposte finalizzate ad aggiornare i progetti già approvati rispetto alle nuove disposizioni legislative. L'approvazione è comunicata previa acquisizione del parere della Sottocommissione della C.C.I. e resta valida sino alla riformulazione del progetto-quadro da parte dell'Ordine. La circolare precisa inoltre che il Ministero non approva regolamentazioni in contrasto con i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, ove applicabili. Gli Ordini devono quindi indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e le professioni incluse nella relativa area di applicazione.

Gli studi professionali associati non costituiti in forma d'impresa sono abilitati ad assumere con contratto di formazione e lavoro, indicando nella comunicazione di assunzione il progetto-quadro applicabile in relazione alle mansioni concretamente assegnate.

Validità dei progetti interregionali

La validità dei progetti di formazione e lavoro interregionali è fissata in dodici mesi dalla data riportata nella lettera di comunicazione dell'approvazione, salvo diversa previsione della regolamentazione collettiva applicata. In casi eccezionali e su motivata richiesta del datore di lavoro, il termine può essere prorogato per un periodo non superiore a un terzo della durata inizialmente fissata.

Procedura speciale per i progetti approvati d'intesa con il Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Per i contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3, comma 15, della legge n. 863/1984, la procedura è diversa: le aziende inviano il progetto sia al Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica sia al Ministero del Lavoro. Quest'ultimo esprime una previa intesa; successivamente il Ministero della Ricerca istruisce la pratica, adotta eventualmente il decreto di approvazione e lo trasmette al Ministero del Lavoro, che provvede alla notifica agli interessati e all'invio del decreto alla società e agli uffici competenti.

Datori di lavoro legittimati alla stipula

In risposta ai quesiti delle organizzazioni sindacali, la circolare afferma che le associazioni sindacali, sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, rientrano nella nozione di "associazioni professionali" richiamata dall'art. 16, comma 1, della legge n. 451/1994. Il richiamo al libro V, titoli I e II, del codice civile viene utilizzato per confermare che il legislatore impiega tale espressione con riferimento alle organizzazioni sindacali delle due categorie.

È inoltre ammessa l'applicabilità della disciplina dei contratti di formazione e lavoro agli istituti di patronato, in quanto promanazione delle associazioni sindacali e strumenti di consulenza, assistenza e tutela dei lavoratori ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 1017/1986.

Contratti di formazione e lavoro di tipo B

Il contratto di tipo B, previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 451/1994 e finalizzato ad agevolare l'inserimento professionale attraverso un'esperienza lavorativa di adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo, viene interpretato come applicabile a tutte le professionalità in genere. Restano escluse le professionalità elementari, con compiti generici e ripetitivi, come già previsto dall'art. 8, comma 5, della legge n. 407/1990. La circolare rinvia, per tali criteri, alle direttive generali già emanate l'11 novembre 1993.

Verifica di conformità dei progetti

Le verifiche di conformità previste dalle regolamentazioni collettive nazionali devono essere eseguite secondo la procedura in esse stabilita, ad esempio tramite rappresentanti delle parti stipulanti, commissioni paritetiche o rinvio agli U.R.L.M.O., potendo prevedere anche il meccanismo del silenzio-assenso.

Per le regolamentazioni già recepite che non abbiano disciplinato espressamente la procedura, i datori di lavoro trasmettono i progetti agli U.R.L.M.O., i quali accertano la conformità agli accordi collettivi nazionali e ne comunicano l'esito alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Per i progetti interregionali soggetti a verifica ministeriale, l'esito è comunicato tempestivamente ai datori di lavoro e agli U.R.L.M.O. interessati dalla Direzione Generale per l'impiego - Divisione I.

Comunicazione di assunzione dopo l'entrata in rapporto

La legge n. 608/1996 ha confermato l'abolizione del nulla osta e l'introduzione della comunicazione obbligatoria da effettuarsi entro cinque giorni dall'assunzione, anche per i contratti di formazione e lavoro. Deve essere utilizzato il modello semplificato di comunicazione di assunzione approvato con D.M. 20 dicembre 1995 e pubblicato in G.U. il 5 aprile 1996.

Nel modello vanno indicati:

  • gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione con contratto di formazione e lavoro, oppure
  • gli estremi della lettera di approvazione del progetto da parte della C.R.I. o del Ministero del Lavoro, oppure
  • gli estremi del provvedimento del Direttore dell'U.R.L.M.O. nei casi in cui non sia intervenuta la delibera della C.R.I. entro 30 giorni dalla presentazione del progetto, ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge n. 451/1994.

Per assunzioni con regolamentazioni recepite o con progetti-quadro approvati, devono essere inseriti anche gli estremi dell'atto di verifica di conformità e il riferimento alla regolamentazione o al progetto-quadro applicato, ovvero la data di formazione del silenzio-assenso nei casi previsti.

Sostituzione del lavoratore assunto con c.f.l.

La sostituzione del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro è ammessa durante il periodo di validità dell'approvazione o della dichiarazione di conformità del progetto e comunque non oltre la metà della durata del singolo rapporto da sostituire. Il contratto del lavoratore subentrante deve avere la stessa durata e le stesse modalità previste per il lavoratore sostituito.

La sostituzione è sempre consentita, anche oltre i limiti temporali indicati, quando la risoluzione del rapporto avviene durante il periodo di prova.

Chiarimenti del 13 marzo 1997

A seguito di ulteriori richieste interpretative, la circolare del 13 marzo 1997 chiarisce che, nei territori in cui non siano operanti le sedi di riscontro previste dalle regolamentazioni collettive nazionali, i progetti devono essere trasmessi alle Direzioni regionali, che accertano la conformità alle stesse regolamentazioni.

Viene inoltre precisato che le indicazioni sulla sostituzione del lavoratore non modificano la disciplina negoziale eventualmente stabilita dalla contrattazione collettiva applicabile. Restano comunque ferme le indicazioni contenute nelle circolari n. 85/91 e n. 87/92 sul sistema sanzionatorio in materia di contratti di formazione e lavoro.

Punti principali

Procedura di approvazione dei progetti e competenze ministeriali

La circolare definisce le competenze del Ministero del Lavoro e della Commissione Centrale per l'impiego per i progetti di formazione e lavoro interregionali, per le regolamentazioni collettive nazionali e per i progetti-quadro degli Ordini e Collegi professionali. Per i progetti interregionali il Ministero riceve le domande, acquisisce il parere della Sottocommissione della C.C.I. e comunica l'approvazione; la validità decorre dalla data della comunicazione e dura dodici mesi. Per le regolamentazioni collettive recepite, la validità segue il periodo di vigenza dell'accordo. Per i progetti-quadro professionali, l'approvazione dura fino alla loro riformulazione.

Datori di lavoro legittimati alla stipula

Viene chiarito che nella nozione di "associazioni professionali" di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 451/1994 sono comprese anche le associazioni sindacali, sia datoriali sia dei lavoratori. È inoltre ammessa l'applicabilità della disciplina ai patronati, considerati promanazione delle organizzazioni sindacali ai fini di consulenza, assistenza e tutela dei lavoratori. Per queste categorie la possibilità di stipulare contratti di formazione e lavoro decorre dal 1 luglio 1995.

Contratti di tipologia B

Il contratto di formazione e lavoro di tipo B, previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 451/1994, è ritenuto applicabile a tutte le professionalità in genere, con esclusione delle professionalità elementari, caratterizzate da compiti generici e ripetitivi. La circolare richiama in proposito il divieto già previsto dall'art. 8, comma 5, della legge n. 407/1990.

Verifica di conformità dei progetti

La verifica di conformità deve seguire le procedure previste dalle regolamentazioni collettive nazionali, ad esempio tramite rappresentanti delle parti stipulanti, commissioni paritetiche o rinvii agli U.R.L.M.O., ed è ammesso il silenzio-assenso se previsto. Se la regolamentazione recepita non disciplina espressamente la procedura, i datori di lavoro trasmettono i progetti agli U.R.L.M.O. per l'accertamento della conformità. Per i progetti interregionali, l'esito della verifica è comunicato dalla Direzione Generale per l'impiego ai datori di lavoro e agli U.R.L.M.O. interessati.

Comunicazione di assunzione e documentazione

Per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro si applica la comunicazione obbligatoria entro cinque giorni successivi all'assunzione, in sostituzione del nulla osta. Nel modello semplificato di comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione, oppure della lettera di approvazione del progetto, oppure del provvedimento del Direttore dell'U.R.L.M.O. nei casi previsti. Per i progetti o regolamentazioni recepiti devono essere riportati anche gli estremi dell'atto di verifica di conformità e il riferimento al progetto o alla regolamentazione applicata.

Sostituzione del lavoratore in c.f.l.

La sostituzione del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro è consentita se interviene durante il periodo di validità dell'approvazione o della dichiarazione di conformità e comunque non oltre la metà della durata del rapporto da sostituire. Il lavoratore sostituto assume un contratto della medesima durata e con le stesse modalità. La sostituzione è sempre consentita in caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova. I successivi chiarimenti precisano che tali indicazioni non modificano eventuali discipline negoziali delle regolamentazioni collettive applicabili.

Chiarimenti applicativi del 13 marzo 1997

La circolare del 13 marzo 1997 chiarisce che, nei territori privi delle sedi di riscontro previste dalle regolamentazioni collettive, i progetti devono essere trasmessi alle Direzioni Regionali, che ne accertano la conformità. Conferma inoltre che le indicazioni sulla sostituzione del lavoratore non incidono sulla disciplina negoziale eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva e ribadisce la validità delle circolari n. 85/91 e n. 87/92 in materia sanzionatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.