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Circolare

Circolare numero 92 del 10-4-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le assenze senza paga accreditate nei limiti della franchigia ex art. 7 della legge n. 889/1971 fino al 31.12.1995 restano utili sia per il diritto sia per la misura delle pensioni degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri. Vengono precisati anche i criteri di individuazione delle posizioni assicurative e il loro trasferimento nell’"evidenza contabile separata" del FPLD, nonché il fatto che tali periodi sono utili a tutti gli effetti pensionistici. La circolare delimita inoltre l’ambito temporale di riconoscimento delle assenze senza paga, escludendo i periodi successivi al 31.12.1995, e indica le modalità di conversione dell’anzianità assicurativa in settimane.

Utilizzo ai fini pensionistici delle assenze senza paga per gli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri

Utilizzo pensionistico delle assenze senza paga nel soppresso Fondo autoferrotranvieri

La circolare fornisce chiarimenti operativi e interpretativi in merito alla valorizzazione, ai fini pensionistici, delle posizioni assicurative maturate nel soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e confluite nell’"evidenza contabile separata" del FPLD per effetto del decreto legislativo richiamato. Il tema centrale riguarda il riconoscimento delle assenze senza paga nei limiti della franchigia prevista dall’art. 7 della legge n. 889/1971.

Periodi utili e tipologia di contribuzione

La circolare conferma quanto già precisato dalla circolare n. 205 del 12.10.1996: le posizioni provenienti dal soppresso Fondo comprendono tutti i periodi di iscrizione acquisiti mediante contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione. Sono ricompresi anche i periodi di assenza senza paga rientranti nella franchigia di legge, poiché tali periodi erano considerati utili a pensione secondo la normativa del Fondo speciale.

Limite temporale al riconoscimento delle assenze senza paga

Il riconoscimento delle assenze senza paga è però circoscritto fino al 31.12.1995. La circolare precisa che non possono essere riconosciute per periodi successivi, poiché gli effetti della convalida prevista dal primo comma dell’art. 5 del decreto legislativo n. 414/1996 devono ritenersi estesi alla sola contribuzione obbligatoria versata fino al 31 luglio 1996 nella misura precedentemente vigente e calcolata sull’imponibile di cui all’art. 5 della legge n. 889/1971, comprensivo anche dei trattamenti economici di malattia.

Tutela dei trattamenti già maturati

Viene fatta espressamente salva la posizione di coloro per i quali il rapporto di lavoro sia cessato prima dell’entrata in vigore del decreto. In tali casi restano validi i trattamenti pensionistici già spettanti, anche se liquidati tenendo conto di assenze senza paga accreditate per periodi successivi al 31.12.1995.

Utilità ai fini del diritto e della misura della pensione

I periodi di assenza accreditati nei limiti sopra indicati e acquisiti ex lege nel FPLD sono considerati utili a tutti gli effetti. Ciò significa che incidono sia sul diritto alla pensione sia sulla sua misura, e valgono per ogni tipologia di pensione, incluse quelle liquidate ai sensi del decimo comma dell’art. 3 del decreto legislativo di soppressione del Fondo.

Archivi di riferimento e verifica delle posizioni assicurative

Per l’individuazione delle posizioni assicurative rilevanti, la circolare indica due archivi: l’archivio automatizzato dei Fondi speciali per i periodi fino al 31 dicembre 1989 e l’archivio "O1/M" per i periodi dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1995. Per questi ultimi periodi occorre considerare i dati contributivi e retributivi con codice tipo "ET" presenti nel quadro "C" dei modelli 01/M.

Conversione dell’anzianità assicurativa

Infine, la circolare stabilisce che l’anzianità assicurativa complessivamente maturata al 31.12.1995, espressa in anni, mesi e giorni, deve essere convertita secondo le consuete modalità in settimane ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche.

Punti principali

Ambito della circolare e chiarimenti richiesti

La circolare interviene per fornire precisazioni, anche in risposta ai quesiti delle Sedi, sull’utilizzazione ai fini pensionistici delle posizioni assicurative già acquisite nel soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e confluite, per effetto del decreto legislativo richiamato, nell’"evidenza contabile separata" del FPLD.

Periodi assicurativi trasferiti nell’evidenza contabile separata

Si conferma che confluiscono nell’evidenza contabile separata tutti i periodi di iscrizione acquisita con contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione. Sono compresi anche i periodi relativi alle assenze senza paga rientranti nella franchigia ex art. 7 della legge n. 889/1971, in quanto utili a pensione secondo la disciplina del Fondo speciale soppresso.

Limite temporale per le assenze senza paga

Le assenze senza paga in franchigia sono riconoscibili solo fino al 31.12.1995. Non producono effetti per periodi successivi, poiché la convalida prevista dal primo comma dell’art. 5 del decreto legislativo n. 414/1996 è riferita alla sola contribuzione obbligatoria versata fino al 31 luglio 1996 nella misura precedentemente in vigore e calcolata sull’imponibile ex art. 5 della legge n. 889/1971.

Salvaguardia dei trattamenti già maturati

Restano salvi i trattamenti pensionistici spettanti in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta prima dell’entrata in vigore del decreto, anche se liquidati con il computo utile di assenze senza paga accreditate per periodi successivi al 31.12.1995, come espressamente previsto dal primo comma dell’art. 5 richiamato.

Utilità pensionistica nei nuovi assetti del FPLD

I periodi di assenza accreditati nei limiti indicati e acquisiti ex lege nel FPLD sono considerati utili a tutti gli effetti, quindi sia per il diritto sia per la misura di ogni tipo di pensione. La precisazione vale anche per le pensioni liquidate in applicazione del decimo comma dell’art. 3 del decreto legislativo di soppressione del Fondo, nel quadro della nuova disciplina introdotta dallo stesso art. 3.

Fonti informative per la verifica delle posizioni assicurative

Le posizioni assicurative affluite nell’evidenza contabile separata sono quelle accreditate o accreditabili sulle posizioni individuali presenti nell’archivio automatizzato dei Fondi speciali per i periodi fino al 31.12.1989 e nell’archivio "O1/M" per i periodi dal 1.1.1990 al 31.12.1995. Per questi ultimi occorre fare riferimento ai dati contributivi e retributivi con codice tipo "ET" risultanti dal quadro "C" dei modelli 01/M.

Criterio di conversione dell’anzianità

L’anzianità assicurativa complessivamente maturata al 31.12.1995, espressa in anni, mesi e giorni, deve essere convertita secondo le ordinarie modalità in settimane per la liquidazione dei trattamenti pensionistici.

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