Sentenza n. 1248/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 10 novembre 2025 dell’istanza di riesame volta a ottenere la revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti disposto il 26 ottobre 2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, operaio, aveva ricevuto nel 2011 un divieto prefettizio di detenzione di armi dopo essere stato querelato per ingiurie e minaccia aggravata in relazione a un episodio verificatosi durante una protesta. Il procedimento penale si era concluso per il reato di minaccia semplice con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, irrevocabile il 24 novembre 2012. Dopo precedenti istanze di riesame respinte nel 2013, 2017 e 2019, l’11 marzo 2025 aveva chiesto nuovamente la revoca, richiamando il tempo trascorso, la condotta di vita, l’assenza di carichi pendenti e di conflitti, nonché l’estinzione per esito positivo della messa alla prova del reato relativo a un episodio di guida in stato di ebbrezza del 2015. La Prefettura ha respinto l’istanza il 10 novembre 2025, richiamando anche una nota dei Carabinieri del 6 novembre 2025 relativa al procedimento per minaccia e a due episodi di guida in stato di ebbrezza, del 23 giugno 2015 e del 18 febbraio 2018. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 del r.d. n. 773/1931 ed eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione carente e illogica: la Prefettura non avrebbe svolto una valutazione aggiornata e avrebbe richiamato un’asserita segnalazione del 2018 non risultante dal casellario né dai carichi pendenti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso: il diniego del 2025 non era un atto meramente confermativo dei precedenti, poiché conseguiva a un effettivo riesame della posizione, con nuova valutazione e richiamo anche a una nota dei Carabinieri del 6 novembre 2025. Nel merito ha respinto il primo motivo. In materia di armi il divieto di detenzione è misura cautelare e preventiva; il Prefetto può fondare la prognosi di inaffidabilità su elementi che rendano ragionevolmente prevedibile un possibile abuso, senza necessità di un accertamento penale definitivo, di un giudizio di pericolosità sociale o di un precedente abuso delle armi. La valutazione prefettizia è stata ritenuta congruamente motivata e non manifestamente illogica: gli episodi di guida in stato di ebbrezza, compreso quello del 2015 concluso con estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, e l’episodio del 2018 non sfociato in un procedimento penale potevano essere apprezzati per la loro rilevanza prognostica. Né la remissione della querela relativa alla minaccia semplice cancellava il fatto e il suo possibile rilievo ai fini dell’affidabilità. Il tempo trascorso dal divieto del 2011 non imponeva la revoca, poiché gli episodi considerati consentivano di ritenere ancora attuali le ragioni cautelative; il divieto non è stato considerato efficace sine die in astratto, ma la richiesta di aggiornamento non conduce alla revoca quando il pericolo preventivo risulta ancora attuale. Il secondo motivo è stato respinto: il provvedimento aveva esaminato e motivatamente ritenuto irrilevanti le ragioni esposte nell’istanza di riesame, sicché il preavviso di rigetto non avrebbe potuto apportare un’utilità partecipativa. Ricorso respinto; spese a carico del ricorrente, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
art. 39 r.d. n. 773/1931
Tale esegesi è peraltro confermata, sul piano legislativo, dalla formulazione dell’art. 39 del T.u.l.p.s., laddove, nel prevedere che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”, considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di uso inappropriato.
Il potere prefettizio di vietare la detenzione ha natura preventiva e può essere esercitato sulla base di una ragionevole previsione di abuso, senza che occorra la prova di un abuso già verificatosi.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Privo di pregio è il motivo con il quale si deduce l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto atteso che il provvedimento impugnato ha puntualmente richiamato le ragioni che il ricorrente aveva addotto nella istanza di riesame del 11 marzo 2025 per argomentarne l’irrilevanza, con la conseguenza che la partecipazione procedimentale non sarebbe stata in grado di apportare alcuna utilità.
L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del diniego quando l’amministrazione abbia già esaminato e confutato le ragioni dell’istanza e la partecipazione non avrebbe potuto apportare un’utilità concreta.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, avente natura cautelare e preventiva, può essere fondato su una prognosi ragionevole di possibile abuso, basata su elementi concreti e non meramente aleatori; non sono necessari né un abuso già verificatosi, né un giudizio di pericolosità sociale, né una condanna penale.
- Nel valutare l’affidabilità ai fini della detenzione di armi, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare fatti o episodi anche privi di rilievo penale e condotte il cui reato sia stato estinto, poiché l’estinzione non cancella la rilevanza oggettiva dei fatti nella valutazione preventiva.
- Un episodio di guida in stato di ebbrezza può costituire, anche isolatamente, un indice rilevante nella valutazione dell’affidabilità nell’uso delle armi, in quanto pertinente all’autocontrollo e al senso di responsabilità; tale valutazione è distinta dall’accertamento sanitario dell’idoneità psicofisica.
- L’assenza nell’art. 39 del r.d. n. 773/1931 di un termine di efficacia non legittima in assoluto il mantenimento indefinito del divieto: il destinatario può chiedere, decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive, un aggiornamento della valutazione; la revoca non è però dovuta quando elementi attuali giustifichino ancora la cautela.
- Un diniego adottato dopo un riesame effettivo della precedente decisione, con nuova valutazione dei fatti o acquisizione di elementi, è un atto di conferma in senso proprio e autonomamente impugnabile, anche se riproduce il contenuto del provvedimento precedente; è invece meramente confermativo l’atto che si limita a ribadire la decisione senza riaprire il procedimento né rivalutare fatti e interessi.
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