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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10347/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per asserito difetto di utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che quest'ultima fosse sottoposta a procedimento penale per reato connesso o collegato e che tale profilo fosse decisivo. Con il secondo motivo ha censurato la mancata riqualificazione del fatto in furto, invocando come conseguenza la dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela. Con il terzo motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza, lamentando in sostanza la valutazione compiuta sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento delle circostanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che dalla sentenza impugnata non risultava alcun procedimento penale a carico della persona offesa per reato connesso o collegato e che, comunque, la responsabilità era stata confermata anche sulla base di ulteriori elementi probatori oltre alle dichiarazioni della persona offesa. Ha ritenuto il secondo motivo aspecifico, perché non confrontato in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica del fatto. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, poiché diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione del giudizio di bilanciamento e della commisurazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Le dichiarazioni della persona offesa non erano inutilizzabili; la Corte ha rilevato che non risultava un procedimento connesso o collegato nei suoi confronti e che, in ogni caso, la condanna si fondava anche su ulteriori elementi probatori.

  • art. 624 c.p.

    La difesa ha chiesto la riqualificazione del fatto in furto, ma la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non idonea a scardinare la qualificazione giuridica già operata nella decisione impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del giudizio di bilanciamento e della commisurazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente nel riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze, che il ricorrente intendeva contestare.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa è infondata se non risulta, dalla motivazione della decisione impugnata, l'esistenza di un procedimento penale a carico dell'offeso per reato connesso o collegato; inoltre, la doglianza perde decisività quando la condanna poggia anche su ulteriori elementi probatori autonomi.
  • Il motivo di ricorso che contesti la qualificazione giuridica del fatto deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale gli elementi fattuali e argomentativi che renderebbero erronea la qualificazione adottata; in difetto, il motivo è aspecifico.
  • Non è consentito in cassazione ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, quando la censura si risolva nella richiesta di una nuova apprezzamento discrezionale del trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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