Sentenza n. 4176/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del Bando di gara indetto in data 09.06.2026 CIG: BBE8BD0194 (cod. MEPA 6372362) "procedura per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 176 e ss. del d.Lgs. nr. 36/2023 del "servizio di ristorazione, mediante distributori automatici, ubicati presso la sede ISS A. Cesaris" di Casalpusterlengo (LO)" indetto dall'Istituto scolastico di istruzione superiore IIs A.Cesaris di Casalpusterlengo (LO) con conseguente annullamento del decreto di approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva della"procedura per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 176 e ss. del d.Lgs. nr. 36/2023 del "servizio di ristorazione, mediante distributori automatici, ubicati presso la sede ISS 2°. Cesaris" di Casalpusterlengo (LO) CIG: BBE8BD0194 (cod. MEPA 6372362), pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto scolastico in data 07.07.2026 conseguente annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusi i verbali di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e successiva aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici presso un istituto scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando e l'aggiudicazione di una concessione del valore stimato indicato negli atti di gara in euro 374.000,00, deducendo che l'istituto scolastico non fosse una stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023 e delle pertinenti istruzioni ministeriali del giugno 2025. Dalle verifiche sul portale ANAC l'istituto non risultava iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Secondo la ricorrente, l'assenza della qualificazione necessaria rendeva illegittima l'intera procedura, sino all'aggiudicazione. La ricorrente ha inoltre rappresentato di avere previamente richiesto in via stragiudiziale il ritiro della gara, senza ottenere risposta favorevole.
La decisione
Nel corso del giudizio l'istituto scolastico ha annullato in autotutela il bando e l'aggiudicazione, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione di annullamento e l'ottenimento del bene della vita perseguito. Il TAR ha quindi accertato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato la fondatezza della pretesa secondo il criterio della soccombenza virtuale e ha ritenuto fondato il primo motivo: la stazione appaltante non era qualificata per indire una gara avente a oggetto la concessione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici del valore indicato dal giudice in euro 340.000,00; avrebbe potuto eventualmente indire una gara con base inferiore a 140.000 euro. Poiché l'amministrazione non aveva ritirato gli atti dopo la diffida stragiudiziale e aveva provveduto all'autotutela soltanto nelle more del giudizio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato, a titolo di soccombenza virtuale, al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata, sentite le parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 62 d.lgs. 36/2023
Richiede la qualificazione delle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di affidamento nei casi previsti dalla disciplina dei contratti pubblici.
art. 5, comma 5, Allegato II.4 d.lgs. 36/2023
È stato applicato dal Collegio per ritenere non qualificata la stazione appaltante rispetto alla gara di concessione di valore superiore alla soglia indicata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione ritira in autotutela gli atti impugnati e il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita perseguito, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può esaminare la fondatezza del motivo di ricorso nonostante la cessazione della materia del contendere, per individuare la parte cui imputare le spese.
- Una stazione appaltante priva della qualificazione richiesta dall'art. 62 del d.lgs. 36/2023 non può indire autonomamente una procedura di concessione rientrante nella soglia per la quale è necessaria la qualificazione; l'illegittimità incide sugli atti della procedura, compresa l'aggiudicazione.
- Se l'amministrazione ritira gli atti di gara soltanto dopo la proposizione del ricorso, nonostante una precedente diffida stragiudiziale, la condotta processuale può giustificare la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
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