Sentenza del 06/07/2016 n. 5905 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Scissione - Consolidato - Riporto perdite - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di utilizzare in capo alla società beneficiaria le perdite maturate dalla scissa durante il consolidato è stata esclusa. Le operazioni di fusione o scissione che non interrompono la tassazione di gruppo non consentono di recuperare individualmente perdite già confluite nel consolidato. Le limitazioni al riporto delle perdite si applicano, in questo contesto, alle perdite pregresse all'ingresso nel regime consolidato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per la società beneficiaria di una scissione di utilizzare le perdite fiscali maturate dalla società scissa dopo l'adesione al consolidato nazionale. Tali perdite erano già state attribuite al fiscal unit e, pertanto, non potevano essere trasferite alla beneficiaria né essere riutilizzate esclusivamente dalla società scissa o dalla società risultante dalla scissione. Nel consolidato, infatti, la perdita globale residua spetta alla società consolidante, salvo il caso di cessazione del regime, mentre le limitazioni al riporto riguardano le perdite maturate prima dell'ingresso nel consolidato.
Norme richiamate
Art. 118 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Dopo aver determinato il reddito o la perdita globale da contribuire al consolidato mediante la somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società aderenti, il riporto a nuovo delle eventuali perdite residue compete alla società consolidante.
Le perdite prodotte durante il consolidato confluiscono nel risultato globale del fiscal unit e il loro eventuale riporto compete alla consolidante, non alla singola società aderente o alla società beneficiaria di una successiva scissione, salvo le ipotesi previste alla cessazione del regime.
Disciplina del consolidato fiscale nazionale
Un soggetto consolidato non può riappropriarsi, mediante una scissione, di perdite già attribuite al consolidato per utilizzarle esclusivamente. Le operazioni straordinarie che non interrompono il consolidato non modificano questa regola.
Massime di principio
- Le perdite maturate durante il consolidato fiscale appartengono funzionalmente al risultato del fiscal unit e non possono essere trasferite autonomamente alla beneficiaria di una scissione.
- Una fusione o scissione non può essere utilizzata per recuperare individualmente perdite già utilizzate o attribuite al consolidato, salvo specifiche ipotesi previste dalla disciplina applicabile.
- Quando l'operazione straordinaria non interrompe il consolidato, le limitazioni al riporto delle perdite devono essere valutate principalmente con riferimento alle perdite maturate prima dell'ingresso nel regime.
- Per stabilire chi possa riportare una perdita occorre distinguere tra perdite pregresse all'adesione al consolidato e perdite generate durante il consolidato: le prime restano soggette alle regole individuali e alle relative limitazioni, mentre le seconde confluiscono nel risultato consolidato.
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