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Sentenza

Sentenza n. 1617/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 300/2026, che aveva ordinato la concessione dell'accesso a documenti dell'associazione irrigua

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (consorziata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del TAR Piemonte n. 300/2026, non appellata e regolarmente notificata alla resistente. La sentenza aveva riconosciuto il diritto di accesso a documenti relativi alle convocazioni e agli atti delle assemblee dei consorziati e del consiglio di amministrazione, alla pubblicazione degli atti sull'albo online, nonché ai bilanci e alle rendicontazioni gestionali dell'associazione per il biennio 2024/2025. Nonostante il termine già assegnato nella sentenza ottemperanda, l'associazione ha omesso di dare esecuzione all'ordine giudiziale. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, anche ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza poiché la sentenza da eseguire era definitiva, non appellata e rimasta ineseguita. Ha affermato la propria competenza quale giudice che aveva pronunciato la sentenza ottemperanda. Poiché il termine assegnato all'associazione era già decorso inutilmente, ha proceduto direttamente alla nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione agricoltura e cibo della Regione Piemonte, o suo delegato, quale organo dell'ente competente alla vigilanza sui consorzi irrigui ai sensi della normativa regionale. Il commissario dovrà garantire l'esatta esecuzione della sentenza e consentire alla ricorrente l'accesso a tutti gli atti indicati. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto individuato nell'ambito dell'ente istituzionalmente competente alla vigilanza. Il TAR ha inoltre escluso l'astreinte, ritenendo sufficiente l'immediata nomina del commissario ad acta. La resistente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori; è stata invece respinta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a., poiché la resistente non si era costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per dare esecuzione alla propria sentenza non appellata rimasta ineseguita.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    La richiesta di condanna ulteriore è respinta perché la parte resistente non si è costituita in giudizio.

  • L.R. Piemonte n. 21/1999

    È richiamata quale base della competenza regionale di vigilanza sui consorzi irrigui, in ragione della quale il commissario ad acta è individuato nel Direttore della Direzione agricoltura e cibo della Regione Piemonte.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo che ha pronunciato una sentenza è competente a conoscerne l'ottemperanza quando la decisione, non appellata, sia rimasta ineseguita.
  • Quando il termine assegnato dall'originaria sentenza per adempiere sia inutilmente decorso, il giudice dell'ottemperanza può procedere direttamente alla nomina di un commissario ad acta, senza assegnare un ulteriore termine all'amministrazione inadempiente.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nell'organo dell'amministrazione cui la legge attribuisce la vigilanza sull'ente obbligato, purché tale individuazione sia funzionale all'esatta esecuzione del giudicato.
  • La nomina immediata del commissario ad acta può rendere non necessaria la previsione di un'astreinte, quando la misura commissariale sia ritenuta sufficiente ad assicurare l'esecuzione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentaleSpese di lite
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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