Cassazione Civile, Ordinanza n. 03318/2026 del 14/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda monitoria e dalla successiva opposizione/impugnazione relativa al pagamento di fatture cedute da fornitori di energia e servizi sanitari a una società di factoring/cessione crediti, che agiva nei confronti di un'azienda sanitaria provinciale per il riconoscimento di somme ulteriori rispetto a quelle già liquidate in primo grado. La Corte d'appello aveva confermato solo in parte il credito e aveva negato, per una parte delle somme, l'esistenza del credito o la sua prova; per gli interessi moratori e anatocistici aveva inoltre escluso il riconoscimento su una quota di capitale pagata dopo il ricorso monitorio e, per l'altra quota condannata, aveva ritenuto che gli interessi decorressero solo dalla diffida, perché la parte attrice non aveva indicato specificamente quali fatture si riferissero alle somme richieste. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., con asserito omesso esame di documenti decisivi, in relazione a crediti portati da fatture di due società cedenti; (2) analoga censura, sempre per fatture di un diverso cedente, sostenendo che la prova del credito era stata fornita e che non vi era contestazione specifica della controparte; (3) censura sul mancato riconoscimento degli interessi di mora e anatocistici sulla somma capitale pagata dopo il deposito del ricorso monitorio, deducendo prova del credito e mancata contestazione; (4) censura sul mancato riconoscimento di interessi di mora e anatocistici sulla somma di euro 728.314,27, contestando il mancato esame della documentazione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché formulati in modo promiscuo, sovrapponendo violazione di legge e vizio motivazionale, e perché diretti in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove; inoltre i motivi sugli interessi non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata, fondate sulla mancata formulazione tempestiva della domanda e sulla mancata specifica indicazione delle fatture cui gli interessi si riferivano.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'appello della società ricorrente e ha condannato quest'ultima alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. e alla somma in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. La declaratoria di inammissibilità è dipesa dalla tecnica di formulazione dei motivi, dalla loro sostanziale richiesta di nuova valutazione delle prove e dalla mancata confutazione delle specifiche rationes decidendi relative agli interessi e alla loro domanda non tempestivamente proposta o non specificamente collegata alle fatture.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia espresso rifiuto di applicare la regola di giudizio o abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non è deducibile per contestare la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice abbia disatteso il principio di libera valutazione della prova; non ricorre quando si censuri il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 2697 c.c.
La violazione si ha soltanto se il giudice attribuisce l'onere della prova a soggetto diverso da quello previsto; non se si contesta il concreto apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 4; comma 1, n. 5
Il ricorso non può cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale, né trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 345 c.p.c.
La domanda di interessi è stata ritenuta inammissibile in appello perché non formulata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
art. 380-bis c.p.c.
Il giudizio è stato definito secondo la proposta del Presidente in sede di definizione accelerata.
art. 96 c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, è stata applicata la condanna per lite temeraria e la somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato, ove dovuto, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare in modo indistinto violazioni di legge e vizi motivazionali, trasferendo alla Corte il compito di riqualificare e selezionare le censure.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei casi in cui il giudice abbia applicato un criterio di decisione estraneo alla legge o abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti; non consente di contestare il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se è errata l'attribuzione dell'onere della prova, non quando si contesti il convincimento raggiunto dal giudice sulla base delle prove raccolte.
- Il ricorso è inammissibile quando tende, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, a una nuova valutazione dei fatti storici e delle risultanze istruttorie già apprezzate dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non confuta la ragione autonoma e decisiva posta a fondamento della decisione, è inammissibile.
- La domanda di interessi o accessori deve essere tempestivamente formulata e specificamente collegata ai titoli/fatture cui si riferisce; in mancanza, il giudice può dichiararne l'inammissibilità o negarne la decorrenza richiesta.
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