Cassazione Civile, Ordinanza n. 07645/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il procedimento riguarda la correzione d'ufficio dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 14866/2022, che aveva respinto il ricorso proposto dal Ministero della giustizia e condannato il ricorrente alle spese, ma aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore dei difensori dei controricorrenti, nonostante tale istanza fosse stata effettivamente formulata nel controricorso e i difensori si fossero dichiarati antistatari. Gli interessati hanno quindi sollecitato la correzione dell'errore materiale/omissione nel dispositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto correzionabile l'ordinanza ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., osservando che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non va fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma. È stato quindi disposto di correggere il dispositivo dell'ordinanza n. 14866/2022 inserendo, dopo la condanna alle spese, la formula "con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti, dichiaratisi antistatari".
Norme richiamate
artt. 287 e 288 c.p.c.
Il procedimento di correzione è il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese; non si ricorre agli ordinari mezzi di impugnazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata effettivamente formulata dal difensore dichiaratosi antistatario, integra un errore/emissione correggibile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, sicché la sua omissione nel dispositivo non giustifica un'impugnazione ordinaria ma soltanto la correzione dell'atto giudiziale.
- In caso di correzione di un provvedimento della Cassazione per omissione della distrazione delle spese, il dispositivo va integrato inserendo espressamente la clausola di distrazione in favore dei difensori antistatari.
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