L.R. Abruzzo 19/2013
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Abruzzo 36/1996 sui Consorzi di bonifica, ampliandone funzioni e poteri in materia di difesa del suolo, ambiente e protezione civile, disciplinando le opere minori a carico dei proprietari, semplificando le procedure interne e intervenendo sui piccoli impianti idroelettrici. Proroga inoltre un termine della l.r. 25/2011 e non comporta nuovi oneri regionali.
Modifiche alla disciplina regionale dei Consorzi di bonifica e disposizioni su opere minori, procedure e piccoli impianti idroelettrici
Modifiche alla disciplina dei Consorzi di bonifica in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 19 del 2013 interviene soprattutto sulla l.r. 36/1996, ampliando e precisando le funzioni dei Consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo, ambiente, gestione di opere idrauliche e supporto alla protezione civile. Introduce anche regole sulle opere minori nei comprensori di bonifica, misure di semplificazione amministrativa e una disciplina di favore per alcuni piccoli impianti idroelettrici.
Funzioni aggiuntive dei Consorzi di bonifica
La normativa amplia le attività che possono essere attribuite ai Consorzi di bonifica, sempre previa delega su specifico intervento da parte dell’ente competente, che resta titolare dell’intervento, dei risultati e della vigilanza. In materia di difesa del suolo possono essere affidati interventi strutturali e di manutenzione della rete idraulica e stradale minore, lavori su reti di enti locali e altri soggetti pubblici o privati mediante accordi o convenzioni, attività preventive contro emergenze idrauliche e idrogeologiche, opere su torrenti e canali, manutenzione del reticolo a difesa dei centri abitati, casse di espansione e altri sistemi di laminazione, adeguamenti di infrastrutture idrauliche in ambito urbano e stabilizzazione di pendici collinari.
Competenze in materia ambientale e protezione civile
I Consorzi possono concorrere, anche tramite accordi di programma, a interventi di salvaguardia ambientale e risanamento delle acque, anche ai fini dell’uso irriguo plurimo, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione. Possono inoltre progettare, realizzare e gestire impianti per il trattamento di acque reflue, intervenire nella bonifica e nel recupero di siti inquinati secondo le direttive degli enti competenti, e rimuovere rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi con attività di servizio e monitoraggio contro l’abbandono dei rifiuti, ma solo su richiesta dei Comuni competenti e senza oneri per i Consorzi. Regione ed enti territoriali della protezione civile possono affidare ai Consorzi interventi urgenti e indifferibili per il contenimento di rischi idrogeologici e idraulici e per eventi calamitosi naturali o provocati dall’uomo attinenti alle opere di bonifica.
Opere pubbliche in concessione e vincolo sulle fasce di rispetto
In materia di opere pubbliche inerenti alle competenze consortili, i Consorzi possono realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri enti pubblici operanti in Abruzzo la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, con oneri a carico del concedente. È inoltre introdotta una fascia di rispetto di sei metri per lato, in deroga alla disciplina statale richiamata, lungo i canali di bonifica demaniali privi di argini, che i proprietari o fittuari dei fondi compresi nel perimetro di bonifica devono lasciare libera da manufatti e piante per consentire manutenzione e deposito dei materiali, senza oneri per loro.
Oneri finanziari delle nuove funzioni
Il conferimento delle nuove funzioni non può determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei consorziati. Gli eventuali maggiori oneri devono essere coperti con economie di bilancio dei Consorzi oppure tramite la gestione diretta delle funzioni conferite.
Opere minori nei comprensori di bonifica
Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e tutela del territorio, devono eseguire e mantenere le opere minori necessarie allo scolo delle acque, al completamento della funzionalità delle opere irrigue e comunque a evitare pregiudizi alla finalità delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Se i proprietari non provvedono, il Consorzio interviene in via sostitutiva e addebita gli oneri agli interessati; l’approvazione dei lavori vale come dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. La ripartizione degli oneri, anche tra più fondi, è effettuata dal Consorzio e gli importi sono riscossi come i contributi consortili. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i Consorzi per l’esecuzione o il mantenimento di opere minori. Il materiale di risulta dalla pulitura degli scoli deve essere rimosso e smaltito dai privati interessati a loro cura e spese, secondo normale pratica agronomica.
Semplificazione amministrativa e personale
Per opere, infrastrutture, acquisti di beni e servizi, reclutamento del personale e conferimento di incarichi, il Consorzio deve adottare procedure di evidenza pubblica; la stessa regola si applica agli attuali Consorzi dall’entrata in vigore della legge. Restano esclusi da tale procedura il personale avventizio stagionale, per il quale si applica il contratto collettivo nazionale dei dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. Nel reclutamento del personale va in ogni caso privilegiata la mobilità tra Consorzi. Le funzioni di ufficiale rogante possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione ai dipendenti in servizio secondo i regolamenti consortili; gli atti di frazionamento catastale dei beni consortili possono essere redatti e sottoscritti da dipendenti con specifici titoli tecnici o universitari indicati dalla legge.
Piccoli impianti idroelettrici
Per alcuni piccoli impianti idroelettrici, salve le procedure ambientali e di tutela della direttiva habitat, vengono meno i motivi di preclusione previsti dalla normativa regionale su acque e dallo studio regionale richiamato, purché per gli impianti in aree protette o su rami di corsi d’acqua interclusi venga restituita l’acqua in alveo in sito limitrofo al prelievo o comunque entro l’area interclusa e previo parere degli enti interessati. La deroga riguarda gli impianti di cui al d.m. 6 luglio 2012 e quelli di potenza nominale di concessione superiore a quella di cui alla precedente lettera e fino a 1.500 kW, purché il proponente svolga monitoraggi almeno annuali con soggetti terzi accreditati, reperisca dati storici utili e rediga una relazione idrologica dettagliata. Per impianti di potenza superiore restano applicabili i motivi di preclusione regionali. In ogni caso, le derivazioni restano soggette alla concessione di acqua pubblica e il provvedimento può essere rilasciato solo se non compromette gli obiettivi di qualità del corso d’acqua, garantisce il deflusso minimo vitale e l’equilibrio del bilancio idrico, e non vi sono possibilità sostenibili di riutilizzo di acque reflue depurate o di acque piovane.
Proroga di un termine della l.r. 25/2011
La legge proroga di diciotto mesi, decorrenti dalla sua entrata in vigore, il termine previsto dall’art. 8, comma 1, della l.r. 25/2011 in materia di acque e fondo speciale per la perequazione in favore del territorio montano.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge dichiara espressamente di non comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Abruzzo. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale; le disposizioni successive richiamate nel testo consolidato hanno poi inciso su singole parti, ma la disciplina qui riassunta è quella risultante nel testo vigente indicato.
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