L.R. Abruzzo 21/2013
Abrogazione della L.R. 29 ottobre 2012, n. 51 "Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98" e abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 16 luglio 2013, n. 21 abroga integralmente la L.R. 29 ottobre 2012, n. 51 e sopprime specifiche disposizioni della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, tra cui un rifinanziamento, alcune modifiche normative e disposizioni sanitarie. È una norma di sola abrogazione, entrata in vigore il 25 luglio 2013, senza disciplina positiva applicativa residua.
Abrogazione di una legge regionale del 2012 e di alcune disposizioni della legge finanziaria regionale 2012 dell'Abruzzo
Abrogazione di disposizioni finanziarie regionali dell’Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 21 del 2013 interviene esclusivamente per abrogare una precedente legge regionale e alcune parti della legge finanziaria regionale 2012. Non introduce nuovi istituti sostanziali, ma elimina dall’ordinamento regionale disposizioni già approvate in materia finanziaria e sanitaria.
Abrogazione della L.R. n. 51 del 2012
La legge dispone l’abrogazione integrale della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 51, recante la sospensione di disposizioni della legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2012 in attuazione dell’art. 17, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011. La precedente legge del 2012 non produce più effetti dal momento di entrata in vigore della presente legge.
Abrogazione di singole disposizioni della L.R. n. 1 del 2012
Vengono abrogate alcune norme della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, limitatamente o integralmente, con effetto di eliminazione delle corrispondenti previsioni dall’ordinamento regionale:
- il comma 1 dell’art. 1, ma solo per la parte relativa al rifinanziamento della L.R. 28 aprile 2000, n. 72, concernente il contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman;
- il comma 2 dell’art. 42, relativo a modifiche alla legge regionale n. 6 del 2011;
- l’art. 44, in materia di costo massimo delle prestazioni;
- il comma 2 dell’art. 45, relativo a modifiche della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32;
- l’art. 46, contenente disposizioni in materia sanitaria.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Dalla sua efficacia decorre la cessazione delle disposizioni sopra indicate, con conseguente irrilevanza applicativa delle norme abrogate dal 25 luglio 2013.
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