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Legge

L.R. Abruzzo 20/2013

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 20/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge apporta modifiche alla finanziaria e al bilancio 2013 della Regione Abruzzo, istituisce il Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale, disciplina la libera circolazione sul TPL, introduce variazioni di bilancio e altre misure su agricoltura, sport, ATER, sanità e liquidazione E.N.A.I.P. Abruzzo. Vari articoli sono poi stati abrogati o dichiarati incostituzionali; diverse disposizioni sono legate al solo esercizio 2013 o a termini già scaduti.

Variazioni al bilancio 2013 e misure finanziarie e settoriali della Regione Abruzzo

Variazioni finanziarie e misure settoriali per il bilancio 2013 della Regione Abruzzo

Il provvedimento interviene sulla legge finanziaria regionale 2013 e sul bilancio di previsione 2013-2015 della Regione Abruzzo, introducendo nuove destinazioni di spesa, rimodulazioni contabili e alcune norme di settore. Molte disposizioni hanno efficacia limitata all’esercizio 2013 o risultano oggi abrogate o prive di attualità applicativa.

Modifiche al bilancio 2013 e alle previsioni finanziarie

La legge modifica alcune previsioni della L.R. 3/2013, con soppressione o rimodulazione di riferimenti contabili e incremento di uno stanziamento da 50 a 59 milioni di euro. Le variazioni al bilancio 2013 sono disposte in termini di competenza e cassa secondo gli allegati richiamati dalla legge.

Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale

Viene istituito, a decorrere dal 2013, il Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale, alimentato da tre fonti:

  • trasferimenti statali per il TPL;
  • proventi da dismissione di beni relativi ai trasporti trasferiti dallo Stato;
  • risorse proprie regionali.

Per la sua gestione sono istituiti specifici capitoli di entrata e spesa. La Giunta regionale, su proposta della struttura competente, programma annualmente l’utilizzo del Fondo in coerenza con la programmazione regionale.

Libera circolazione nel trasporto pubblico locale

La disciplina della libera circolazione viene ristretta, dall’anno 2013, ai soli beneficiari indicati nelle lettere a), b) ed e) dell’articolo 1, comma 1, della L.R. 44/2005, nei limiti e con le modalità previsti da quella legge.

La legge quantifica in euro 750.000,00 le minori entrate del 2013 per le aziende di trasporto pubblico regionale e ne prevede il ripiano tramite contributo forfettario regionale, attingendo al Fondo unico per il TPL. Per gli esercizi successivi al 2013, la Giunta definisce annualmente le risorse da destinare al ripiano.

Interventi in materia agricola e PSR 2007-2013

In attuazione del DM MEF 15/2012, viene autorizzata l’iscrizione nel bilancio 2013 di entrate e spese connesse al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Gli stanziamenti di spesa possono essere utilizzati solo dopo l’accertamento della relativa entrata.

Comunità montane e riorganizzazione del personale

Viene modificata la denominazione di un capitolo di spesa per includere, oltre al contributo alle Comunità montane, anche il sostegno finanziario alle Unioni montane e agli enti locali per la ricollocazione del personale delle Comunità montane soppresse.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga o sopprime varie disposizioni contenute in precedenti leggi regionali finanziarie e di settore. Tra le misure più rilevanti figurano:

  • abrogazione di parti della L.R. 1/2011;
  • abrogazioni di norme contenute in leggi regionali del 2013 su agricoltura, riordino territoriale e finanza;
  • abrogazione di disposizioni collegate alla stabilizzazione finanziaria.

Norme in materia sismica, demanio marittimo e sport

Sono introdotte o modificate norme su:

  • pareri urbanistici e sismici;
  • autorizzazioni per ombreggio e sedie da spiaggia per attività stagionali di associazioni o circoli con concessione per alaggio;
  • contributi per iniziative sportive paralimpiche;
  • destinazione di risorse a progetti innovativi nello sport per l’anno 2013.

Alcune di queste disposizioni sono oggi abrogate o dichiarate incostituzionali, e quindi non hanno attuale utilità applicativa.

Interpretazione autentica su incarichi dirigenziali ADSU

La legge fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 2 della L.R. 71/2012, prevedendo che ai dirigenti con oltre sette anni di incarico come direttore presso le ADSU venga conferito un nuovo incarico dirigenziale, prioritariamente presso l’Amministrazione regionale, nel rispetto della rotazione e del contenimento della spesa. La struttura del personale della Giunta è incaricata delle procedure di mobilità.

Anticipazione di liquidità e altri interventi finanziari

È autorizzata, dal 2014 e per 30 anni o fino all’estinzione del debito, la destinazione delle entrate derivanti dall’aumento della tassa automobilistica al rimborso dell’anticipazione di liquidità statale ex art. 3 del D.L. 35/2013, fino a euro 13.000.000,00. La relativa disposizione è stata successivamente dichiarata incostituzionale.

Sono inoltre previste misure finanziarie per:

  • la liquidazione coatta amministrativa dell’E.N.A.I.P. Abruzzo, con compensi, spese e copertura finanziaria dedicata;
  • il sostegno al teatro di prosa, con finanziamento del Drammateatro di Popoli, oggi però non più vigente perché la norma è stata abrogata.

Disposizioni su ATER e vigilanza farmaceutica

Per le ATER si stabilisce che tutte le entrate comunque conseguite sono destinate alle funzioni istituzionali, alla costruzione e manutenzione degli alloggi e alla gestione dell’edilizia sociale; i finanziamenti per determinate attività di manutenzione, recupero e costruzione sono qualificati come entrate straordinarie e vincolati all’incremento del patrimonio.

Le funzioni ispettive e di vigilanza sulla distribuzione e/o deposito all’ingrosso di medicinali per uso umano e gas medicinali sono attribuite alle ASL, tramite le commissioni aziendali previste dalla normativa regionale, con modalità operative demandate a successivo provvedimento della Giunta.

Regime di efficacia e attualità

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia molte previsioni riguardano esclusivamente il bilancio 2013, esercizi successivi già conclusi o fattispecie specifiche ormai esaurite; inoltre alcune disposizioni sono state espressamente abrogate o dichiarate incostituzionali, riducendone l’utilità applicativa odierna.

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