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Legge

L.R. Abruzzo 18/2013

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 18/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo costruzione, esercizio, vigilanza, collaudo, regolarizzazione e dismissione di dighe, traverse e piccoli invasi di competenza regionale/provinciale, con procedure autorizzative, classificazione per classi di rischio e obblighi di gestione e protezione civile. Per gli invasi esistenti impone una perizia tecnica giurata entro il 31 dicembre 2027 e prevede termini procedimentali e sanzioni.

Disciplina di sbarramenti di ritenuta e invasi idrici regionali

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale

La legge detta la disciplina organica, per il territorio della Regione Abruzzo, della costruzione, dell’esercizio, della vigilanza, della regolarizzazione e della dismissione di sbarramenti di ritenuta, traverse e invasi di competenza regionale. La normativa è costruita in coordinamento con la disciplina statale in materia di dighe, sicurezza idraulica, protezione civile e tutela ambientale.

Ambito di applicazione e criteri generali

La disciplina si applica alle opere di ritenuta dei corsi d’acqua e ai relativi invasi, comprese traverse e paratoie di derivazione e regolazione dei flussi idrici, entro i limiti dimensionali fissati dalla legge statale richiamata:

  • altezza inferiore a 15 metri per gli sbarramenti;
  • volume dell’invaso inferiore a 1 milione di metri cubi.

Sono compresi anche esercizio, verifiche, manutenzione e modifiche delle opere. Restano esclusi, tra l’altro:

  • i laghetti totalmente interrati;
  • le vasche e i serbatoi che non costituiscono fonte di rischio per gli insediamenti circostanti;
  • opere di regimazione prive di funzione di ritenuta, salvo alcune traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione.

Per gli sbarramenti connessi alla laminazione delle piene di casse di espansione, la Regione si limita a esprimere il parere in conferenza di servizi quando tali opere non rientrano nella disciplina regionale diretta.

Classificazione delle opere e valutazione del rischio

Le opere sono classificate per tipologia e classe in base a altezza e volume di invaso:

  • Tipologia D: invasi e piccole dighe, articolati nelle classi A1, A2, B e C;
  • Tipologia L: sbarramenti per laminazione delle piene, classi A e B;
  • Tipologia T: traverse e paratoie, classi A, B, C, D ed E.

La valutazione del rischio si fonda su dimensioni del bacino, alimentazione, area interessata e fattori di rischio a valle. Sono individuate tre classi di rischio:

  • basso;
  • moderato;
  • elevato.

La nozione di rischio tiene conto anche di criticità specifiche, come mancanza di manutenzione, infiltrazioni, sifonamenti, assenza di organi di scarico, instabilità geologica o strutturale e presenza di insediamenti o infrastrutture rilevanti a valle.

La Giunta regionale deve emanare linee guida per definire le caratteristiche degli sbarramenti e il grado di rischio basso.

Riparto delle competenze amministrative

Le funzioni amministrative sono attribuite alla Regione e alle Province secondo il sistema di riparto richiamato dalla normativa regionale previgente. In sintesi:

  • le strutture provinciali e regionali competenti in materia di dighe curano costruzione, esercizio, collaudo e vigilanza delle opere di competenza regionale/provinciale;
  • per la fase iniziale la competenza regionale è stata esercitata dal Servizio del Genio Civile regionale di Pescara, con successiva individuazione della struttura competente da parte della Giunta regionale;
  • per opere che interessano confini provinciali o territori interprovinciali, la competenza è attribuita alla Provincia in cui ricadono in tutto o per la maggior parte le opere di captazione, d’intesa con la Provincia confinante;
  • in caso di mancata intesa entro 90 giorni, la domanda è rimessa al Servizio Dighe regionale per l’individuazione della Provincia competente.

Il Servizio Dighe regionale svolge funzioni di indirizzo, armonizzazione, collegamento con la protezione civile e supporto tecnico-amministrativo, oltre a curare gli atti autorizzativi e il contenzioso di competenza.

Procedimento autorizzatorio per nuove opere e nuovi invasi

Per i nuovi invasi che utilizzano acque pubbliche o acque rientranti nella disciplina richiamata, il procedimento ruota attorno al progetto esecutivo e alla conferenza di servizi.

Per gli invasi collegati a concessioni di derivazione, il concessionario presenta istanza al Servizio Dighe competente entro il termine previsto nel disciplinare della concessione, allegando:

  • atto di concessione e disciplinare;
  • progetto esecutivo;
  • attestazione del versamento delle spese di istruttoria.

Il Servizio verifica la completezza della documentazione, può chiedere integrazioni con termine perentorio e istruisce il progetto fino alla determinazione finale. Se l’esame è positivo, approva progetto e disciplinare di costruzione con determinazione dirigenziale; in caso contrario, emette il diniego dopo il preavviso di rigetto.

Per alcune opere di classe A è ammessa documentazione ridotta.

Contenuti del disciplinare di costruzione e controlli in fase di lavori

Il disciplinare di costruzione contiene le condizioni dell’autorizzazione e prescrizioni su materiali, modalità esecutive, verifiche in corso d’opera e collaudo. Tra i profili tipici oggetto di verifica figurano drenaggi, fondazioni, ancoraggi, organi di scarico, compattazione, campionature e profili dei paramenti.

Durante la costruzione:

  • il direttore dei lavori informa costantemente il Servizio Dighe sull’andamento dei lavori e sulle anomalie;
  • il proprietario comunica data di inizio lavori e nominativo del direttore dei lavori a Sindaco e Servizio Dighe;
  • il Servizio può accedere ai cantieri e disporre indagini e controlli a spese del proprietario;
  • in caso di gravi inadempienze o varianti sostanziali può sospendere i lavori.

Collaudo, autorizzazione all’invaso e dismissione

Il regime di collaudo varia in funzione della classe dell’opera:

  • per alcune classi è previsto il collaudo in corso d’opera;
  • per altre il collaudo finale;
  • per altre ancora è possibile il collaudo finale con eventuale prescrizione di controllo in corso d’opera.

I collaudatori devono attestare conformità dell’opera, funzionalità degli scarichi, sistemi di monitoraggio, comportamento in invasi sperimentali ed esercibilità del serbatoio. Le spese di collaudo e i compensi sono a carico del proprietario.

Il progressivo riempimento dell’invaso è autorizzato dal Servizio Dighe sulla base di un programma operativo; il raggiungimento del livello di massimo invaso avviene per la prima volta in occasione del collaudo finale. In caso di dismissione, il proprietario deve predisporre e finanziare il progetto di ripristino ambientale; in difetto, il Servizio procede d’ufficio.

Regolarizzazione degli invasi esistenti e prosecuzione dell’esercizio

Per gli invasi esistenti, i proprietari devono presentare entro il 31 dicembre 2027 una perizia tecnica giurata definitiva firmata da ingegnere abilitato al collaudo tecnico, salvo gli invasi già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dagli enti competenti statali.

La legge distingue tre gruppi di pratiche per la prosecuzione dell’esercizio:

  • NC: invasi già denunciati ma privi di perizia giurata o con documentazione incompleta;
  • EP: invasi già di competenza regionale per effetto del D.Lgs. 112/1998;
  • MD: invasi mai denunciati.

Il proprietario presenta la documentazione richiesta e il Servizio Dighe, dopo sopralluogo e verifica, redige relazione istruttoria e disciplinare di esercizio. Se l’opera non è idonea, può essere ordinata la sospensione dell’utilizzazione e l’esecuzione di interventi di adeguamento.

Esercizio, vigilanza, sicurezza e protezione civile

Il proprietario o gestore è responsabile della gestione, vigilanza e manutenzione dell’opera, con obbligo di trasmettere rapporti sui dati di monitoraggio al Sindaco e al Servizio Dighe. Il Servizio può imporre:

  • guardiania fissa;
  • designazione di un ingegnere responsabile della sicurezza;
  • mantenimento in efficienza degli strumenti di controllo.

Il disciplinare di esercizio disciplina in dettaglio l’uso della risorsa idrica, le manovre di scarico, le limitazioni di invaso, i controlli, la manutenzione, la vigilanza e gli eventuali professionisti incaricati di verifiche periodiche.

Per la protezione civile, il gestore predispone un documento di protezione civile che indica fasi di preallerta, vigilanza rinforzata, allarme di primo tipo e allarme di secondo tipo/collasso. In tali casi devono essere avvisati Sindaci, Prefetto, strutture di protezione civile e organi di polizia e soccorso. Entro 15 giorni dall’approvazione del disciplinare una copia va ai Comuni interessati, che devono aggiornare il piano comunale di emergenza entro 6 mesi.

Piano di laminazione e gestione dei rischi elevati

Per gli impianti a rischio elevato la Regione, o la Provincia competente, deve elaborare un piano di laminazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, sentito il gestore e con il supporto dell’Autorità di Bacino e della Protezione Civile. Il piano definisce:

  • aperture di scarichi o paratoie;
  • livelli idrici da mantenere;
  • tempi e comunicazioni da effettuare;
  • eventuale coordinamento tra più sbarramenti in serie sullo stesso corso d’acqua.

Il piano può assumere forma statica o dinamica e integra i documenti di protezione civile.

Operazioni di svaso, sfangamento e spurgo

La legge disciplina anche i progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, con l’obiettivo di tutelare la qualità ambientale dei corpi idrici e gli usi a valle.

Il progetto di gestione, predisposto dal gestore, è approvato tramite conferenza di servizi e ha validità decennale. Il gestore deve presentare aggiornamenti ogni volta che mutano in modo sostanziale le condizioni considerate nel progetto.

Per gli invasi esclusi dall’obbligo del progetto di gestione, o per alcune operazioni di limitata incidenza, la legge prevede esenzioni o progetti semplificati. Restano comunque ferme le prescrizioni tecniche dell’allegato F.

Il progetto deve contenere, tra l’altro:

  • caratteristiche tecniche e localizzazione dell’invaso;
  • pressioni antropiche e usi del suolo nel bacino;
  • descrizione delle operazioni ordinarie e non ordinarie previste entro 10 anni;
  • caratterizzazione idrologica e qualitativa;
  • valutazione degli effetti su ambiente, fauna ittica, usi dell’acqua e vincoli territoriali;
  • misure di mitigazione;
  • eventuale coordinamento con altri invasi sul medesimo bacino.

Coordinamento tra invasi e limitazioni in prossimità delle opere

Per limitare gli effetti cumulativi lungo l’asta fluviale, il gestore può dover presentare un progetto integrato comprensivo di più invasi e programmare le attività tenendo conto di altri progetti già approvati sullo stesso corso d’acqua.

In prossimità di dighe e invasi:

  • nessuna opera può essere realizzata a meno di 50 metri dal corpo dello sbarramento o entro i versanti dell’invaso senza il nulla osta del Servizio Dighe;
  • per il trasferimento della gestione a terzi, serve autorizzazione del Servizio Dighe e verifica delle capacità tecnico-economiche del subentrante;
  • il trasferimento non è consentito per opere non autorizzate o non regolarizzate.

Catasto degli sbarramenti e accesso alle informazioni

Presso il Servizio Dighe regionale è istituito il catasto degli sbarramenti esistenti sul territorio regionale, senza oneri per il bilancio regionale. Il sistema raccoglie documentazione cartacea e un sistema informativo accessibile a Regioni, enti locali, ARTA, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino, Vigili del fuoco, Corpo forestale e soggetti privati, con modalità differenziate e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Spese di istruttoria, controlli e sanzioni

La legge prevede spese di istruttoria differenziate per autorizzazioni, varianti, regolarizzazioni e nulla osta, con importi specifici per tipologia e classe dell’opera. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale e sono adeguati con cadenza triennale. I proprietari degli invasi esistenti già autorizzati all’esercizio sono esclusi dall’obbligo di versamento per la regolarizzazione.

In caso di violazioni sono previste sanzioni amministrative da importi minimi e massimi differenziati per fattispecie, oltre alle sanzioni del D.Lgs. 152/2006 per le operazioni sugli invasi effettuate in difformità dal progetto di gestione. L’accertamento spetta al Servizio Dighe, alle forze di polizia e ad altri organi indicati; l’irrogazione delle sanzioni compete alla Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Disposizioni transitorie, coordinamento normativo e finanza

I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge si concludono secondo la nuova disciplina, con riconduzione delle fattispecie alle procedure previste dai titoli precedenti. Restano applicabili, per quanto compatibili, la normativa statale e regionale di settore e le ulteriori discipline in materia ambientale, urbanistica, paesaggistica, idrogeologica, sicurezza e antimafia.

La Giunta regionale può aggiornare gli allegati e, dopo la fase iniziale di monitoraggio, emanare circolari e direttive tecniche; nelle more si applicano le circolari statali richiamate nell’allegato A.

La norma finanziaria quantifica gli oneri per il triennio iniziale di applicazione, ma tali previsioni hanno ormai rilievo storico. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel BURA.

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