Cassazione Penale, Sentenza n. 40797/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento resa il 04/06/2024, nella parte in cui è stata disposta la confisca di un telefono cellulare in relazione ai reati di tentativo di estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesione aggravata. Il ricorrente deduce un vizio di motivazione relativo alla confisca e sostiene che, in assenza di una richiesta del pubblico ministero, il provvedimento non poteva essere adottato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e manifestata infondatezza. La Corte ha ritenuto che l'impugnazione non fosse sufficientemente specifica e che la censura fosse infondata alla luce della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art.25) che ha modificato l'art.444 c.p.p., consentendo al giudice di applicare la confisca anche in assenza di una specifica richiesta del pubblico ministero salvo diversa richiesta delle parti. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che riconoscono la possibilità di disporre confisca facoltativa d'ufficio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice [...] di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato
La formulazione vigente (post d.lgs. 150/2022) permette che, in assenza di una specifica opposizione delle parti, il giudice possa disporre la confisca anche senza una richiesta del pubblico ministero.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, art.25
Ha modificato i commi 1 e 2 dell'art.444 c.p.p., incidendo sulle modalità con cui può essere disposta la confisca in sede di patteggiamento; la modifica è applicabile ratione temporis al caso di specie.
art. 205 c.p.
Norma sulle misure di sicurezza richiamata a supporto della possibilità del giudice di applicare misure consequenziali al dispositivo principale.
art. 236 c.p.
Richiamata in combinato con altre disposizioni per giustificare l'applicazione di misure di sicurezza e conseguenti statuizioni come la confisca.
art. 530 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede l'applicabilità di misure consequenziali alla decisione principale e viene citato in giurisprudenza per legittimare pronunce come la confisca anche senza richiesta del PM.
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art.530 per sostenere il potere del giudice di applicare misure consequenziali nella pronuncia di sentenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ove ravvisati profili di colpa, all'integrazione verso la Cassa delle ammende.
Cass. Sez.1 Sent. n.10069 del 08/02/2002 (Chen)
Principio consolidato secondo cui la confisca facoltativa può essere disposta d'ufficio dal giudice di primo grado; principio richiamato come non superato.
Cass. Sez.3 Sent. n.40561 del 04/04/2012 (Soldera)
Conferma giurisprudenziale della possibilità per il giudice di applicare misure consequenziali d'ufficio, incluse misure patrimoniali come la confisca.
Cass. Sez.2 Sent. n.51933 del 26/09/2018 (Gilardi)
Ulteriore conferma del principio secondo cui la confisca facoltativa può essere disposta anche senza richiesta specifica del pubblico ministero.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art.25) l'art.444 c.p.p. permette al giudice, in mancanza di diversa richiesta delle parti, di disporre la confisca anche senza una richiesta espressa del pubblico ministero.
- Un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento deve essere specifico: censure generiche o non argomentate possono determinare l'inammissibilità.
- La confisca facoltativa è considerata, secondo costante giurisprudenza, una misura che il giudice può applicare d'ufficio se consequenziale alla decisione sulla responsabilità; quindi l'assenza di una richiesta del PM non è automaticamente impeditiva.
- Per impugnare validamente una statuizione di confisca conviene censurare vizi di motivazione chiari e puntuali o profili di illegittimità formale/ sostanziale, non il mero fatto dell'assenza di una richiesta del PM.
- Ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (es. contributo alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.), quindi è opportuno valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre impugnazione.
- Nel quadro processuale attuale, la strategia difensiva contro una confisca adottata in sentenza di patteggiamento dovrebbe prevedere richieste esplicite delle parti (per es. domanda di non confisca o limitazione) o, se già statuita, censura dettagliata di motivazione o di violazioni procedurali specifiche.
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