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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14771/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Acri ha impugnato l'ordinanza del 18/10/2024 con cui il giudice dell'esecuzione, su istanza del Procuratore generale, ha rideterminato ex art. 72 cod. pen. la durata complessiva dell'isolamento diurno in mesi diciotto. Il ricorrente era già destinatario di ordine di esecuzione del 4/11/2022 relativo all'ergastolo con isolamento diurno di mesi dodici e successivamente (sentenza 12/07/2023, divenuta definitiva il 22/01/2024) era stato condannato a anni 13 e mesi 6 per omicidio aggravato e porto/detenzione illegale di arma. Il ricorrente ha dedotto inosservanza ed errata applicazione dell'art. 72 cod. pen. e vizio di motivazione sostenendo che, trattandosi di reati consumati in date diverse e ricompresi in diversi cumuli parziali, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto operare la scissione del cumulo giuridico e applicare il principio di calcolo richiamato dalla giurisprudenza (cfr. Sez.1, n.30262/2022, Gallico).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, precisando che il limite massimo previsto dal secondo comma dell'art. 72 cod. pen. può essere superato solo se sopravvenga una condanna che comporti isolamento diurno per reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione; per reati commessi anteriormente opera il limite come criterio moderatore. Nel caso di specie i fatti erano anteriori all'inizio della detenzione, pertanto il limite doveva applicarsi e il giudice dell'esecuzione ha correttamente rideterminato l'isolamento a 18 mesi, motivando con riferimento all'entità della pena inflitta e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La censura sulla mancata scissione del cumulo non è stata ritenuta rilevante perché il ricorrente non ha indicato quale interesse concreto sarebbe stato pregiudicato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 72 cod. pen.

    Il secondo comma fissa un limite massimo alla durata complessiva dell'isolamento diurno accessorio all'ergastolo; tale limite opera come moderatore per reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione e può essere superato solo se sopravvenga una condanna relativa a reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio di diritto per la determinazione della misura dell'isolamento diurno (valutazione della gravità del fatto, personalità del reo, entità della pena principale), utilizzato dal giudice dell'esecuzione per motivare la rideterminazione a 18 mesi.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che incrimina l'omicidio; richiamata per descrivere la gravità del fatto in capo al ricorrente, rilevante ai fini della determinazione dell'isolamento diurno.

  • art. 576 cod. pen.

    Aggravanti dell'omicidio; rilevanti ai fini della valutazione della gravità e della misura della sanzione accessoria.

  • art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norma relativa alle pene accessorie per reati con uso di arma (richiamata per i reati di porto/detenzione illegale di arma), considerata nella valutazione complessiva della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • Sez.1, n. 30262 del 21/06/2022 (Gallico)

    Precedente citato dal ricorrente secondo cui, in presenza di condanne che ricadono in diversi cumuli parziali per date diverse, il giudice dell'esecuzione dovrebbe operare la scissione del cumulo giuridico e applicare il calcolo prima del cumulo. La Corte nel caso concreto ha ritenuto che, pur esistente il principio, il ricorrente non ha dimostrato l'interesse concreto pregiudicato dalla mancata scissione.

  • Sez.1, n. 39393 del 24/11/2016 (Ernmanuello), Rv. 270969

    Giurisprudenza che chiarisce che i limiti di durata dell'isolamento diurno previsti dall'art. 72 possono essere superati solo per condanne sopravvenute relative a reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione; richiamata per affermare l'applicabilità del limite ai reati anteriori all'esecuzione.

Massime di principio

  • Il limite massimo dell'isolamento diurno di cui all'art. 72 cod. pen. opera come criterio moderatore per reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione e può essere superato soltanto per condanne sopravvenute relative a reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione.
  • La scissione del cumulo giuridico (calcolo delle singole pene prima del cumulo) è un principio richiamabile, ma il giudice dell'esecuzione non è tenuto ad applicarla automatica­mente: il condannato che la invoca deve indicare e dimostrare l'interesse concreto pregiudicato dalla mancata scissione.
  • Nel rideterminare la misura dell'isolamento diurno il giudice dell'esecuzione deve motivare tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (gravità, entità della pena principale, personalità del reo, ecc.).
  • L'isolamento diurno è sanzione accessoria all'ergastolo; la sua estensione obbedisce a limiti normativi che vanno rispettati salvo sopravvenienze giuridiche che legittimino il superamento.
  • Per impugnare proficuamente una rideterminazione dell'isolamento diurno occorre contestare specificamente l'errata applicazione delle norme e dimostrare in che modo la decisione leda concretamente la posizione giuridica del condannato (es. mostrando che la scissione avrebbe determinato una durata inferiore).
  • Le successive condanne per fatti anteriori alla detenzione non consentono di oltrepassare il tetto previsto dall'art. 72; solo condanne per fatti posteriori possono legittimare un concreto aumento oltre il limite.

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