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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41097/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva disposto la consegna del Carrozzo all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di un mandato di arresto europeo relativo a una condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico di marijuana. I difensori deducevano: (i) vizi formali e di motivazione (violazione art.17 legge 69/2005 e art.606 c.p.p. lett. b), c), e) e mancanza di elementi richiesti dall'art.546 c.p.p.); (ii) mancata applicazione delle cause ostative, in particolare art.18, art.18-bis (richiesta di esecuzione della pena in Italia per cittadino italiano residente) e art.19; (iii) mancata produzione della sentenza tedesca (art.6, comma 3 legge 69/2005 e art.700 c.p.p.); (iv) esistenza di procedimenti penali pendenti e arresto per reati commessi in Italia al momento dell'esecuzione (artt.23, 24 legge 69/2005 e art.709 c.p.p.). Inoltre si invocava l'applicazione della disciplina previgente (principio favor rei).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina modificata dal d.lgs. n.10/2021 (il mandato e l'arresto erano posteriori alle modifiche), ha escluso la necessità di allegare la sentenza estera (art.6 comma 3 abrogato), ma ha annullato la decisione impugnata per carenza motivazionale sulla mancata applicazione/valutazione delle cause ostative di cui agli artt.18, 18-bis e 19 della legge 69/2005: la Corte di appello si era limitata a formulare una valutazione generica di "non prevalenza" senza esporre le ragioni concrete. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e la causa rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005 n. 69 (mandato di arresto europeo)

    La Corte ha interpretato le disposizioni sugli ostacoli alla consegna (artt.18, 18-bis, 19) richiedendo motivazione specifica quando la corte decide di non applicare il motivo facoltativo di non esecuzione previsto dall'art.18-bis; ha inoltre ricordato la modifica dell'art.22 che ha limitato il sindacato in Cassazione ai soli vizi di legittimità.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10

    Applicabile al caso perché il mandato di arresto e l'arresto sono posteriori all'entrata in vigore; ha abrogato l'obbligo di allegare la sentenza estera (art.3 lett. c) ed ha modificato la disciplina del ricorso in Cassazione (art.18 e art.28 richiamati).

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) e e)

    La Cassazione ha precisato che, dopo le modifiche, il controllo della Corte è limitato ai vizi di legittimità enunciati in queste lettere; non è ammesso il ricorso "anche per il merito" salvo vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.

  • codice di procedura penale, art.546

    I difensori avevano dedotto carenze formali previste dall'art.546 in ordine al contenuto del provvedimento; la Corte di cassazione ha però valutato la questione principale come carenza motivazionale sulla valutazione delle cause ostative.

  • codice di procedura penale, art.706

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'art.706 c.p.p. richiamata dal ricorrente perché la disciplina vigente (legge 69/2005, art.39) prevale e limita il sindacato della Cassazione.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI

    Riferimento europeo che ha ispirato l'introduzione nel diritto interno del motivo facoltativo di non esecuzione per persone legittimamente ed effettivamente residenti nel territorio dello Stato di esecuzione (cfr. art.18-bis).

  • art. 39 legge 69/2005

    Principio di applicazione del codice di procedura penale per quanto compatibile con la legge 69/2005; la Corte lo invoca per escludere l'applicabilità di rimedi previgenti non compatibili.

  • art. 18-bis legge 69/2005 (modificato)

    Conferisce alla corte di appello il potere discrezionale di rifiutare la consegna quando la persona è cittadino italiano o altro cittadino UE legittimamente ed effettivamente residente in Italia da almeno cinque anni, a condizione che la pena possa essere eseguita in Italia conformemente al diritto interno; richiede motivazione specifica della decisione discrezionale.

  • art. 6 comma 3 legge 69/2005

    Abrogato dal d.lgs. n.10/2021: non è più richiesta la copia della sentenza estera per la richiesta di consegna.

  • artt. 23 e 24 legge 69/2005

    Riguardano i casi di priorità di procedimenti italiani e motivi ostativi legati a procedimenti pendenti in Italia; i difensori avevano dedotto la loro applicazione in presenza di arresto per reati commessi in Italia, questione assorbita dall'accoglimento per carenza motivazionale.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n.10/2021 si applica la disciplina modificata al mandato di arresto europeo emesso o eseguito dopo l'entrata in vigore: non si applicano automaticamente le regole previgenti per favor rei se il mandato/arresto sono successivi.
  • Non è più obbligatoria la produzione della sentenza estera all'atto della richiesta di consegna (abrogazione dell'art.6 comma 3 legge 69/2005).
  • La Corte di cassazione, nella disciplina vigente, può esaminare in Cassazione solo i vizi di legittimità indicati dall'art.606 c.p.p.; tuttavia può annullare per motivazione radicalmente carente (apparente o assente) quando la sentenza non espone i ragionamenti essenziali a sostegno della decisione.
  • Quando è invocata la causa facoltativa di non esecuzione prevista dall'art.18-bis (esecuzione in Italia per cittadini legittimamente residenti), la corte dell'esecuzione deve motivare in modo chiaro e circonstanziato le ragioni per le quali tale motivo non è stato ritenuto prevalente; una motivazione generica è insufficiente.
  • La presenza di procedimenti o arresti in Italia deve essere valutata concretamente dalla corte dell'esecuzione ai sensi degli artt.23-24 legge 69/2005 e può costituire elemento impeditivo o condizionante della consegna, ma la valutazione richiede motivazione specifica.
  • I vizi formali del provvedimento (es. mancanza di formule previste dall'art.546 c.p.p.) possono essere rilevanti, ma la Cassazione, secondo la riforma, privilegia il controllo sui vizi di legittimità e sulla sufficienza minima della motivazione.

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