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Circolare

Circolare numero 86 del 19-06-2012

Premessa. 1. Aspetti normativi. 2. Condizioni di accesso. 3. Adempimenti delle aziende. 4. Adempimenti a cura della Sede. 5. Interruzione e ripresa dell’assegno emergenziale; adempimenti del lavoratore e della Sede. 6. Procedure di prima liquidazione e successive riliquidazioni. 7. Monitoraggio spesa da parte della Sede. 8. Regime fiscale. 9. Istruzioni contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna e integra le prime istruzioni operative sull’assegno emergenziale previsto dal Fondo di solidarietà del credito per i lavoratori licenziati privi dei requisiti per le prestazioni straordinarie. Vengono riepilogati i presupposti normativi, le condizioni di accesso, gli adempimenti a carico delle aziende e delle Sedi INPS, le modalità di liquidazione, sospensione e ripresa del trattamento, il monitoraggio della spesa, il regime fiscale e le istruzioni contabili. La prestazione integra l’indennità di disoccupazione ordinaria e può essere riconosciuta fino a 24 mesi, con contribuzione figurativa nella fase coperta dalla disoccupazione e contribuzione correlata nella fase di solo assegno emergenziale.

Assegno emergenziale per lavoratori licenziati del settore credito

Assegno emergenziale per i lavoratori licenziati del settore credito

La circolare richiama e integra le istruzioni operative già impartite con il messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010 in materia di sostegno al reddito per i lavoratori licenziati da aziende del credito. L’intervento riguarda la sezione emergenziale del Fondo di solidarietà di cui al D.M. 28 aprile 2000 n. 158, come modificato dal D.I. 26 aprile 2010 n. 51635, e definisce condizioni di accesso, modalità di finanziamento, procedure di liquidazione e regole di gestione del trattamento.

Quadro normativo e finalità

L’art. 11-bis, introdotto nel decreto del 2010, prevede un assegno emergenziale per i lavoratori in esubero che non abbiano i requisiti per le prestazioni straordinarie e si trovino in condizione di disoccupazione involontaria. La prestazione ha durata massima di 24 mesi ed è riconosciuta ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge; ne consegue che l’erogazione dell’assegno è subordinata al previo riconoscimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione.

Si applicano anche all’intervento emergenziale le regole generali in tema di decorrenza, sospensione e decadenza della disoccupazione. In particolare, se il licenziamento non è preceduto da preavviso, il trattamento di disoccupazione e l’assegno emergenziale decorrono dall’ottavo giorno successivo al termine dell’indennità sostitutiva.

Finanziamento e ripartizione degli oneri

Il comma 5 dell’art. 11-bis stabilisce che la prestazione e la contribuzione correlata siano ripartite in misura paritaria tra Fondo e datore di lavoro. La delibera n. 42 del 21 giugno 2010 del Comitato amministratore del Fondo ha inoltre stabilito che il 20% delle risorse disponibili, derivanti dal contributo ordinario dello 0,50%, sia destinato alla copertura delle prestazioni emergenziali; di tale quota ogni azienda può utilizzare risorse entro il limite massimo del 7%.

Misura dell’assegno emergenziale

L’assegno viene riconosciuto in misura tale da consentire il raggiungimento dei seguenti livelli, con riferimento all’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore:

  • 80% fino a retribuzioni tabellari annue di 38.000 euro, con massimale di 2.220 euro lordi mensili;
  • 70% da 38.001 a 50.000 euro annui, con massimale di 2.500 euro lordi mensili;
  • 60% oltre 50.000 euro annui, con massimale di 3.500 euro lordi mensili.

Durata della prestazione e contribuzione

Per i primi 8 o 12 mesi, a seconda dell’età del lavoratore, la misura complessiva è data dalla somma dell’indennità di disoccupazione ordinaria e dell’assegno emergenziale, fino al raggiungimento del livello spettante. In questa fase è accreditata contribuzione figurativa secondo le regole ordinarie e non è dovuta contribuzione correlata.

Dal 9° o dal 13° mese, e fino al 24° mese complessivo, il lavoratore percepisce il solo assegno emergenziale; su tale periodo è dovuta contribuzione correlata pari al 33% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile percepita in costanza di rapporto. Il periodo è utile ai fini del diritto a pensione, inclusa la pensione anticipata, secondo le precisazioni richiamate dalla circolare n. 35 del 2012. Il periodo di solo assegno è contrassegnato dal codice contribuzione 317, utilizzato nell’archivio Disoccupazione/mobilità e da UNEX per l’estratto conto.

Condizioni di accesso e presentazione della domanda

L’accesso alla prestazione richiede che l’azienda abbia espletato le procedure contrattuali previste per i processi di riduzione occupazionale e che tali procedure si siano concluse con un accordo aziendale.

La domanda di finanziamento deve essere presentata in via telematica, secondo il modello allegato, al Comitato del Fondo tramite la Sede territorialmente competente, cioè quella presso la quale l’azienda assolve gli obblighi contributivi. Alla domanda va allegata copia dell’accordo aziendale e i dati identificativi e analitici dei lavoratori disoccupati.

La domanda deve contenere, oltre ai dati identificativi dell’azienda, una dichiarazione di responsabilità con cui il legale rappresentante attesti ai sensi del DPR n. 445/2000:

  • l’avvenuto versamento, dalla data di iscrizione al Fondo, del contributo ordinario dello 0,50%;
  • l’ammontare complessivo degli importi versati per i trimestri già scaduti alla data di presentazione della domanda;
  • l’avvenuto versamento della unica o prima rata semestrale della quota a carico dell’azienda relativa all’assegno emergenziale e alla contribuzione correlata.

La presentazione può avvenire anche tramite il link INPS "INVIO DOMANDE FONDO SPECIALE CREDITO" disponibile nei servizi per aziende e consulenti.

Istruttoria della Sede

Ricevute le domande, la Sede verifica:

  • la regolarità dell’iscrizione dell’azienda;
  • l’avvenuto versamento del contributo ordinario dello 0,50% dalla data di iscrizione al Fondo;
  • la congruità degli importi indicati nelle tabelle della domanda;
  • l’avvenuto versamento o l’impegno al versamento, in unica soluzione o in rate semestrali, delle somme a carico dell’azienda, pari al 50% dell’intervento e al 100% delle quote eccedenti il limite del 7%.

Per tali attività è indicato il percorso informatico presente in Intranet. In caso di esito positivo, la domanda viene registrata come "ACCETTATA DALLA SEDE"; da quel momento essa è disponibile per l’approvazione da parte del Comitato. La validazione in procedura equivale al visto del Direttore della Sede.

Approvazione, liquidazione e competenza della Sede

L’approvazione della domanda da parte del Comitato viene comunicata dalla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito alla Sede competente, che attiva la liquidazione dell’assegno emergenziale. La stessa Sede è competente sia per la prima liquidazione sia per le eventuali riliquidazioni, ed è sempre quella presso cui è stata presentata la domanda di finanziamento e dove è stato effettuato il versamento della quota aziendale.

La Sede prende in carico il lavoratore per tutto il periodo di erogazione dell’assegno, anche per la gestione dell’indennità di disoccupazione, e il pagamento avviene secondo le modalità indicate dal lavoratore nella domanda di disoccupazione.

Interruzione e ripresa in caso di lavoro a termine

Se il lavoratore beneficiario viene assunto con contratto a tempo determinato, anche in un comparto diverso dal credito, durante la percezione dell’assegno emergenziale, il trattamento si interrompe per tutta la durata del rapporto di lavoro. Il lavoratore deve comunicare alla Sede la data di assunzione e la data di cessazione del contratto.

Alla fine del rapporto a termine, qualora torni in stato di disoccupazione involontaria, l’assegno può essere ripristinato solo previa presentazione di una nuova domanda di disoccupazione nei termini di legge presso la stessa Sede. La Sede procede nuovamente alla liquidazione della disoccupazione ordinaria e alla riliquidazione dell’assegno integrativo, in modo da garantire il medesimo livello complessivo già percepito prima della rioccupazione temporanea, entro i limiti dell’art. 11-bis.

Se nel frattempo sono venuti meno i requisiti per la disoccupazione ordinaria, l’intera copertura resta a carico della prestazione emergenziale. In ogni caso, la durata massima di 24 mesi decorre dall’ingresso originario nella sezione emergenziale e comprende anche i periodi di sospensione.

Per il periodo di solo assegno emergenziale continua a essere dovuta la contribuzione correlata nella misura del 33% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile percepita all’atto dell’accesso originario.

Gestione informatica delle domande web

La procedura DsWeb è stata integrata con il link "Domande Internet - Domande Fondo Trasporto Aereo e Fondo Credito", che consente l’acquisizione nel database di pagamento delle domande deliberate dal Comitato. L’acquisizione è possibile solo se è individuata la corrispondente domanda di disoccupazione ordinaria.

Dopo l’acquisizione, la liquidazione avviene tramite il percorso "Pagamenti – Pagamento Diretto Interventi per l’occupazione". In caso di interruzione del pagamento per riassunzione a termine e successiva ripresa della disoccupazione, nella lista compare una nuova domanda "residua", da acquisire e liquidare con le medesime modalità.

Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

Le Sedi devono verificare il puntuale versamento delle rate a carico dell’azienda e procedere alla liquidazione mensile attingendo alle risorse disponibili. L’importo iniziale disponibile è dato dalla somma tra quanto dovuto dall’azienda e quanto approvato dal Comitato.

Se il residuo non è sufficiente a coprire l’assegno emergenziale e la relativa contribuzione correlata, la Sede liquida comunque quanto dovuto al lavoratore anticipando risorse del Fondo e segnala l’importo anticipato alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, affinché il Comitato possa adottare una nuova delibera di finanziamento. Le eventuali maggiori risorse necessarie sono totalmente a carico del Fondo e non dell’azienda originaria.

Nel monitoraggio devono essere considerate anche le somme eventualmente autorizzate come incentivo alle aziende che assumono a tempo indeterminato i lavoratori percettori dell’assegno emergenziale. La circolare richiama, per tale incentivo alla ricollocazione, la circolare n. 88 del 20 giugno 2011.

Regime fiscale

L’assegno emergenziale, essendo sostitutivo di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi degli artt. 6 e 49 del DPR n. 917/1986 (TUIR). La tassazione è ordinaria, salvo la possibile applicazione della tassazione separata sugli arretrati nei casi previsti dall’art. 17, comma 1, lettera b), del TUIR. Le somme possono fruire delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato.

Istruzioni contabili

Le contabilizzazioni relative alle nuove modalità di liquidazione e pagamento avvengono automaticamente tramite la procedura accentrata, con imputazione ai conti già istituiti dal messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010, secondo i richiami alla circolare n. 121/2009 e al messaggio n. 8539/2010 per i riaccrediti.

Punti principali

Quadro normativo e natura della prestazione

Il Decreto interministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 ha introdotto l’art. 11-bis nel D.M. 28 aprile 2000 n. 158, istituendo la sezione emergenziale del Fondo di solidarietà del credito. La prestazione consiste in un assegno per il sostegno del reddito, di durata massima pari a 24 mesi, destinato ai lavoratori in esubero che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria e che non abbiano accesso alle prestazioni straordinarie. L’erogazione dell’assegno è subordinata al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria, della quale costituisce integrazione.

Misura dell’assegno e ripartizione degli oneri

L’assegno emergenziale è commisurato all’ultima retribuzione tabellare lorda mensile e varia in funzione della retribuzione annua tabellare: 80% fino a 38.000 euro annui, con massimale di 2.220 euro lordi mensili; 70% da 38.001 a 50.000 euro annui, con massimale di 2.500 euro lordi mensili; 60% oltre 50.000 euro annui, con massimale di 3.500 euro lordi mensili. L’onere della prestazione e della contribuzione correlata è ripartito per metà tra Fondo e datore di lavoro. La delibera n. 42 del 21 giugno 2010 ha inoltre destinato il 20% delle risorse disponibili del Fondo alla copertura delle prestazioni ex art. 11-bis, prevedendo per ciascuna azienda un utilizzo massimo del 7% di tali risorse.

Durata, integrazione con la disoccupazione e contribuzione

Per i primi 8 o 12 mesi, a seconda dell’età del lavoratore, l’assegno emergenziale si cumula con l’indennità di disoccupazione ordinaria fino al raggiungimento della misura complessiva spettante. In tale periodo è accreditata contribuzione figurativa secondo le regole generali e non è dovuta contribuzione correlata. Dal 9° o 13° mese fino al 24° mese viene corrisposto il solo assegno emergenziale, sul quale è dovuta contribuzione correlata pari al 33% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile. Tale periodo è utile ai fini pensionistici, inclusa la pensione anticipata, con i limiti e le precisazioni richiamati dalla circolare n. 35 del 2012.

Condizioni di accesso e domanda delle aziende

L’accesso alla sezione emergenziale richiede che l’azienda abbia espletato le procedure contrattuali previste per i processi di riduzione occupazionale e che tali procedure si siano concluse con un accordo aziendale. La domanda di finanziamento deve essere presentata telematicamente al Comitato del Fondo, tramite la Sede territorialmente competente presso cui l’azienda assolve gli obblighi contributivi, utilizzando il modello allegato e corredandola con copia dell’accordo aziendale e con i dati identificativi e analitici dei lavoratori disoccupati. La domanda deve contenere specifiche dichiarazioni di responsabilità sul versamento del contributo ordinario dello 0,50%, sugli importi già versati e sul pagamento della quota aziendale dell’assegno e della relativa contribuzione.

Istruttoria della Sede e approvazione

La Sede verifica la regolarità dell’iscrizione dell’azienda, l’avvenuto versamento del contributo ordinario dello 0,50% dalla data di iscrizione al Fondo e la congruità degli importi indicati nella domanda. Deve inoltre essere accertato che l’azienda abbia versato o si sia impegnata a versare, in unica soluzione o in rate semestrali, la propria quota: il 50% dell’intervento ordinario e il 100% delle quote eccedenti il limite del 7% stabilito dalla delibera n. 42. L’esito positivo dell’istruttoria viene registrato con lo stato "ACCETTATA DALLA SEDE", che rende la domanda disponibile per l’approvazione del Comitato; tale validazione vale come visto del Direttore di Sede.

Interruzione e ripresa per riassunzione a termine

Se il lavoratore beneficiario viene assunto con contratto a tempo determinato durante la percezione dell’assegno emergenziale, il trattamento si interrompe per la durata del contratto e si sospende anche l’eventuale disoccupazione ordinaria nei limiti di legge. Il lavoratore deve comunicare alla Sede la data di assunzione e quella di cessazione del contratto. Alla ripresa dello stato di disoccupazione involontaria, l’assegno è ripristinato solo previa presentazione di una nuova domanda di disoccupazione nei termini di legge presso la stessa Sede. La durata massima di 24 mesi decorre dall’ingresso originario nella sezione emergenziale e comprende anche i periodi di interruzione.

Liquidazione, riliquidazioni e controlli

La liquidazione dell’assegno emergenziale può avvenire solo dopo la liquidazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria, che costituisce base di calcolo dell’integrazione. La Sede competente è sempre quella presso cui è stata presentata la domanda di finanziamento e dove è stato effettuato il versamento della quota aziendale; tale Sede prende in carico il lavoratore per l’intero periodo di erogazione. Non opera il principio di automaticità delle prestazioni: prima del pagamento è necessario verificare l’avvenuto versamento degli importi dovuti dall’azienda. La verifica della mancata rioccupazione avviene tramite incrocio con i dati UNILAV durante la percezione della disoccupazione ordinaria e con controlli periodici successivi dal 9° o 13° mese fino al termine massimo.

Gestione informatica e domande web

La procedura DsWeb è stata integrata con il link per l’acquisizione delle domande internet del Fondo Credito. L’operatore di Sede può acquisire nel database di pagamento solo le domande per le quali sia stata individuata la corrispondente domanda di disoccupazione ordinaria. Dopo l’acquisizione, la liquidazione avviene tramite il percorso Pagamenti – Pagamento Diretto Interventi per l’occupazione. In caso di ripresa del trattamento dopo riassunzione a termine, la nuova domanda residua viene acquisita e liquidata con le stesse modalità.

Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

Le Sedi devono vigilare sul puntuale versamento delle rate a carico dell’azienda e procedere mensilmente alla liquidazione attingendo alle risorse disponibili. Se l’importo residuo non è sufficiente, la Sede liquida comunque quanto dovuto anticipando risorse del Fondo e segnala l’importo anticipato alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, affinché il Comitato possa adottare una nuova delibera di finanziamento. Le eventuali maggiori risorse necessarie restano a carico del Fondo e non dell’azienda originaria. Nel monitoraggio occorre considerare anche gli eventuali incentivi riconosciuti alle aziende che assumono a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari.

Regime fiscale e contabilità

L’assegno emergenziale, in quanto sostitutivo di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 6 e 49 del TUIR. Si applica la tassazione ordinaria, salvo ricorrano i presupposti per la tassazione separata degli arretrati ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), del TUIR; su richiesta dell’interessato si applicano le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR. Le contabilizzazioni sono effettuate in via automatizzata dalla procedura accentrata, con imputazione ai conti già istituiti con il messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010.

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