Circolare numero 85 del 15-06-2012
Premessa 1. sospensione termini 1.1. sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive 1.2. sospensione notifica cartelle di pagamento 2. sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi 2.1 soggetti interessati 2.2 periodo contributivo oggetto di sospensione 2.3 soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento sismico assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco 3. modalità di sospensione 3.1 aziende 3.2 artigiani e commercianti 3.3 liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995. 3.4 contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera 3.5 contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare 3.6 contributi dovuti da datori di lavoro domestico 4. modalità di ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi 5. istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la sospensione, per i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 nelle province interessate, dei termini prescrizionali ed esecutivi, delle notifiche delle cartelle di pagamento, nonché degli adempimenti e versamenti contributivi. Indica i soggetti beneficiari, i periodi e le scadenze sospese per le diverse categorie (aziende, artigiani e commercianti, gestione separata, agricoltori, datori di lavoro domestico), le modalità di richiesta all’INPS e le istruzioni contabili per la rilevazione dei contributi sospesi. Viene inoltre precisato che la sospensione opera d’ufficio per alcune attività e che, per ora, non sono disciplinate le modalità di ripresa dei versamenti sospesi.
Sospensione adempimenti e versamenti contributivi per eventi sismici maggio 2012
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per gli eventi sismici del maggio 2012
La circolare disciplina le misure eccezionali adottate in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nei territori delle province indicate. In particolare, vengono illustrati la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi, la sospensione delle notifiche delle cartelle di pagamento, nonché la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, con specifiche regole per le diverse categorie di contribuenti e per la relativa contabilizzazione.
Quadro normativo e ambito territoriale
A seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, lo stato di emergenza è stato dichiarato per i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova; con successiva deliberazione del 30 maggio 2012 è stato esteso alle province di Reggio Emilia e Rovigo, con proroga al 30 luglio 2012. Il decreto del MEF dell’1 giugno 2012 ha disposto la sospensione al 30 settembre 2012 dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari per le popolazioni interessate, mentre il D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 ha regolato la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi e degli adempimenti contributivi.
Sospensione dei termini prescrizionali, processuali ed esecutivi
L’art. 6 del D.L. n. 74/2012 prevede, per i soggetti che al 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o svolgevano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni colpiti dal sisma, la sospensione fino al 31 luglio 2012 di una serie di termini: termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze; termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali; termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento dell’attività difensiva e di presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali; termini relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito aventi forza esecutiva.
In applicazione della norma, gli Agenti della Riscossione sospendono d’ufficio fino al 31 luglio 2012 ogni attività di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali. Nello stesso periodo l’INPS sospende l’emissione di avvisi di addebito, avvisi bonari, verbali di accertamento ispettivo e sanzioni amministrative. La sospensione opera automaticamente, senza necessità di istanza da parte degli interessati.
Notifica delle cartelle di pagamento
L’art. 8, comma 1, punto 3, del D.L. n. 74/2012 sospende fino al 30 settembre 2012 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti della Riscossione. Pertanto, fino a tale data, rimangono sospese tutte le attività di notifica delle cartelle emesse nei confronti dei soggetti interessati.
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
L’art. 8, comma 1, punto 1, del D.L. n. 74/2012 prevede la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi. La sospensione comprende anche i versamenti relativi ai piani di rientro verso l’Istituto.
Sono beneficiari della misura, in base al combinato disposto della norma con l’art. 1 del decreto MEF dell’1 giugno 2012, i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni e operanti alla data del 20 maggio 2012 nei comuni dell’allegato 1 della circolare. Rientrano tra essi:
- i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e del lavoro domestico;
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- gli iscritti alla Gestione separata, compresi committenti e liberi professionisti.
Per le aziende con accentramento degli adempimenti contributivi, la sospensione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, ai cantieri e/o alle filiali ubicate nei territori elencati. È inoltre previsto che le aziende operanti nei territori colpiti abbiano il beneficio della sospensione anche per i lavoratori assunti dopo il 20 maggio 2012, purché residenti in pari data nelle aree interessate.
Quota a carico del lavoratore
La sospensione riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato, il committente o l’associante che usufruisce della sospensione deve quindi sospendere sia la propria quota sia quella del lavoratore. Se, pur sospendendo il versamento, trattiene la quota a carico del lavoratore, deve comunque versarla entro i termini di legge. L’obbligo non opera, invece, quando la contribuzione è stata trattenuta prima del 20 maggio 2012 e il relativo termine di versamento scade successivamente a tale data.
Soggetti operanti fuori dai comuni interessati con professionisti domiciliati in loco
La circolare richiama l’art. 8, comma 4, del D.L. n. 74/2012 per i professionisti, consulenti, associazioni e CAF che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio. In tali casi è prevista la proroga degli adempimenti fino al 30 settembre 2012. È inoltre richiesto che il consulente del lavoro o altro professionista ai sensi della legge n. 12/1979 abbia eletto, prima del 20 maggio 2012, domicilio professionale nei comuni dell’allegato 1, circostanza che deve risultare dalla comunicazione prevista dal decreto ministeriale 9 luglio 2008.
Modalità di accesso alla sospensione e controlli
Per beneficiare della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS competente, utilizzando l’allegato 2. È ammessa un’unica domanda anche quando la sospensione riguardi più gestioni. L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti e recupererà le eventuali sospensioni indebite applicando il regime sanzionatorio ordinario. Non è previsto il rimborso delle somme già versate. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle precedenti disposizioni interne dell’Istituto.
Istruzioni per le aziende e compilazione UniEmens
Le posizioni contributive delle aziende interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "8B", che assume il nuovo significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, ai sensi del decreto MEF dell’1 giugno 2012 e del D.L. n. 74/2012.
Per i periodi di paga da maggio 2012 ad agosto 2012, le aziende devono inserire nel flusso UniEmens il valore "N962" e riportare gli importi dei contributi sospesi. Il relativo risultato può generare un credito INPS da versare con le modalità ordinarie (F24), un credito azienda oppure un saldo a zero.
Artigiani e commercianti
Per artigiani ed esercenti attività commerciali la sospensione copre i versamenti con scadenza:
- 16 giugno 2012: saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2011, primo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012 e prima rata della contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi;
- 16 agosto 2012: seconda rata sul minimale per l’anno 2012.
La sospensione si applica anche ai contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.
Gestione separata: liberi professionisti e committenti
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a saldo 2011 e primo acconto 2012, in coincidenza con i versamenti fiscali. Per i committenti tenuti alla contribuzione nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 16 giugno 2012 al 16 settembre 2012, relativi ai compensi erogati nei mesi da maggio 2012 ad agosto 2012.
Nella denuncia individuale Emens, riferita ai periodi di sospensione, deve essere indicato il valore 16, con la causale relativa alla sospensione per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e con validità dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012.
Aziende agricole, lavoratori agricoli autonomi e datori di lavoro domestico
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera sono sospesi i versamenti relativi al 4° trimestre 2011, con scadenza 16 giugno 2012, e al 1° trimestre 2012, con scadenza 16 settembre 2012. La sospensione comprende anche i contributi relativi a periodi pregressi riscossi alle medesime scadenze.
Per i lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IAP e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare sono sospesi:
- 16 luglio 2012: prima rata 2012;
- 16 settembre 2012: seconda rata 2012.
Anche in questo caso la sospensione opera per i contributi di periodi pregressi posti in riscossione alle stesse date.
Per i datori di lavoro domestico, nel periodo di sospensione ricade il pagamento dei contributi del 2° trimestre 2012, ordinariamente dovuto dall’1 al 10 luglio 2012. La sospensione vale anche per i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, abbiano ricevuto dall’INPS la lettera di accoglimento con termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento.
Ripresa degli adempimenti e istruzioni contabili
La circolare evidenzia che il decreto MEF dell’1 giugno 2012 e il D.L. n. 74/2012 non disciplinano le modalità di ripresa degli adempimenti contributivi e di recupero dei contributi sospesi; per tale aspetto l’Istituto si riserva di fornire ulteriori indicazioni.
Dal punto di vista contabile, i contributi sospesi evidenziati nelle denunce UniEmens e nei modelli DM10V con il codice "N962" devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA 00/128, assistito da apposito partitario. La procedura di ripartizione contabile genera una lista di analisi delle posizioni aziendali confluite nel conto, da trasmettere all’ufficio competente della contabilità per l’apertura e la gestione del credito. Le ulteriori istruzioni contabili per il recupero dei contributi sospesi, per tutte le categorie interessate, saranno fornite successivamente con le istruzioni amministrative.
Punti principali
Contesto normativo e finalità
A seguito degli eventi sismici del maggio 2012, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato e poi esteso lo stato di emergenza alle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Il decreto MEF dell’1 giugno 2012 ha sospeso fino al 30 settembre 2012 i termini per gli obblighi tributari; il D.L. n. 74/2012 ha poi previsto la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi e degli adempimenti e versamenti contributivi. La circolare esamina specificamente gli aspetti previdenziali e contributivi.
Sospensione dei termini prescrizionali, processuali ed esecutivi
Per i soggetti che al 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o svolgevano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni colpiti, sono sospesi fino al 31 luglio 2012 i termini perentori, sostanziali e processuali che comportano prescrizioni e decadenze, i termini dei processi esecutivi e delle procedure concorsuali, nonché quelli per notifiche di verbali, pagamento in misura ridotta, difesa, ricorsi amministrativi e giurisdizionali, e i termini relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli esecutivi. Gli Agenti della Riscossione sospendono d’ufficio le attività di recupero contributivo; l’Istituto sospende l’emissione di avvisi di addebito e bonari e la notifica di verbali ispettivi e sanzioni amministrative, senza necessità di domanda.
Sospensione della notifica delle cartelle di pagamento
L’art. 8, comma 1, punto 3, del D.L. n. 74/2012 sospende fino al 30 settembre 2012 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti della Riscossione. Conseguentemente, fino a tale data sono sospese le attività di notifica delle cartelle emesse nei confronti dei soggetti interessati.
Soggetti beneficiari della sospensione contributiva
La sospensione fino al 30 settembre 2012 riguarda i soggetti regolarmente iscritti alle gestioni INPS e operanti al 20 maggio 2012 nei comuni dell’allegato 1: datori di lavoro privati, compresi agricoltura e lavoro domestico; lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.). Per le aziende con accentramento degli adempimenti, la sospensione riguarda solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri o filiali ubicati nei territori indicati. È inoltre riconosciuta alle aziende operanti nei territori colpiti anche per i lavoratori assunti dopo il 20 maggio 2012 ma residenti, a quella data, nelle aree indicate.
Quota a carico del lavoratore e contributi trattenuti
La sospensione comprende anche la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro, il committente o l’associante che beneficia della sospensione sospende sia la propria quota sia quella del lavoratore; se trattiene la quota a carico del lavoratore, deve comunque versarla nei termini di legge. Non si applica l’obbligo di versamento quando la contribuzione trattenuta prima del 20 maggio 2012 è scaduta successivamente a tale data.
Periodo contributivo oggetto di sospensione
Sono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 30 settembre 2012. La sospensione include anche i versamenti relativi a piani di rientro verso l’Istituto.
Professionisti e soggetti operanti fuori dai comuni colpiti
Per i professionisti, consulenti, associazioni e CAF che abbiano sede o operino nei comuni interessati, e per conto anche di clienti o aziende non operanti nel territorio, è prevista la proroga degli adempimenti al 30 settembre 2012. È richiesto che il consulente del lavoro o altro professionista ai sensi della legge n. 12/1979 abbia eletto, prima del 20 maggio 2012, domicilio professionale nei comuni indicati e che ciò risulti dalla comunicazione prevista dal decreto ministeriale 9 luglio 2008.
Modalità di fruizione e controlli
Per usufruire della sospensione, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS competente, utilizzando l’allegato 2. È possibile presentare un’unica domanda anche se la sospensione riguarda più gestioni. L’Istituto verificherà i requisiti e recupererà le sospensioni indebite con le ordinarie sanzioni; non è previsto rimborso di quanto già versato. Per quanto non disciplinato, si rinvia alle precedenti disposizioni interne.
Aziende: codici e flusso UniEmens
Le posizioni aziendali interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "8B", con il nuovo significato riferito alla sospensione per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Nei flussi UniEmens dei periodi di paga da maggio 2012 ad agosto 2012 deve essere utilizzato il valore "N962" e indicati gli importi dei contributi sospesi; il relativo risultato può generare un credito INPS, un credito azienda oppure un saldo a zero.
Scadenze sospese per artigiani e commercianti
Per artigiani ed esercenti attività commerciali sono sospesi i versamenti dovuti alle scadenze del 16 giugno 2012, relativi al saldo della contribuzione eccedente il minimale 2011, al primo acconto 2012 e alla prima rata per anni pregressi, e del 16 agosto 2012, relativo alla seconda rata sul minimale 2012. La sospensione opera anche per contributi riferiti a periodi pregressi riscossi a tali scadenze.
Gestione separata: liberi professionisti e committenti
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a saldo 2011 e primo acconto 2012, in coincidenza con i versamenti fiscali. Per i committenti sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 16 giugno 2012 al 16 settembre 2012, relativi ai compensi erogati da maggio ad agosto 2012. Nella denuncia individuale Emens deve essere indicato il valore 16, con la causale riferita alla sospensione per il sisma e alla validità dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012.
Aziende agricole, lavoratori autonomi agricoli e datori di lavoro domestico
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione riguarda i versamenti del 4° trimestre 2011, in scadenza il 16 giugno 2012, e del 1° trimestre 2012, in scadenza il 16 settembre 2012, comprensivi di eventuali periodi pregressi riscossi a tali date. Per i lavoratori agricoli autonomi (CD-CM-IAP) e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare sono sospese la prima rata 2012 con scadenza 16 luglio 2012 e la seconda rata 2012 con scadenza 16 settembre 2012, sempre con estensione ai contributi pregressi richiesti alle medesime scadenze. Per i datori di lavoro domestico è sospeso il pagamento dei contributi del 2° trimestre 2012, ordinariamente dovuto dall’1 al 10 luglio 2012, e, se la scadenza ricade nel periodo interessato, anche quello dei contributi pregressi richiesti con lettera di accoglimento INPS.
Ripresa dei versamenti e istruzioni contabili
Il decreto MEF e il D.L. n. 74/2012 non disciplinano le modalità di ripresa degli adempimenti e del recupero dei contributi sospesi; la circolare rinvia quindi a successive indicazioni. Sul piano contabile, i contributi sospesi evidenziati nei modelli UniEmens e DM10V con il codice "N962" devono essere imputati al conto GPA 00/128, con apposito partitario. Il programma di ripartizione contabile genera una lista di analisi delle posizioni aziendali, da trasmettere all’ufficio contabile per l’apertura e la gestione del credito. Le istruzioni contabili per il recupero dei contributi sospesi saranno fornite successivamente insieme alle istruzioni amministrative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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