Circolare numero 88 del 25-06-2012
Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la FILT CGIL per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazione straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con FILT CGIL per la trattenuta e riscossione delle quote sindacali sugli assegni straordinari erogati ai lavoratori del Gruppo FS nell’ambito del Fondo per politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione. Vengono definiti i soggetti aderenti, le modalità di rilascio e decorrenza della delega, le regole per revoca e rinnovo, la consultazione delle deleghe, la misura del contributo sindacale, nonché i profili finanziari, contabili e di responsabilità dell’Istituto.
Convenzione INPS-FILT CGIL per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie del Fondo Gruppo FS
Convenzione INPS-FILT CGIL per la riscossione delle quote sindacali sugli assegni straordinari del Gruppo FS
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta tra INPS e FILT CGIL per la trattenuta delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 per il personale delle Società del Gruppo FS. Il documento chiarisce i soggetti interessati, le modalità operative di rilascio e gestione delle deleghe, i termini di efficacia e revoca, la misura del contributo e gli aspetti finanziari e di responsabilità connessi all’applicazione della convenzione.
Soggetti che possono aderire al servizio
Possono esercitare il diritto ad avvalersi del servizio di riscossione tutti i lavoratori titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, richiamato nell’Accordo Programmatico per il rilancio competitivo del Gruppo FS del 15 maggio 2009, Allegato C.
L’adesione riguarda i lavoratori che intendano destinare la trattenuta all’organizzazione sindacale di appartenenza firmataria dell’accordo citato.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta viene rilasciata dal lavoratore al momento della richiesta della prestazione straordinaria ed è acquisita dall’INPS quando le Società del Gruppo FS trasferiscono i dati del titolare della prestazione.
La delega deve essere redatta sul testo predisposto dall’Istituto e deve contenere:
- la misura del contributo sindacale;
- le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
La delega deve inoltre essere:
- sottoscritta dal titolare della prestazione;
- controfirmata dal responsabile locale dell’organizzazione sindacale stipulante.
Per consentire la corretta gestione delle deleghe, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture territoriali dell’Istituto dall’organizzazione sindacale stessa.
Decorrenza della delega e documentazione di supporto
Per le nuove deleghe rilasciate da soggetti già titolari di prestazioni, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui la delega perviene alla struttura territoriale INPS competente per l’assegno straordinario.
Le deleghe controfirmate da soggetti abilitati, individuati tramite comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una copia viene restituita dalla sede INPS all’organizzazione sindacale interessata a titolo di ricevuta.
L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca.
Revoca della delega e cambio di organizzazione sindacale
Nel caso in cui il rapporto associativo si instauri con un’organizzazione sindacale diversa da quella indicata al momento della richiesta della prestazione straordinaria, la nuova delega è efficace solo se accompagnata dalla revoca della precedente.
La revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui perviene alla struttura territoriale INPS che gestisce l’assegno straordinario.
È inoltre previsto che, se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la struttura territoriale proceda all’acquisizione della revoca entro tre mesi dal giorno di ricezione della comunicazione.
Consultazione delle deleghe e disponibilità dei dati
L’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale stipulante un’apposita banca dati contenente tutti i dati relativi alle deleghe sindacali dello stesso sindacato, comprese:
- nuove deleghe;
- revoche;
- deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa.
Sul sito Internet dell’Istituto sono inoltre resi disponibili:
- l’elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al 1° gennaio di ogni anno, sui quali viene effettuata la trattenuta a favore della medesima organizzazione sindacale;
- l’elenco generale nominativo degli assegni straordinari con deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa.
La consultazione e il prelievo dei dati possono avvenire secondo le modalità e le autorizzazioni stabilite dall’INPS, nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Ente e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Misura del contributo sindacale
La quota sindacale è determinata come percentuale dell’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario secondo i seguenti scaglioni:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti la suddetta soglia e non eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese, responsabilità e contabilità
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione; i relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale INPS e l’organizzazione sindacale stipulante.
L’articolo 10 della convenzione prevede un’espressa manleva dell’INPS da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento:
- alle ipotesi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’organizzazione sindacale stipulante;
- alle controversie relative alla validità e regolarità del rilascio della delega.
L’associazione stipulante deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o comunque l’applicazione della convenzione.
Per la rilevazione contabile delle trattenute sui relativi assegni straordinari sono stati istituiti i conti indicati nell’allegato n. 3. I rapporti finanziari con la FILT CGIL saranno definiti direttamente dalla Direzione Generale.
Codice INPS
Alla FILT CGIL è attribuito il codice INPS H0.
Punti principali
Ambito soggettivo della convenzione
Possono avvalersi del servizio di riscossione tutti i lavoratori titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il personale delle Società del Gruppo FS, di cui all’Accordo Programmatico per il rilancio competitivo del Gruppo FS del 15 maggio 2009, Allegato C, che intendano destinare la trattenuta all’organizzazione sindacale di appartenenza firmataria dell’accordo.
Rilascio della delega e adempimenti formali
L’autorizzazione alla trattenuta viene resa dal lavoratore al momento della richiesta della prestazione e acquisita dall’INPS al trasferimento dei dati dalle Società del Gruppo FS. La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni privacy ex D.Lgs. 196/03, sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’organizzazione sindacale. I nominativi dei rappresentanti e incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture territoriali INPS dalla stessa organizzazione sindacale.
Decorrenza, trasmissione e rinnovo della delega
Le nuove deleghe rilasciate da soggetti già titolari di prestazioni producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione presso la struttura territoriale INPS competente. Le deleghe devono essere accompagnate da elenco in duplice copia, di cui una viene restituita con ricevuta; elenco e copia della delega fanno fede in caso di contestazione. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo revoca.
Revoca della delega e cambio di organizzazione sindacale
Se il lavoratore aderisce a un sindacato diverso da quello indicato in sede di richiesta della prestazione, la nuova delega è valida solo se accompagnata dalla revoca della precedente. La revoca produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua ricezione dalla struttura territoriale INPS che gestisce l’assegno straordinario. Se la revoca è comunicata direttamente dall’associato all’INPS, la struttura territoriale la acquisisce entro tre mesi dalla ricezione.
Consultazione delle deleghe e banca dati
L’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale stipulante una banca dati con tutte le informazioni sulle deleghe sindacali relative al sindacato stesso, incluse nuove deleghe, revoche e deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa. Sul sito Internet dell’Istituto sono inoltre disponibili l’elenco nominativo degli assegni straordinari in essere al 1° gennaio di ogni anno, sui quali è effettuata la trattenuta, e l’elenco degli assegni con deleghe eliminate nell’anno precedente. La consultazione e il prelievo dei dati avvengono secondo le modalità autorizzate dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Ente e del Garante privacy.
Misura del contributo sindacale
La quota sindacale è calcolata sull’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario secondo tre scaglioni: 0,50% sulla parte compresa entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente tale importo e non superiore al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, responsabilità e contabilità
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gestiti a livello centrale tra Direzione Generale INPS e organizzazione sindacale stipulante. L’INPS è esonerato da responsabilità per l’applicazione della convenzione, incluse eventuali questioni relative a pignoramenti presso terzi e contestazioni sulla validità o regolarità della delega. L’associazione stipulante deve rimborsare le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie. Ai fini contabili sono istituiti appositi conti indicati nell’allegato n. 3. Il codice INPS attribuito a FILT CGIL è H0.
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