Circolare numero 82 del 14-06-2012
Premessa Modalità di compilazione e di pubblicazione degli elenchi di variazione e di accesso agli stessi da parte dei soggetti interessati. Trasmissione elenchi ai Centri per l’impiego
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, con particolare riguardo alla pubblicazione telematica sul sito INPS, che vale come notifica legale, e alla formazione di elenchi trimestrali di variazione. Vengono inoltre precisate le scadenze di pubblicazione, le modalità di consultazione e l’obbligo di trasmissione degli elenchi ai Centri per l’impiego entro 20 giorni dalla pubblicazione.
ElencI nominativi agricoli di variazione: compilazione, pubblicazione e trasmissione ai Centri per l’impiego
Elenchi nominativi agricoli di variazione: pubblicazione telematica e trasmissione ai Centri per l’impiego
La circolare interviene sulle modalità di gestione degli elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 38, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Il documento chiarisce, in particolare, come vengono compilati e pubblicati gli elenchi di variazione, quale valore giuridico assume la pubblicazione sul sito INPS e quali adempimenti restano in capo alle sedi territoriali nei confronti dei Centri per l’impiego.
Quadro normativo di riferimento
Le novità richiamate dalla circolare riguardano due profili fondamentali:
- la notifica degli elenchi annuali e di variazione tramite pubblicazione telematica sul sito internet dell’Istituto, con valore di notifica ad ogni effetto di legge;
- la predisposizione di elenchi trimestrali di variazione contenenti i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco annuale.
La circolare è emanata in vista dell’imminente pubblicazione del primo elenco nominativo di variazione 2012 e fornisce le istruzioni operative conseguenti.
Contenuto degli elenchi trimestrali di variazione
Gli elenchi di variazione trimestrali raccolgono tutte le modifiche intervenute dopo la pubblicazione dell’elenco principale 2011. In essi confluiscono anche le variazioni che abbiano efficacia per l’anno 2010 e per gli anni precedenti.
La circolare non introduce criteri ulteriori di selezione, ma chiarisce che la funzione degli elenchi è quella di aggiornare la posizione dei lavoratori agricoli in relazione alle giornate riconosciute o disconosciute successivamente all’elenco annuale.
Calendario di pubblicazione e modalità di consultazione
La pubblicazione degli elenchi di variazione segue un calendario trimestrale prestabilito:
- entro il 15 giugno: primo elenco di variazione;
- entro il 15 settembre: secondo elenco di variazione;
- entro il 15 dicembre: terzo elenco di variazione;
- entro il 10 marzo dell’anno successivo: quarto elenco di variazione.
Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it, nella sezione "Avvisi e Concorsi", sotto la voce "Avvisi". Restano disponibili per 15 giorni consecutivi; decorso tale termine non sono più visualizzabili.
L’accesso è libero e non richiede l’utilizzo del PIN.
Effetti della pubblicazione
La circolare precisa che la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione vale, per espressa previsione normativa, come notifica alla parte interessata. Ne consegue che non viene inviata al lavoratore una notifica individuale della variazione delle giornate lavorative.
La pubblicazione assume quindi valore sostitutivo della comunicazione personale, con conseguente decorrenza degli effetti connessi alla conoscibilità dell’elenco nel periodo di pubblicazione.
Struttura e contenuti informativi degli elenchi
Gli elenchi sono consultabili per singola Provincia e singolo Comune. Ogni elenco è corredato da un frontespizio che riporta:
- il periodo di validità;
- il numero dei lavoratori contenuti;
- i riferimenti normativi e procedurali alla base delle variazioni;
- l’organo competente e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.
Tali indicazioni consentono agli interessati di individuare con precisione il perimetro temporale e territoriale dell’elenco, nonché gli strumenti di tutela amministrativa eventualmente esperibili.
Trasmissione ai Centri per l’impiego
La circolare chiarisce che le nuove disposizioni non eliminano l’obbligo, previsto dall’articolo 9-quinquies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di trasmettere gli elenchi ai competenti Centri per l’impiego entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione.
Le sedi devono pertanto prendere contatto con i competenti uffici per concordare le modalità di invio, anche mediante strumenti informatici, quali supporti digitali o trasmissione di file tramite PEC.
Indicazione operativa conclusiva
In sintesi, la circolare coordina il nuovo sistema di pubblicazione telematica degli elenchi agricoli con gli adempimenti ancora dovuti verso i Centri per l’impiego, ribadendo che la pubblicazione sul sito INPS produce effetto notificatorio e che l’aggiornamento deve avvenire con cadenza trimestrale secondo le scadenze indicate.
Punti principali
Novità normative sugli elenchi agricoli
La circolare richiama l’articolo 38, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto due innovazioni principali: la notifica degli elenchi annuali e di variazione mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto, con valore legale di notifica, e la compilazione di elenchi trimestrali di variazione per riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative successivi alla pubblicazione dell’elenco annuale.
Contenuto degli elenchi di variazione
Gli elenchi trimestrali di variazione comprendono tutti i riconoscimenti e i disconoscimenti di giornate intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco principale 2011. In tali elenchi confluiscono anche le variazioni riferite all’anno 2010 e agli anni precedenti.
Calendario di pubblicazione e durata della consultazione
Gli elenchi di variazione sono pubblicati con cadenza trimestrale: entro il 15 giugno il primo elenco, entro il 15 settembre il secondo, entro il 15 dicembre il terzo e entro il 10 marzo dell’anno successivo il quarto. La pubblicazione avviene sul sito www.inps.it, nella sezione "Avvisi e Concorsi" sotto la voce "Avvisi", e permane per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali gli elenchi non sono più visualizzabili.
Modalità di accesso e valore di notifica
La consultazione degli elenchi è possibile con libero accesso e senza utilizzo del PIN. La pubblicazione online ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, per cui non viene inviata al lavoratore una notifica individuale della variazione delle giornate.
Informazioni presenti nei frontespizi
Ogni elenco è consultabile per singola Provincia e singolo Comune e reca un frontespizio con il periodo di validità, il numero dei lavoratori inclusi, i riferimenti normativi e procedurali delle variazioni, nonché l’organo competente e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.
Trasmissione ai Centri per l’impiego
Resta fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 9-quinquies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di trasmettere gli elenchi ai competenti Centri per l’impiego entro 20 giorni dalla pubblicazione. Le sedi devono quindi concordare con tali uffici le modalità di trasmissione, anche tramite strumenti informatici come supporti digitali o invio di file via PEC.
Testo integrale
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